TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5117
TAR
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti della norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo la somma proporzionalmente al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto si è mosso nei limiti della norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo la somma proporzionalmente al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La legge individua come presupposto l'immissione in commercio e l'astratta idoneità all'operatività/redditività potenziale, e non la redditività effettiva. Inoltre, la normativa successiva ha modificato il riparto interno alla filiera.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per violazione dell'art. 1, co. 649 L. n. 190/2014

    La norma primaria, sia nella versione originaria che in quella modificata, non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo, regolato dalla legge.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno natura privatistica e contrattuale, estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno ed interno alla filiera, anche alla luce della novella interpretativa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    La scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità. Il tributo ha natura indiretta straordinaria e presuppone l'immissione in commercio. La normativa successiva ha modificato il riparto interno alla filiera in base ai compensi contrattuali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica e proprietà)

    Il tributo non svuota di contenuto economico il bene di proprietà né incide eccessivamente sulle facoltà del diritto. La normativa successiva ha ridimensionato la portata del tributo, limitandolo all'anno 2015 e proporzionalmente al beneficio economico del soggetto nella filiera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5117
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5117
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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