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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 753/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 186/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale PIEMONTE sez. 4 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030703141 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030703141 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030703141 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La contribuente ricorrente in riassunzione così conclude:
“Dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.”
L'Ufficio convenuto in riassunzione così conclude:
“Dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un avviso di accertamento (n. T7G030703141/2017), notificatogli in data 16.10.2017, con il quale veniva recuperata a tassazione, per l'anno 2013 una maggior IVA di € 428,00, una maggior IRAP di € 10.420,00, una maggior IRES di € 72.401,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 159.558,00. La Società presentava ricorso, chiedendo di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti e per violazione di legge e, in particolare, contestando:
1) l'indeducibilità di perdite su crediti per € 10.668,90;
2) l'omessa variazione in aumento per compenso erogato all'amministratore per € 5.400,48;
3) la presunta doppia registrazione della fattura passiva per leasing bene strumentale per € 1.136,13;
4) la presunta indebita deduzione di spese relative ad un immobile patrimoniale per € 19.522,81;
5) la presunta indebita deduzione della fattura da ricevere non documentata Società_2 sas per € 15.900,00;
6) la presunta indeducibilità di costi ed indetraibilità Iva per difetto di inerenza per € 390,00;
7) la presunta indebita deduzione di costo non documentato per € 6.250,00;
8) la sopravvenienza attiva per debito verso fornitore non pagato per € 22.800,00;
9) la sopravvenienza attiva per fatture da ricevere non documentate risalenti al 2012 (€ 155.799,08); 10) l'indebito storno di fatture da emettere per € 40.000,00, poiché, a detta della contribuente, l'Ufficio non aveva correttamente considerato la scrittura privata, stipulata dall'Ricorrente_1 S.r.l. con la società Società_1 S.r.l., posta a fondamento dello storno dei ricavi derivanti da servizi resi in favore di quella società.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, replicando agli assunti avversari.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza del 25.8.2018, respingeva il ricorso, affermando l'infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso proposti. Condannava, altresì, la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.116,00.
4. Avverso tale decisione, nel 2019 proponeva tempestivo appello la contribuente, censurando la decisione di prime cure laddove aveva rigettato i punti 1, 4, 5, 9 e 10 del ricorso introduttivo. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione di primo grado.
5. Si costituiva in giudizio, in grado di appello, l'Ufficio replicando ai motivi di appello avanzati dalla contribuente.
6. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza emessa in data 4.12.2019, accoglieva parzialmente l'appello, annullando i rilievi n. 1 (riferito all'indeducibilità delle perdite su crediti di € 10.668,90) e n. 4 (riferito all'indebita deduzione di spese di un immobile patrimoniale di € 19.522.81). Confermava invece, nel resto, la decisione appellata, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 2.500,00.
7. Avverso tale decisione, faceva ricorso per Cassazione la difesa della contribuente. La Suprema Corte, con ordinanza n. 12812 del 21.4.2022, per parte sua, dopo avere rilevato che “la CTR non ha in alcun modo valutato il fatto storico relativo all'esistenza o meno del documento attestante la Società_1ridetta transazione intercorsa tra la società contribuente e la società s.r.l.”, cassava la sentenza di appello limitatamente a quel motivo (corrispondente a quello di cui al n. 10), rigettando gli ulteriori motivi avanzati dall'Ricorrente_1 S.r.l. e rimettendo nondimeno gli atti a questa Corte anche per la decisione in punto spese di lite.
8. A seguito di tale pronuncia, la difesa della contribuente provvedeva a riassumere il processo avanti a questa Corte, ribadendo che lo storno della fattura da emettere di € 40.000,00 era pienamente giustificato, alla luce del fatto che l'accordo transattivo stipulato con la Società_1 S.r.l. aveva espressamente previsto che nessun altro credito permaneva in capo alla ricorrente.
9. In data 17.10.2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, depositava memoria con la quale rilevava che proprio alla luce del tenore dell'accordo transattivo invocato dalla controparte, lo storno delle fatture da emettere non poteva ricollegarsi al contratto di appalto intercorso tra le parti, risultando, così, privo di giustificazione.
10. Con memoria depositata il 9.5.2023, la difesa della contribuente faceva presente di avere depositato domanda di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione-quater”) e chiedeva, quindi, la sospensione del processo.
11. Il 31.10.2023, la difesa della contribuente depositava documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prima rata dovuta in esecuzione della definizione agevolata.
