Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10227 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10227/2025REG.PROV.COLL.
N. 01328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2023, proposto da Gima S.n.c. di Nespoli e Citterio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Besana in Brianza, Ente Parco Regionale della Valle del Lambro, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Sangalli Impianti S.r.l., Futura S.r.l., Scatolificio Ammattatelli S.a.s., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 104/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 novembre 2025 il Cons. AN ME e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte appellante.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante, nell’ambito di un più ampio complesso produttivo, è proprietaria di un capannone destinato ad attività produttiva al quale risulta annessa una struttura metallica, avente funzione di armadio di protezione degli impianti tecnologici - segnatamente dei compressori - collocati all’esterno del corpo principale dell’edificio.
Con nota prot. 3791 del 8.02.2019, il Comune di Besana in Brianza, nell’ambito del procedimento volto all’accertamento di irregolarità edilizie ed urbanistiche delle opere realizzate sull’area di proprietà, ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla realizzazione del suddetto armadio, confermandone la natura abusiva perché non rientrante nella categoria dell'attività edilizia libera e comunque privo della certificazione di compatibilità paesaggistica.
2. L’odierna appellante ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR della Lombardia, che con la sentenza n. 104/2023 ha respinto il ricorso; in particolare, ha respinto il motivo relativo al dedotto omesso esercizio del potere di autotutela sul titolo abilitativo richiamato nel certificato di agibilità, ritenendo che tale certificato non possa surrogarsi ad un valido titolo edilizio; ha disatteso il motivo concernente la pretesa irrilevanza urbanistica delle opere, escludendone la configurabilità quali volumi tecnici, avuto riguardo alla loro entità, funzionalità e localizzazione, e qualificandole quindi come interventi soggetti a permesso di costruire; ha respinto la censura relativa alla presunta erronea applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, non potendosi qualificare l’opera quale pertinenza del capannone produttivo; infine, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento incidentale dell’intervenuta usucapione delle aree di pertinenza, per genericità, e ha rigettato il motivo concernente l’esclusiva legittimazione passiva della Gima snc, ritenendo corretta la verifica comunale sul regime dominicale del fondo, funzionale al possibile futuro coinvolgimento anche degli altri comproprietari nel procedimento repressivo.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Le amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
4. Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR laddove esclude la configurabilità del certificato di agibilità come vero e proprio titolo edilizio.
Con il secondo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui nega la natura di volume tecnico al manufatto destinato a ospitare i compressori, ritenendolo di consistente entità e non strettamente funzionale al capannone, nonché suscettibile di diversa collocazione, pertanto soggetto a permesso di costruire ex art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’.
Si sarebbe dunque dovuta applicare, in questa prospettiva, la sanzione pecuniaria e non quella ripristinatoria.
5. Il secondo motivo, ad avviso del Collegio è fondato.
Avuto riguardo alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sulla nozione di volume tecnico, specie laddove rimarca il connotato funzionale di tali volumi in quanto serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27 dicembre 2019, n. 8835; Id., 25 ottobre 2019, n. 7289; altresì sentenza n. 6559/2025), l’esame della documentazione fotografica versata in atti con riferimento al manufatto in questione denota inequivocamente tale connotato.
6. Depone inoltre nello stesso senso la circostanza che tale manufatto risulta essere già sanato, proprio in quanto volume tecnico, sotto il profilo paesaggistico.
Nel ricorso in appello si afferma infatti in proposito che “Nelle more del giudizio la ricorrente ha ottenuto il titolo paesaggistico come da provvedimento del Parco Regionale della Valle del Lambro del 19.09.2019 “per la realizzazione in assenza di autorizzazione paesaggistica di volume tecnico” (cfr. documentazione depositata il 30.06.2020), così venendo meno l’interesse all’impugnazione degli atti dell’ente di gestione del vincolo paesistico, per il resto residuando interesse all’impugnativa degli atti comunali ostativi sotto il profilo edilizio ed urbanistico”.
Orbene una simile sopravvenienza, rispetto ai provvedimenti impugnati, se non può incidere direttamente sullo scrutinio di legittimità degli stessi, rafforza comunque la valutazione in tal senso operata al punto precedente.
Ferma restando l’autonomia fra la valutazione urbanistica e quella paesaggistica, indubbiamente essa non può tuttavia estendersi fino ad operare, pena una valutazione illogica ed irrazionale, una diversa qualificazione del medesimo manufatto.
7. L’accoglimento del secondo motivo di appello comporta, assorbito quant’altro, l’annullamento della sentenza gravata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI AM, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
AN ME, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ME | GI AM |
IL SEGRETARIO