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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5984 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL SS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 07/07/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3273 /2025 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. ANDREA
AIELLO (c.f. - pec: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA GRAZIA SCLAPARI (c.f.
- pec: , che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_2 procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, clausola per arbitrato rituale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo dal pagina 1 di 4 Tribunale di Milano l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.917,00 oltre interessi e spese di procedura, a saldo delle fatture n. 102/2021, n. 119/2021, n. 175/2021 e n. 236/2021 emesse a titolo corrispettivo dei servizi di manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici, in forza del contratto
O&M del 1/10/2020 stipulato tra le parti.
ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria di Parte_1
deducendo che: i) il contratto inter partes prevede all'art. 22.4 una clausola Controparte_1 compromissoria, in forza della quale qualsiasi controversia, diversa dalle questioni tecniche, va devoluta, a seconda del valore, alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale, che deciderà in via rituale;
ii) la controparte non ha mai reso alcuna prestazione, non avendo eseguito le attività di monitoraggio previste e neppure gli interventi di manutenzione straordinari e ordinari esposti nelle fatture azionate.
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo in via preliminare di revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di rimettere la controversia al giudizio degli arbitri;
in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'avverso inadempimento e dell'inesistenza del credito azionato.
Parte opposta, costituendosi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha aderito all'avversa eccezione di clausola per arbitrato rituale, pur ribadendo la legittimità del ricorso monitorio anche in presenza della anzidetta clausola;
nel merito, ha esposto di aver correttamente adempiuto alle attività di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e di avere eseguito per tutto l'anno 2021 diverse manutenzioni elettriche ordinarie ed anche lavori straordinari per la sostituzione di un gruppo di continuità e dell'interruttore di un inverter. Ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere la controversia devoluta all'arbitro unico, sede di Milano, di fissare termine per la riassunzione della causa, di disporre la cancellazione della causa dal ruolo e di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
nel merito, ha chiesto in principalità la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
Rilevata la natura disponibile del diritto di credito controverso, va dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 22.4 del contratto del pagina 2 di 4 1/10/2020 pacificamente concluso tra le parti e versato in atti da entrambe, la quale recita testualmente
«22.4.1. Qualsiasi controversia, diversa dalle Questioni Tecniche, inerente la validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e risoluzione del Contratto O&M, sarà devoluta alla cognizione di un arbitro unico nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, qualora la controversia abbia un valore inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila), secondo l'apprezzamento della Parte che avvia la procedura di arbitrato. Qualora, invece la controversia abbia un valore pari o superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila), secondo
l'apprezzamento della parte che avvia la procedura di arbitrato, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri, nominato secondo il predetto Regolamento. 22.4.2. La sede dell'arbitrato sarà Milano e l'arbitrato sarà condotto in italiano. L'arbitro unico o il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto ai sensi della legge italiana» (vd. doc. 1 fasc. mon., doc. 2 opponente).
Considerata la natura rituale dell'arbitrato previsto dalla clausola in parola, l'eccezione pregiudiziale sollevata tempestivamente dall'opponente, a cui l'opposta ha aderito, integra, infatti, una questione di competenza, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c.
Conseguentemente, si impone la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, n. 16806/2024
R.G. 34305/2024 emesso dal Tribunale di Milano, e la contestuale remissione della controversia al giudizio dell'arbitro unico previsto dall'art. 22.4 del contratto inter partes.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, fermo che il principio cardine è il criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c, deve considerarsi che l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. n. 25111/ 2006).
Date le superiori premesse, la Suprema Corte di Cassazione è giunta ad affermare, in caso analogo a quello in esame, che non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta opposta, che ha aderito all'eccezione di incompetenza, poiché tale adesione non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (vd.
Cass n. 9035/2019, pagg. 5 e 6 in parte motiva).
Per quanto sopra, considerato che la scelta della ricorrente di agire nel monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è, con tutta evidenza, esposta al rischio che tale clausola possa essere legittimamente invocata dall'ingiunta in fase di opposizione, non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali. pagina 3 di 4 L'opposta è quindi tenuta a rifondere all'opponente le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto che l'opposizione si è risolta solo su una questione pregiudiziale in rito, e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, poiché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 16/01/2025, da ei confronti di Parte_1 [...] nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano essendo la controversia deferita ad un arbitro unico e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 1.700,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 17/07/2025
Il GOT
NA AL SS
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