Articolo 21 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Articolo 20Articolo 22
Versione
26 maggio 1989
Art. 21. (Norma abrogativa) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Entrata in vigore il 26 maggio 1989
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