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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, AT
MIELE BRUNO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4022/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028728622000 ERARIALI 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1. S.r.l. in liquidazione ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00287286 22/000, notificata a mezzo PEC il 16 maggio 2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per un importo complessivo di Euro 11.227,98.
La pretesa tributaria iscritta a ruolo trae origine dalla decadenza della contribuente dal piano di rateazione relativo a due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie, presentate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Tali istanze (protocolli n. 0938119 e n. 0939165 del 31/05/2019) riguardavano liti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione per gli anni d'imposta 2005 e 2010. Dagli atti di causa emerge che la società aveva regolarmente versato 17 delle 20 rate previste, incorrendo tuttavia nella decadenza dal beneficio in data 31/08/2023 per l'omesso versamento delle rate residue. Conseguentemente, l'Ufficio procedeva al recupero delle somme ancora dovute, maggiorate di interessi e sanzioni (pari al 45% ex art. 13 D.Lgs. 471/97).
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1-Inesistenza della notifica della cartella di pagamento: per essere stata la stessa effettuata da un indirizzo
PEC dell'Agente della Riscossione non risultante dai pubblici elenchi ufficiali (INI-PEC, IPA, Reginde).
2-Carenza di motivazione della cartella: per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e per la mancata notifica di un atto impositivo presupposto che giustificasse il recupero a tassazione dopo la decadenza.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando analiticamente le doglianze di parte ricorrente. Gli Uffici hanno eccepito la piena validità della notifica telematica e la sufficienza della motivazione della cartella, atteso che il debito derivava da un'istanza di parte
(definizione agevolata) che rendeva i presupposti della pretesa già noti alla contribuente. Hanno pertanto concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla validità della notifica via PEC. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza/ nullità della notifica della cartella di pagamento. La ricorrente lamenta che l'indirizzo PEC del mittente non sia censito nei pubblici registri. Sul punto, il Collegio intende dare continuità all'orientamento consolidato della Suprema Corte n. 15979/2022 e, più recentemente, Cass. n. 22525/2024), secondo cui la notifica di un atto tributario effettuata da un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è affetta da inesistenza, bensì, al più, da una mera irregolarità o nullità.
Tale vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/92. Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione dell'atto e l'analitica contestazione del suo contenuto dimostrano che la contribuente ha avuto piena e completa conoscenza della cartella, potendo esercitare senza alcun pregiudizio il proprio diritto di difesa. In assenza di prova di un danno concreto derivante dalla mancata iscrizione dell'indirizzo mittente nei registri, l'eccezione meramente formale non può trovare accoglimento.
Sulla carenza di motivazione e sulla mancanza di atto presupposto. Parimenti infondata risulta la censura relativa al difetto di motivazione. Occorre premettere che la cartella di pagamento impugnata non costituisce il primo atto di accertamento di una pretesa ignota, bensì l'atto di riscossione di somme derivanti da una procedura di definizione agevolata attivata su istanza della stessa società.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 18071/2021), quando la riscossione segue una domanda di condono o di definizione agevolata presentata dal contribuente, l'obbligo di motivazione è attenuato. L'istanza di adesione alla "rottamazione" delle liti pendenti implica, infatti, un esplicito riconoscimento del debito e dei suoi presupposti. La cartella, riportando i riferimenti ai protocolli delle domande di definizione (n. 0938119 e n. 0939165) e specificando che il recupero avviene per "decadenza dalla rateazione", contiene tutti gli elementi necessari per permettere al contribuente di identificare la causale e il quantum della pretesa.
Quanto alla lamentata mancanza di un atto impositivo presupposto, si osserva che la decadenza dal beneficio della definizione agevolata opera ex lege in caso di inadempimento dei pagamenti rateali. Non è pertanto necessaria l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, poiché il titolo della riscossione risiede nei ruoli originari che "riprendono vigore" a seguito del venir meno dell'effetto sospensivo della definizione, decurtati di quanto già versato.
Infine, in merito al calcolo degli interessi e delle sanzioni, la cartella indica correttamente i riferimenti normativi
(art. 20 DPR 602/73 e art. 13 D.Lgs. 471/97) e le decorrenze. Trattandosi di calcoli vincolati e basati su dati noti alla parte (le rate omesse del piano di ammortamento), la motivazione deve ritenersi congrua e sufficiente a garantire il controllo del contribuente.
