CASS
Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2024, n. 33301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33301 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UO IT (CUI 063106D) nato a [...] il [...] UN RE (CUI 05V3ZE4) nato a [...] il [...] UN IU (CUI 01AHAMC) nato a [...] il [...] IO AN (CUI 00X3W63) nato a [...] il [...] NE NC (CUI 04ZI33F) nato a [...] il [...] RA MA (CUI 063110U) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo )24:2_ OltC (12.}C.CLITZR 91')"•I t ALttIA _ otg- 3 n_ Lt.0 ga.hu.Q..;b)tk 15-4 "I-e-ut-Q- et, ' 3r.u.tA co).x.ocia.:(_.0ALALfs tu' 7I.) t . g. 94 I (1.0( c CV X' o Airt. ( (Lo rz udito il di nsore Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33301 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/04/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 14 settembre 2021 il GIP del Tribunale di RA - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di RU PP, RU AT, EC AN, NE CE, NO EO e GN VI per i reati loro ascritti in concorso (detenzione di più armi con matricola abrasa, ricettazione delle medesime armi e di 2 autovetture, detenzione di due apparecchi jammer idonei ad interferire nelle radiocomunicazioni), oggetto di constatazione in data 12 marzo 2021. 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 19 settembre 2023 ha assolto tutti gli imputati dalla contestazione di cui al capo n.4 (art.617 bis cod.pen.) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato le pene nel modo che segue: RU PP anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
RU AT anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
EC AN (con la recidiva) anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.533,00 di multa;
NE CE (con la recidiva) anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1533,00 di multa;
NO EO anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
GN VI anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso, nelle forme di legge. 2.1 RU PP deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione non avrebbe indicato i criteri che hanno determinato il diniego. La motivazione sarebbe affidata a mere clausole di stile. 2.2 RU AT deduce assenza e illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena. In particolare si contesta, a fronte della incensuratezza, il diniego delle attenuanti atipiche e si evidenzia che sulla richiesta di pena sospesa non vi è motivazione alcuna. 2 L 2.3 EC AN deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sia sul punto della applicazione della recidiva che su quello della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Vi sarebbe mancata indicazione dei criteri che hanno determinato l'esito sanzionatorio. 2.4 NE CE deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che la Corte avrebbe operato un mero rinvio ai contenuti della decisione di primo grado, senza una reale valutazione delle doglianze. 2.5 NO EO deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della pena sospesa e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione si fonda su una apodittica attribuzione di gravità al fatto oggetto del processo, in ragione della ravvisata 'preparazione di una rapina'. Si contesta simile conclusione e si evidenzia la sommarietà e genericità delle argomentazioni contenute in sentenza. E' stata depositata memoria difensiva con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 2.6 GN VI deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non vi sarebbe alcuna motivazione sul punto, nonostante il contributo fornito - si afferma - dall'imputato alla ricostruzione dei fatti (si allega decisione GIP RA che menziona la condotta collaborativa a fini di attenuazione del regime cautelare). Analoga deduzione di assenza o comunque illogicità della motivazione viene articolata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. Viene evidenziato che gli indicatori utilizzati dalla Corte di Appello per sostenere la particolare gravità del fatto sono fallaci. 3. I ricorsi proposti da GN VI e RU AT sono infondati;
quelli proposti da RU PP, EC AN, NE CE e NO EO sono inammissibili, per le ragioni che seguono. 3.1 In premessa va ribadito che in sede di legittimità la verifica circa la congruità della motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (aspetto comune a molti ricorrenti) muove da una considerazione in diritto, che è bene rievocare. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì 3 dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio e tale da comportare una necessità di riduzione della sanzione (tra le molte, v. Sez. III n. 24128 del 18.03.2021, rv 281590). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi e punti da valutare, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Gli aspetti della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare anche la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. . Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Vi è pertanto, in caso di diniego, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata, lì dove venga apprezzato in concreto un aspetto del fatto o della personalità tale da rappresentare un ostacolo alla mitigazione della sanzione, né risultino trascurati altri aspetti portati alla attenzione del giudice. Operata detta premessa possono esaminarsi le singole posizioni. 3.2 RU PP. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni per cui, pur escludendo la recidiva, non poteva quantificarsi la pena in modo più tenue. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di una statuizione che risulta congruamente argomentata. 3.3 RU AT. Il ricorso è infondato. 