Articolo 121 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 120Articolo 122
Versione
22 marzo 1913
Art. 121.

Lo stipendio del conservatore sara' fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sara' pagato direttamente dai Comuni interessati.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913