CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente
TROPINI MA, Relatore
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 TEL_Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200239 2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200239 2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200239 2022 IRAP 2017
- sul ricorso n. 53/2023 depositato il 10/03/2023 proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200240 2022 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200240 2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200240 2022 IRAP 2018
- sul ricorso n. 76/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200322/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 77/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200327/2022 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 78/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200325/2022 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 79/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200324/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 80/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200328/2022 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 81/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200323/2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento per totale mancanza dei presupposti in fatto atteso che la merce è stata effettivamente acquistata dalla società ed era nella disponibilità della ditta fornitrice per averla quest'ultima coltivata e/o acquistata;
IN VIA SUBORDINATA
- dichiarare la nullità dell'atto per violazione dell'articolo 12, legge 212/2000 e per totale mancanza di motivazione e per non avere l'Ufficio provato quanto contestato.
Con vittoria di onorari e spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con effetti di reclamo notificato all'Agenzia delle Entrate il 25/11/2022, la Ricorrente_1. SNC (P.IVA_1), in persona della legale rappresentante Nominativo_2 (CF_1), impugnava l'avviso di accertamento n. TL5020200239/2022, con il quale l'Ufficio rideterminava, per l'anno 2017, sia il reddito d'impresa sia il valore della produzione, recuperando altresì
l'Iva asseritamente detratta indebitamente. Ai fini Irpef, il maggior reddito d'impresa era imputato ai soci in base alla rispettiva percentuale di partecipazione alla società ex art. 5 del D.P.R. 917/1986.
Medesimo accertamento è stato notificato con riferimento all'anno di imposta 2018 anch' esso impugnato
Anche i soci proponevano autonomi ricorsi;
su accordo delle parti, i ricorsi delle 2 annualità e quelli dei soci sono stati tutti riuniti in presenza di connessione oggettiva
L'azione accertatrice si fondava sulle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza –Compagnia di Sanremo compendiata nel PVC redatto il 29/04/2021 [all. 3], in esito alla quale emergeva che la società contribuente aveva - a loro dire - indebitamente dedotto costi afferenti operazioni oggettivamente inesistenti per euro 23.378,00 annotati in 9 fatture emesse dalla ditta individuale Società_2 alla ricorrente società, soggetto nei cui confronti era stato esperito un precedente controllo fiscale.
La società, e i soci , presentavano istanza di accertamento con adesione ma il relativo procedimento si concludeva con esito negativo.
Da ciò il ricorso/reclamo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato, il vizio di motivazione e l'illogicità dell'atto impugnato e chiedendo, in conclusione, la nullità dell'atto impugnato.
L'Ufficio notificava proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni , proposta a cui parte ricorrente non prestava la propria adesione.
L'ufficio si costituiva tempestivamente con controdeduzioni per chiedere la conferma della bontà del proprio operato. I ricorsi vengono in decisione in esito all'udienza di discussione previo deposito di memorie illustrative da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione principale e dirimente di ogni altra dibattuta fra le parti nel presente giudizio è quella della contestazione in ordine ad operazioni inesistenti asseritamene intervenute fra la società ricorrente e tale
Società_2. Gli accertamenti oggi presi in esame sono diretta conseguenza di un accertamento precedente intervenuto nei confronti del citato soggetto terzo.
Occorre pertanto individuare se la fattispecie in esame rientra o meno nel concetto di operazione oggettivamente inesistente ovvero se il fatto economico rappresentato nelle fatture non è mai stato posto in essere, in tutto o in parte, ovvero , in alti termini , che la cessione dei beni da parte della ditta della signora Società_2 alla ricorrente non è stata realmente effettuata o se risulta meramente cartolare.
Ora risulta dagli atti che detto soggetto terzo ha coltivato della merce ( anche se in quantità inferiore a quella ciomplessivamente da lei venduta) ed altresì acquistato merce ( anche se complessivamente inferiore a quella venduta ).
Ciò detto occorre tenere conto delle seguenti circostanze risultante dagli atti:
- la merce che risulta acquistata risulta altresì regolarmente consegnata dalla fornitrice presso i locali della società ricorrente che a sua volta l'ha rivenduta;
- gli acquisti sono stati pagati dalla società alla ditta fornitrice con mezzi tracciabili ( bonifici o assegni circolari ).
- come risulta dal pvc notificato alla società ricorrente all'esito del controllo effettuato dalla GDF è s tato rilevato che dall'esame della documentazione contabile acquisita agli atti del controllo non sono emerse irregolarità .
Nessun elemento dunque che dimostri inequivocabilmente il collegamento fra quanto risulta contestato allla contribuente Società_2 ovvero elementi concordanti tra loro per poter ritenre sufficientemente provata la non veridicità delle operazioni che risultano essere in tervenute con parte ricorrente.
In tema di operazioni inesistenti, infatti, l'onere della prova dell'inesistenza grava sull'Amministrazione
Finanziaria la quale - nel caso di specie- non ha fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a sostegno degli accertamenti degli anni in contestazione.
Il carattere dirimente del principale motivo del ricorso dispensa la Corte dall'esame della domanda dispiegata in via subordinata
I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti.
