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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, TO
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1954/2022 depositato il 12/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2780/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 12/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900012722 VARIE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520100019875135
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520100028095022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110007671490
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120000769156 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120005879611
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120008376354
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120018240321
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120033504954
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520050020821606
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090000651850
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520020030438059
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520031008454346
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952008004261479
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 deposita atto di appello contro la sentenza n. 2780/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) che ha rigettato il ricorso del contribuente e ritenuto legittima la Comunicazione Preventiva di Ipoteca (C.P.I.) n.
29576201900012722, in contestazione.
All'odierna udienza l'appellante rileva l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere,
l'Agenzia delle Entrate nulla rileva in difformità e non si oppone a tale richiesta.
A questa Corte non resta che prendere atto delle concordi conclusioni delle parti e pronunciare come da dispositivo per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano depositati elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado ed in particolare la sentenza n. 8619/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado: che annulla 44 cartelle su 50, residuando pertanto 6 cartelle sulle quali si documenta la rateizzazione concessa con il contribuente in regola con i pagamenti, si consideri poi il provvedimento di annullamento di ulteriori carichi (es. cartella n.
29520180017614881) e la sentenza n. 90/2024 definitiva perché non impugnata con la quale è stata ordinata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per illegittimità. Nulla rilevando controparte sulla efficacia di tale documentazione trova piena applicazione l'art.46 D.Lgs. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
E' un caso di estinzione del processo che non è relativo ad aspetti processuali della controversia ma che attiene esclusivamente alla persistenza dell'interesse a sentire accolta la domanda. Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via.
Ai sensi del co.3 della norma citata “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia di secondo grado (sezione 10 distaccata di Messina), viste le concordi conclusioni di parte sulla avvenuta definizione della lite fiscale, dichiara l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, TO
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1954/2022 depositato il 12/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2780/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 12/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576201900012722 VARIE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520100019875135
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520100028095022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110007671490
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120000769156 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120005879611
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120008376354
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120018240321
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120033504954
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520050020821606
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090000651850
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520020030438059
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520031008454346
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952008004261479
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 deposita atto di appello contro la sentenza n. 2780/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) che ha rigettato il ricorso del contribuente e ritenuto legittima la Comunicazione Preventiva di Ipoteca (C.P.I.) n.
29576201900012722, in contestazione.
All'odierna udienza l'appellante rileva l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere,
l'Agenzia delle Entrate nulla rileva in difformità e non si oppone a tale richiesta.
A questa Corte non resta che prendere atto delle concordi conclusioni delle parti e pronunciare come da dispositivo per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano depositati elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado ed in particolare la sentenza n. 8619/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado: che annulla 44 cartelle su 50, residuando pertanto 6 cartelle sulle quali si documenta la rateizzazione concessa con il contribuente in regola con i pagamenti, si consideri poi il provvedimento di annullamento di ulteriori carichi (es. cartella n.
29520180017614881) e la sentenza n. 90/2024 definitiva perché non impugnata con la quale è stata ordinata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per illegittimità. Nulla rilevando controparte sulla efficacia di tale documentazione trova piena applicazione l'art.46 D.Lgs. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
E' un caso di estinzione del processo che non è relativo ad aspetti processuali della controversia ma che attiene esclusivamente alla persistenza dell'interesse a sentire accolta la domanda. Se, infatti, non vi sia più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, non vi è ragione che lo stesso prosegua sino a giungere ad una sentenza i cui effetti sono già stati raggiunti per altra via.
Ai sensi del co.3 della norma citata “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia di secondo grado (sezione 10 distaccata di Messina), viste le concordi conclusioni di parte sulla avvenuta definizione della lite fiscale, dichiara l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere. Spese compensate tra le parti.