4 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche vi è motivazione specifica nella decisione di secondo grado. La valutazione operata dalla Corte di Appello si fonda su dati obiettivi e di certo pertinenti, tali da determinare - in un giudizio complessivo sul fatto e sulla personalità - la recessività del mero dato della incensuratezza. Si tratta, infatti, di una spedizione organizzata di più persone, con immediata disponibilità di più armi con matricola abrasa e strumenti che denotano elevata professionalità e progettualità criminale. Pur in assenza di motivazione espressa, quanto al diniego della sospensione condizionale, va ritenuto che le argomentazioni espresse sul punto delle attenuanti generiche siano tali da sorreggere anche il diniego di tale beneficio, in ragione del giudizio negativo sulla personalità, incompatibile con la prognosi sottesa alla sospensione condizionale. 3.4 EC AN. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni (consistenza e numero dei precedenti/ gravità e caratteristiche del fatto commesso) per cui non poteva essere esclusa la recidiva f né potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruamente argomentate. 3.5 NE CE. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni (presenza di precedenti e gravità del fatto) per cui non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche o comunque modificato in melius il trattamento sanzionatorio. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruamente argomentate. 3.6 NO EO. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni per cui non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche o comunque modificato in melius il trattamento sanzionatorio, così come ha diffusamente argomentato circa il diniego della sospensione condizionale. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruamente argomentate. 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONF. 3.7 GN VI. Il ricorso è infondato. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche vi è motivazione specifica nella decisione di secondo grado. La valutazione operata dalla Corte di Appello si fonda su dati obiettivi e di certo pertinenti, tali da determinare - in un giudizio complessivo sul fatto e sulla personalità - la recessività degli aspetti positivi (giovane età e parziali ammissioni, come precisato dal ricorrente). Si tratta, come si è detto, di una spedizione organizzata di più persone, con immediata disponibilità di più armi con matricola abrasa e strumenti che denotano elevata professionalità e progettualità criminale. Non vi è, pertanto, alcun profilo di critica accoglibile, per quanto si è precisato in premessa, sia in riferimento alla entità della pena che in riferimento alla sospensione condizionale, stante la congrua motivazione espressa su entrambi gli aspetti. Al rigetto dei ricorsi di GN VI e RU AT consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di GN VI e di RU AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RU PP, EC AN, NE CE e NO EO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo )24:2_ OltC (12.}C.CLITZR 91')"•I t ALttIA _ otg- 3 n_ Lt.0 ga.hu.Q..;b)tk 15-4 "I-e-ut-Q- et, ' 3r.u.tA co).x.ocia.:(_.0ALALfs tu' 7I.) t . g. 94 I (1.0( c CV X' o Airt. ( (Lo rz udito il di nsore Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33301 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/04/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 14 settembre 2021 il GIP del Tribunale di RA - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di RU PP, RU AT, EC AN, NE CE, NO EO e GN VI per i reati loro ascritti in concorso (detenzione di più armi con matricola abrasa, ricettazione delle medesime armi e di 2 autovetture, detenzione di due apparecchi jammer idonei ad interferire nelle radiocomunicazioni), oggetto di constatazione in data 12 marzo 2021. 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 19 settembre 2023 ha assolto tutti gli imputati dalla contestazione di cui al capo n.4 (art.617 bis cod.pen.) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato le pene nel modo che segue: RU PP anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
RU AT anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
EC AN (con la recidiva) anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.533,00 di multa;
NE CE (con la recidiva) anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1533,00 di multa;
NO EO anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
GN VI anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso, nelle forme di legge. 2.1 RU PP deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione non avrebbe indicato i criteri che hanno determinato il diniego. La motivazione sarebbe affidata a mere clausole di stile. 2.2 RU AT deduce assenza e illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena. In particolare si contesta, a fronte della incensuratezza, il diniego delle attenuanti atipiche e si evidenzia che sulla richiesta di pena sospesa non vi è motivazione alcuna. 2 L 2.3 EC AN deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sia sul punto della applicazione della recidiva che su quello della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Vi sarebbe mancata indicazione dei criteri che hanno determinato l'esito sanzionatorio. 2.4 NE CE deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che la Corte avrebbe operato un mero rinvio ai contenuti della decisione di primo grado, senza una reale valutazione delle doglianze. 