In punto spese sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in considerazione della complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate tra le parti
Imperia 07/07/2025 Il Relatore Il Presidente
Avvocato Mario Tropini dr Eduardo Bracco
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente
TROPINI MA, Relatore
PREVOSTO ALDO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 TEL_Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200239 2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200239 2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200239 2022 IRAP 2017
- sul ricorso n. 53/2023 depositato il 10/03/2023 proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200240 2022 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200240 2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5020200240 2022 IRAP 2018
- sul ricorso n. 76/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200322/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 77/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200327/2022 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 78/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200325/2022 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 79/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200324/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 80/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200328/2022 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 81/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200323/2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento per totale mancanza dei presupposti in fatto atteso che la merce è stata effettivamente acquistata dalla società ed era nella disponibilità della ditta fornitrice per averla quest'ultima coltivata e/o acquistata;
IN VIA SUBORDINATA
- dichiarare la nullità dell'atto per violazione dell'articolo 12, legge 212/2000 e per totale mancanza di motivazione e per non avere l'Ufficio provato quanto contestato.
Con vittoria di onorari e spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con effetti di reclamo notificato all'Agenzia delle Entrate il 25/11/2022, la Ricorrente_1. SNC (P.IVA_1), in persona della legale rappresentante Nominativo_2 (CF_1), impugnava l'avviso di accertamento n. TL5020200239/2022, con il quale l'Ufficio rideterminava, per l'anno 2017, sia il reddito d'impresa sia il valore della produzione, recuperando altresì
l'Iva asseritamente detratta indebitamente. Ai fini Irpef, il maggior reddito d'impresa era imputato ai soci in base alla rispettiva percentuale di partecipazione alla società ex art. 5 del D.P.R. 917/1986.
Medesimo accertamento è stato notificato con riferimento all'anno di imposta 2018 anch' esso impugnato
Anche i soci proponevano autonomi ricorsi;
su accordo delle parti, i ricorsi delle 2 annualità e quelli dei soci sono stati tutti riuniti in presenza di connessione oggettiva
L'azione accertatrice si fondava sulle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza –Compagnia di Sanremo compendiata nel PVC redatto il 29/04/2021 [all. 3], in esito alla quale emergeva che la società contribuente aveva - a loro dire - indebitamente dedotto costi afferenti operazioni oggettivamente inesistenti per euro 23.378,00 annotati in 9 fatture emesse dalla ditta individuale Società_2 alla ricorrente società, soggetto nei cui confronti era stato esperito un precedente controllo fiscale.
La società, e i soci , presentavano istanza di accertamento con adesione ma il relativo procedimento si concludeva con esito negativo.
Da ciò il ricorso/reclamo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato, il vizio di motivazione e l'illogicità dell'atto impugnato e chiedendo, in conclusione, la nullità dell'atto impugnato.
L'Ufficio notificava proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni , proposta a cui parte ricorrente non prestava la propria adesione.
L'ufficio si costituiva tempestivamente con controdeduzioni per chiedere la conferma della bontà del proprio operato. I ricorsi vengono in decisione in esito all'udienza di discussione previo deposito di memorie illustrative da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questione principale e dirimente di ogni altra dibattuta fra le parti nel presente giudizio è quella della contestazione in ordine ad operazioni inesistenti asseritamene intervenute fra la società ricorrente e tale
Società_2. Gli accertamenti oggi presi in esame sono diretta conseguenza di un accertamento precedente intervenuto nei confronti del citato soggetto terzo.
Occorre pertanto individuare se la fattispecie in esame rientra o meno nel concetto di operazione oggettivamente inesistente ovvero se il fatto economico rappresentato nelle fatture non è mai stato posto in essere, in tutto o in parte, ovvero , in alti termini , che la cessione dei beni da parte della ditta della signora Società_2 alla ricorrente non è stata realmente effettuata o se risulta meramente cartolare.
Ora risulta dagli atti che detto soggetto terzo ha coltivato della merce ( anche se in quantità inferiore a quella ciomplessivamente da lei venduta) ed altresì acquistato merce ( anche se complessivamente inferiore a quella venduta ).
Ciò detto occorre tenere conto delle seguenti circostanze risultante dagli atti:
- la merce che risulta acquistata risulta altresì regolarmente consegnata dalla fornitrice presso i locali della società ricorrente che a sua volta l'ha rivenduta;
- gli acquisti sono stati pagati dalla società alla ditta fornitrice con mezzi tracciabili ( bonifici o assegni circolari ).
- come risulta dal pvc notificato alla società ricorrente all'esito del controllo effettuato dalla GDF è s tato rilevato che dall'esame della documentazione contabile acquisita agli atti del controllo non sono emerse irregolarità .
Nessun elemento dunque che dimostri inequivocabilmente il collegamento fra quanto risulta contestato allla contribuente Società_2 ovvero elementi concordanti tra loro per poter ritenre sufficientemente provata la non veridicità delle operazioni che risultano essere in tervenute con parte ricorrente.
In tema di operazioni inesistenti, infatti, l'onere della prova dell'inesistenza grava sull'Amministrazione
Finanziaria la quale - nel caso di specie- non ha fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a sostegno degli accertamenti degli anni in contestazione.
Il carattere dirimente del principale motivo del ricorso dispensa la Corte dall'esame della domanda dispiegata in via subordinata
I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti.
In punto spese sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in considerazione della complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate tra le parti
Imperia 07/07/2025 Il Relatore Il Presidente
Avvocato Mario Tropini dr Eduardo Bracco