In conclusione, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Agente della Riscossione appare confermata dalla documentazione prodotta, che attesta l'effettiva decadenza della società dal beneficio agevolativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, AT
MIELE BRUNO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4022/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028728622000 ERARIALI 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1. S.r.l. in liquidazione ha impugnato la cartella di pagamento n. 100 2025 00287286 22/000, notificata a mezzo PEC il 16 maggio 2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per un importo complessivo di Euro 11.227,98.
La pretesa tributaria iscritta a ruolo trae origine dalla decadenza della contribuente dal piano di rateazione relativo a due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie, presentate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Tali istanze (protocolli n. 0938119 e n. 0939165 del 31/05/2019) riguardavano liti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione per gli anni d'imposta 2005 e 2010. Dagli atti di causa emerge che la società aveva regolarmente versato 17 delle 20 rate previste, incorrendo tuttavia nella decadenza dal beneficio in data 31/08/2023 per l'omesso versamento delle rate residue. Conseguentemente, l'Ufficio procedeva al recupero delle somme ancora dovute, maggiorate di interessi e sanzioni (pari al 45% ex art. 13 D.Lgs. 471/97).
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1-Inesistenza della notifica della cartella di pagamento: per essere stata la stessa effettuata da un indirizzo
PEC dell'Agente della Riscossione non risultante dai pubblici elenchi ufficiali (INI-PEC, IPA, Reginde).
2-Carenza di motivazione della cartella: per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e per la mancata notifica di un atto impositivo presupposto che giustificasse il recupero a tassazione dopo la decadenza.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando analiticamente le doglianze di parte ricorrente. Gli Uffici hanno eccepito la piena validità della notifica telematica e la sufficienza della motivazione della cartella, atteso che il debito derivava da un'istanza di parte
(definizione agevolata) che rendeva i presupposti della pretesa già noti alla contribuente. Hanno pertanto concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla validità della notifica via PEC. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza/ nullità della notifica della cartella di pagamento. La ricorrente lamenta che l'indirizzo PEC del mittente non sia censito nei pubblici registri. Sul punto, il Collegio intende dare continuità all'orientamento consolidato della Suprema Corte n. 15979/2022 e, più recentemente, Cass. n. 22525/2024), secondo cui la notifica di un atto tributario effettuata da un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è affetta da inesistenza, bensì, al più, da una mera irregolarità o nullità.
Tale vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/92. Nel caso di specie, la tempestiva impugnazione dell'atto e l'analitica contestazione del suo contenuto dimostrano che la contribuente ha avuto piena e completa conoscenza della cartella, potendo esercitare senza alcun pregiudizio il proprio diritto di difesa. In assenza di prova di un danno concreto derivante dalla mancata iscrizione dell'indirizzo mittente nei registri, l'eccezione meramente formale non può trovare accoglimento.
Sulla carenza di motivazione e sulla mancanza di atto presupposto. Parimenti infondata risulta la censura relativa al difetto di motivazione. Occorre premettere che la cartella di pagamento impugnata non costituisce il primo atto di accertamento di una pretesa ignota, bensì l'atto di riscossione di somme derivanti da una procedura di definizione agevolata attivata su istanza della stessa società.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 18071/2021), quando la riscossione segue una domanda di condono o di definizione agevolata presentata dal contribuente, l'obbligo di motivazione è attenuato. L'istanza di adesione alla "rottamazione" delle liti pendenti implica, infatti, un esplicito riconoscimento del debito e dei suoi presupposti. La cartella, riportando i riferimenti ai protocolli delle domande di definizione (n. 0938119 e n. 0939165) e specificando che il recupero avviene per "decadenza dalla rateazione", contiene tutti gli elementi necessari per permettere al contribuente di identificare la causale e il quantum della pretesa.
Quanto alla lamentata mancanza di un atto impositivo presupposto, si osserva che la decadenza dal beneficio della definizione agevolata opera ex lege in caso di inadempimento dei pagamenti rateali. Non è pertanto necessaria l'emissione di un nuovo avviso di accertamento, poiché il titolo della riscossione risiede nei ruoli originari che "riprendono vigore" a seguito del venir meno dell'effetto sospensivo della definizione, decurtati di quanto già versato.
Infine, in merito al calcolo degli interessi e delle sanzioni, la cartella indica correttamente i riferimenti normativi
(art. 20 DPR 602/73 e art. 13 D.Lgs. 471/97) e le decorrenze. Trattandosi di calcoli vincolati e basati su dati noti alla parte (le rate omesse del piano di ammortamento), la motivazione deve ritenersi congrua e sufficiente a garantire il controllo del contribuente.
In conclusione, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Agente della Riscossione appare confermata dalla documentazione prodotta, che attesta l'effettiva decadenza della società dal beneficio agevolativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese