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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 3009 /2025 R.G.
Promossa da (nome dopo il matrimonio: Parte_1
, C.F. cittadina Controparte_1 C.F._1 statunitense nata a [...] – New York (USA) il 04 settembre
1961, residente a 17 PL, Staten Island, NY 10305 (USA), CP_2
e C.F. , cittadino Controparte_3 C.F._2 statunitense nato a [...] – New York (USA) il 26 dicembre
1992, residente a 150 Bay St, Apt. 913, Jersey City, Parte_2
),rappresentati e difesi dall'avv. PERISSI LUCREZIA del
[...]
Foro di Firenze
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_4 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
1 Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di cittadina italiana alla nascita, Persona_1 nata a [...] – Italia il 20 novembre 1903 ed emigrata negli Stati Uniti d'America dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense, la quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Si costituiva il contestando le ragioni della Controparte_4 domanda formulando le seguenti conclusioni: << l'intestata
Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio. >>;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
2 Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_4
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_4
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_4 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai
3 figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_4
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in 4 quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti che l'ava italiana aveva perso la cittadinanza coniugandosi con cittadino straniero e l'aveva poi riacquistata nel 1948 con la Costituzione italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all'odierno ricorrente.
5 La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVA: cittadina italiana alla nascita, Persona_1 nata a [...] – Italia il 20 novembre 1903;
• La Sig.ra successivamente è emigrata negli Stati Per_1
Uniti e in data 31 marzo 1928 ha contratto matrimonio a
New York con il Sig. ; Parte_3
• dall'unione con il marito è nata, in data 05 gennaio 1930,
a New York - New York (USA), la Sig.ra
[...]
Parte_4
• Dall'unione tra e il Sig. Parte_4 CP_5
è nata, in data 04 settembre 1961, a New York - New York
(USA), la Sig.ra odierna ricorrente;
Parte_1
• La Sig.ra in data 09 settembre 1983, Parte_1 ha contratto matrimonio a New York- New York (USA) con il Sig. , acquisendo di conseguenza Controparte_6 il cognome del coniuge;
• la Sig.ra ha generato il Sig. Pt_1 Controparte_3 nato a [...] - New York (USA) il 26 dicembre 1992, odierno ricorrente
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
[...]
e sono cittadini italiani Parte_1 Controparte_3 iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
6 2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 04/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 3009 /2025 R.G.
Promossa da (nome dopo il matrimonio: Parte_1
, C.F. cittadina Controparte_1 C.F._1 statunitense nata a [...] – New York (USA) il 04 settembre
1961, residente a 17 PL, Staten Island, NY 10305 (USA), CP_2
e C.F. , cittadino Controparte_3 C.F._2 statunitense nato a [...] – New York (USA) il 26 dicembre
1992, residente a 150 Bay St, Apt. 913, Jersey City, Parte_2
),rappresentati e difesi dall'avv. PERISSI LUCREZIA del
[...]
Foro di Firenze
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_4 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti del Procura della Repubblica di Catania
1 Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di cittadina italiana alla nascita, Persona_1 nata a [...] – Italia il 20 novembre 1903 ed emigrata negli Stati Uniti d'America dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense, la quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Si costituiva il contestando le ragioni della Controparte_4 domanda formulando le seguenti conclusioni: << l'intestata
Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio. >>;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
2 Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_4
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. CP_4
Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14
e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Diplomatica o Controparte_4 consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L.
91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai
3 figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente, la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del Controparte_4
04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: << la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in 4 quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>> .
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del
1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge
555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti che l'ava italiana aveva perso la cittadinanza coniugandosi con cittadino straniero e l'aveva poi riacquistata nel 1948 con la Costituzione italiana, trasmettendola iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino all'odierno ricorrente.
5 La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVA: cittadina italiana alla nascita, Persona_1 nata a [...] – Italia il 20 novembre 1903;
• La Sig.ra successivamente è emigrata negli Stati Per_1
Uniti e in data 31 marzo 1928 ha contratto matrimonio a
New York con il Sig. ; Parte_3
• dall'unione con il marito è nata, in data 05 gennaio 1930,
a New York - New York (USA), la Sig.ra
[...]
Parte_4
• Dall'unione tra e il Sig. Parte_4 CP_5
è nata, in data 04 settembre 1961, a New York - New York
(USA), la Sig.ra odierna ricorrente;
Parte_1
• La Sig.ra in data 09 settembre 1983, Parte_1 ha contratto matrimonio a New York- New York (USA) con il Sig. , acquisendo di conseguenza Controparte_6 il cognome del coniuge;
• la Sig.ra ha generato il Sig. Pt_1 Controparte_3 nato a [...] - New York (USA) il 26 dicembre 1992, odierno ricorrente
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
[...]
e sono cittadini italiani Parte_1 Controparte_3 iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
6 2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 04/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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