Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 03/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
58/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere PE Di ET, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Udito all’udienza tenuta in data 26/05/2025 con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. Giovanni Recanati per il ricorrente, l’Avv.
RE BO per l’INPS;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 79238 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Giovanni Recanati, del Foro di Viterbo
(VT), con studio legale in Viterbo (VT), via Monti Cimini, 36, che lo rappresenta e difende;
contro l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio IP MA (codice fiscale: [...], P.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento di liquidazione n.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 VT012015832252 rilasciato dalla Direzione provinciale INPS di Viterbo in data 23 novembre 2015, chiedendo l’accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995, oltre al pagamento delle conseguenti somme, con arretrati ed accessori di legge, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Parte attrice ha dedotto che pur rientrando l'odierno ricorrente, nel campo di applicazione del sistema retributivo, ha diritto a vedersi applicare l'aliquota più favorevole di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
2.L’INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che l’infondatezza della domanda.
Nel merito l’Ente previdenziale ha dedotto l’infondatezza del ricorso in quanto il ricorrente non rientra nella platea dei destinatari del ricalcolo, atteso che – come è pacifico inter partes- è titolare di pensione, liquidata con il sistema reIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 tributivo al dal 31/12/2015.
3. A conclusione dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO:
Il ricorso è infondato.
1.Con riguardo al punto di domanda concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n.
1092/1973, giova evidenziare quanto segue.
L’art.1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, dispone per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata (sistema c.d. «misto”) dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
Il successivo comma 13 del medesimo art.1 prevede che “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”
L’applicazione del criterio retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all’applicazione dell’art.
54 D.P.R. n. 1092/73, non constando affatto la pensione liquidata con il sistema interamente retributivo di una “quota retributiva”, parametrata all’anzianità maturata a 31.12.1995, e di un quota
“contributiva”, parametrata all’anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 1996, ed essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d’appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n.
99/2021).
D’altro canto, in maniera del tutto significativa, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d’anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell’applicazione dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dal leIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 gislatore (art. 1, comma 101, della legge n.
234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della “quota retributiva” della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (in termini, II App sentenza 604/2022).
Ne consegue la reiezione del ricorso.
2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e del-la dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/05/2025.
IL GIUDICE
PE Di ET Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SA VINICOLA CORTE DEI CONTI 03.02.2026 14:00:08 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le
e gli dati
identificativi ato,
dell'art.
c. 3 D.Lgs.