2.5 NO EO deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della pena sospesa e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione si fonda su una apodittica attribuzione di gravità al fatto oggetto del processo, in ragione della ravvisata 'preparazione di una rapina'. Si contesta simile conclusione e si evidenzia la sommarietà e genericità delle argomentazioni contenute in sentenza. E' stata depositata memoria difensiva con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 2.6 GN VI deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non vi sarebbe alcuna motivazione sul punto, nonostante il contributo fornito - si afferma - dall'imputato alla ricostruzione dei fatti (si allega decisione GIP RA che menziona la condotta collaborativa a fini di attenuazione del regime cautelare). Analoga deduzione di assenza o comunque illogicità della motivazione viene articolata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. Viene evidenziato che gli indicatori utilizzati dalla Corte di Appello per sostenere la particolare gravità del fatto sono fallaci. 3. I ricorsi proposti da GN VI e RU AT sono infondati;
quelli proposti da RU PP, EC AN, NE CE e NO EO sono inammissibili, per le ragioni che seguono. 3.1 In premessa va ribadito che in sede di legittimità la verifica circa la congruità della motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (aspetto comune a molti ricorrenti) muove da una considerazione in diritto, che è bene rievocare. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì 3 dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio e tale da comportare una necessità di riduzione della sanzione (tra le molte, v. Sez. III n. 24128 del 18.03.2021, rv 281590). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi e punti da valutare, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Gli aspetti della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare anche la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. . Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Vi è pertanto, in caso di diniego, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata, lì dove venga apprezzato in concreto un aspetto del fatto o della personalità tale da rappresentare un ostacolo alla mitigazione della sanzione, né risultino trascurati altri aspetti portati alla attenzione del giudice. Operata detta premessa possono esaminarsi le singole posizioni. 3.2 RU PP. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni per cui, pur escludendo la recidiva, non poteva quantificarsi la pena in modo più tenue. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di una statuizione che risulta congruamente argomentata. 3.3 RU AT. Il ricorso è infondato. 4 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche vi è motivazione specifica nella decisione di secondo grado. La valutazione operata dalla Corte di Appello si fonda su dati obiettivi e di certo pertinenti, tali da determinare - in un giudizio complessivo sul fatto e sulla personalità - la recessività del mero dato della incensuratezza. Si tratta, infatti, di una spedizione organizzata di più persone, con immediata disponibilità di più armi con matricola abrasa e strumenti che denotano elevata professionalità e progettualità criminale. Pur in assenza di motivazione espressa, quanto al diniego della sospensione condizionale, va ritenuto che le argomentazioni espresse sul punto delle attenuanti generiche siano tali da sorreggere anche il diniego di tale beneficio, in ragione del giudizio negativo sulla personalità, incompatibile con la prognosi sottesa alla sospensione condizionale. 3.4 EC AN. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni (consistenza e numero dei precedenti/ gravità e caratteristiche del fatto commesso) per cui non poteva essere esclusa la recidiva f né potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruamente argomentate. 3.5 NE CE. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni (presenza di precedenti e gravità del fatto) per cui non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche o comunque modificato in melius il trattamento sanzionatorio. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruamente argomentate. 3.6 NO EO. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni per cui non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche o comunque modificato in melius il trattamento sanzionatorio, così come ha diffusamente argomentato circa il diniego della sospensione condizionale. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruamente argomentate. 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONF. 3.7 GN VI. Il ricorso è infondato. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche vi è motivazione specifica nella decisione di secondo grado. La valutazione operata dalla Corte di Appello si fonda su dati obiettivi e di certo pertinenti, tali da determinare - in un giudizio complessivo sul fatto e sulla personalità - la recessività degli aspetti positivi (giovane età e parziali ammissioni, come precisato dal ricorrente). Si tratta, come si è detto, di una spedizione organizzata di più persone, con immediata disponibilità di più armi con matricola abrasa e strumenti che denotano elevata professionalità e progettualità criminale. Non vi è, pertanto, alcun profilo di critica accoglibile, per quanto si è precisato in premessa, sia in riferimento alla entità della pena che in riferimento alla sospensione condizionale, stante la congrua motivazione espressa su entrambi gli aspetti. Al rigetto dei ricorsi di GN VI e RU AT consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di GN VI e di RU AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RU PP, EC AN, NE CE e NO EO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024