12. In data 24.12.2025, l'Ricorrente_1 S.r.l. depositava memoria difensiva con la quale insisteva per l'accoglimento delle proprie pretese nel merito dell'atto di riassunzione, sostenendo che l'accordo Società_1transattivo raggiunto con la S.r.l. aveva assorbito ogni pregressa posizione debitoria tra le parti.
13. All'odierna udienza, la difesa dell'Ufficio confermava l'avvenuto pagamento della prima rata relativa alla cd. rottamazione quater, riferita anche al debito oggetto del presente processo. Nulla opponeva, quindi, ad una declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate. Parimenti, nessuna opposizione, avverso ad una pronuncia di tal fatta, proveniva dalla difesa del contribuente. All'esito della discussione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava quindi la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che, con riguardo al debito oggetto del presente processo, la parte contribuente ha prodotto in giudizio una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd.
“rottamazione-quater”). 2. Giova ricordare che l'art. 1, comma 236, della legge poc'anzi citata stabilisce che in tali situazioni,
“L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”. E' nondimeno da notare che l'art. 12 bis del D.L. 17.6.2025 n. 84 ha espressamente stabilito che:
“Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022…… l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dall'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 241 della medesima legge 197 del 2022…. e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Siffatto intervento normativo ha dato quindi positivo e definitivo riscontro all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell'11 settembre 2024). Da ultimo, si veda anche l'intervento di Cass.
7.11.2025 n. 29574.
3. Orbene, nel caso di specie, la contribuente ha depositato agli atti (in data 31.10.2023) la documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima rata delle somme dovute. L'Agenzia delle Entrate, per parte sua, ha precisato la regolarità della domanda presentata dalla contribuente e l'avvenuto pagamento della prima rata del condono in corso. Dunque, può ritenersi operato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, sussistendo tutti i presupposti fattuali previsti dall'art. 1, comma 236, L. 197/22 per l'estinzione del presente giudizio (relativo a detti debiti).
4. Risulta, quindi, doveroso pronunciare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
5. Ciò rende evidentemente superfluo l'esame del merito della controversia, erroneamente richiesto dalla difesa del contribuente nella memoria depositata in data 24.12.2025.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese interamente compensate tra le parti. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 753/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 186/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale PIEMONTE sez. 4 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030703141 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030703141 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030703141 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La contribuente ricorrente in riassunzione così conclude:
“Dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.”
L'Ufficio convenuto in riassunzione così conclude:
“Dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un avviso di accertamento (n. T7G030703141/2017), notificatogli in data 16.10.2017, con il quale veniva recuperata a tassazione, per l'anno 2013 una maggior IVA di € 428,00, una maggior IRAP di € 10.420,00, una maggior IRES di € 72.401,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 159.558,00. La Società presentava ricorso, chiedendo di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti e per violazione di legge e, in particolare, contestando:
1) l'indeducibilità di perdite su crediti per € 10.668,90;
2) l'omessa variazione in aumento per compenso erogato all'amministratore per € 5.400,48;
3) la presunta doppia registrazione della fattura passiva per leasing bene strumentale per € 1.136,13;
4) la presunta indebita deduzione di spese relative ad un immobile patrimoniale per € 19.522,81;
5) la presunta indebita deduzione della fattura da ricevere non documentata Società_2 sas per € 15.900,00;
6) la presunta indeducibilità di costi ed indetraibilità Iva per difetto di inerenza per € 390,00;
7) la presunta indebita deduzione di costo non documentato per € 6.250,00;
8) la sopravvenienza attiva per debito verso fornitore non pagato per € 22.800,00;
9) la sopravvenienza attiva per fatture da ricevere non documentate risalenti al 2012 (€ 155.799,08); 10) l'indebito storno di fatture da emettere per € 40.000,00, poiché, a detta della contribuente, l'Ufficio non aveva correttamente considerato la scrittura privata, stipulata dall'Ricorrente_1 S.r.l. con la società Società_1 S.r.l., posta a fondamento dello storno dei ricavi derivanti da servizi resi in favore di quella società.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, replicando agli assunti avversari.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza del 25.8.2018, respingeva il ricorso, affermando l'infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso proposti. Condannava, altresì, la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.116,00.
4. Avverso tale decisione, nel 2019 proponeva tempestivo appello la contribuente, censurando la decisione di prime cure laddove aveva rigettato i punti 1, 4, 5, 9 e 10 del ricorso introduttivo. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione di primo grado.
5. Si costituiva in giudizio, in grado di appello, l'Ufficio replicando ai motivi di appello avanzati dalla contribuente.
6. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza emessa in data 4.12.2019, accoglieva parzialmente l'appello, annullando i rilievi n. 1 (riferito all'indeducibilità delle perdite su crediti di € 10.668,90) e n. 4 (riferito all'indebita deduzione di spese di un immobile patrimoniale di € 19.522.81). Confermava invece, nel resto, la decisione appellata, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 2.500,00.
7. Avverso tale decisione, faceva ricorso per Cassazione la difesa della contribuente. La Suprema Corte, con ordinanza n. 12812 del 21.4.2022, per parte sua, dopo avere rilevato che “la CTR non ha in alcun modo valutato il fatto storico relativo all'esistenza o meno del documento attestante la Società_1ridetta transazione intercorsa tra la società contribuente e la società s.r.l.”, cassava la sentenza di appello limitatamente a quel motivo (corrispondente a quello di cui al n. 10), rigettando gli ulteriori motivi avanzati dall'Ricorrente_1 S.r.l. e rimettendo nondimeno gli atti a questa Corte anche per la decisione in punto spese di lite.
8. A seguito di tale pronuncia, la difesa della contribuente provvedeva a riassumere il processo avanti a questa Corte, ribadendo che lo storno della fattura da emettere di € 40.000,00 era pienamente giustificato, alla luce del fatto che l'accordo transattivo stipulato con la Società_1 S.r.l. aveva espressamente previsto che nessun altro credito permaneva in capo alla ricorrente.
9. In data 17.10.2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, depositava memoria con la quale rilevava che proprio alla luce del tenore dell'accordo transattivo invocato dalla controparte, lo storno delle fatture da emettere non poteva ricollegarsi al contratto di appalto intercorso tra le parti, risultando, così, privo di giustificazione.
10. Con memoria depositata il 9.5.2023, la difesa della contribuente faceva presente di avere depositato domanda di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione-quater”) e chiedeva, quindi, la sospensione del processo.
11. Il 31.10.2023, la difesa della contribuente depositava documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prima rata dovuta in esecuzione della definizione agevolata.
12. In data 24.12.2025, l'Ricorrente_1 S.r.l. depositava memoria difensiva con la quale insisteva per l'accoglimento delle proprie pretese nel merito dell'atto di riassunzione, sostenendo che l'accordo Società_1transattivo raggiunto con la S.r.l. aveva assorbito ogni pregressa posizione debitoria tra le parti.
13. All'odierna udienza, la difesa dell'Ufficio confermava l'avvenuto pagamento della prima rata relativa alla cd. rottamazione quater, riferita anche al debito oggetto del presente processo. Nulla opponeva, quindi, ad una declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate. Parimenti, nessuna opposizione, avverso ad una pronuncia di tal fatta, proveniva dalla difesa del contribuente. All'esito della discussione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava quindi la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che, con riguardo al debito oggetto del presente processo, la parte contribuente ha prodotto in giudizio una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd.
“rottamazione-quater”). 2. Giova ricordare che l'art. 1, comma 236, della legge poc'anzi citata stabilisce che in tali situazioni,
“L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”. E' nondimeno da notare che l'art. 12 bis del D.L. 17.6.2025 n. 84 ha espressamente stabilito che:
“Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022…… l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dall'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 241 della medesima legge 197 del 2022…. e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Siffatto intervento normativo ha dato quindi positivo e definitivo riscontro all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell'11 settembre 2024). Da ultimo, si veda anche l'intervento di Cass.
7.11.2025 n. 29574.
3. Orbene, nel caso di specie, la contribuente ha depositato agli atti (in data 31.10.2023) la documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima rata delle somme dovute. L'Agenzia delle Entrate, per parte sua, ha precisato la regolarità della domanda presentata dalla contribuente e l'avvenuto pagamento della prima rata del condono in corso. Dunque, può ritenersi operato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, sussistendo tutti i presupposti fattuali previsti dall'art. 1, comma 236, L. 197/22 per l'estinzione del presente giudizio (relativo a detti debiti).
4. Risulta, quindi, doveroso pronunciare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
5. Ciò rende evidentemente superfluo l'esame del merito della controversia, erroneamente richiesto dalla difesa del contribuente nella memoria depositata in data 24.12.2025.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese interamente compensate tra le parti. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu