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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1860/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13027/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026507134000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 572/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 1002050026507134000 notificata dall'Agenzia delle Entrate SI di Salerno in data 18.04.2025 in relazione a plurimi ruoli della Regione Campania emessi per tasse auto dell'anno 2020 iscritti per la somma totale di € 26.880,58.
Oppone l'intervenuta prescrizione del credito azionato con la cartella.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'DE e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha eccepito l'assenza di responsabilità in ordine alla presunta decadenza e/o prescrizione sollevata dal ricorrente.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto di aver già notificato, prima, entro il 31 dicembre 2023,
n. 40 atti di accertamento menzionati in cartella presso la sede della società MANZO TRASPORTI S.R.L. in Indirizzo_1, Indirizzo_2 – NT UG (SA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La prescrizione della tassa auto è regolata dall'art. 5 del D.L. 953/82, come modificato dall'art. 3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86 che dispone “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Regione Campania ha sostenuto e altresì documentato con i referti di notifica versati in atti e menzionati alle date riportate in cartella, di aver emesso gli avvisi di accertamento relativi ai ruoli iscritti, che si rilevano tutti notificati presso la sede entro l'anno 2023.
Ne consegue non essere intervenuta la prescrizione del titolo azionato con la cartella, ovvero del termine massimo dei tre anni dalla scadenza di pagamento degli avvisi.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole per ciascuna resistente in euro 2.000,00 per compensi oltre il 15% per spese generali, cp e iva , se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13027/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026507134000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 572/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 1002050026507134000 notificata dall'Agenzia delle Entrate SI di Salerno in data 18.04.2025 in relazione a plurimi ruoli della Regione Campania emessi per tasse auto dell'anno 2020 iscritti per la somma totale di € 26.880,58.
Oppone l'intervenuta prescrizione del credito azionato con la cartella.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'DE e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha eccepito l'assenza di responsabilità in ordine alla presunta decadenza e/o prescrizione sollevata dal ricorrente.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto di aver già notificato, prima, entro il 31 dicembre 2023,
n. 40 atti di accertamento menzionati in cartella presso la sede della società MANZO TRASPORTI S.R.L. in Indirizzo_1, Indirizzo_2 – NT UG (SA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La prescrizione della tassa auto è regolata dall'art. 5 del D.L. 953/82, come modificato dall'art. 3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86 che dispone “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Regione Campania ha sostenuto e altresì documentato con i referti di notifica versati in atti e menzionati alle date riportate in cartella, di aver emesso gli avvisi di accertamento relativi ai ruoli iscritti, che si rilevano tutti notificati presso la sede entro l'anno 2023.
Ne consegue non essere intervenuta la prescrizione del titolo azionato con la cartella, ovvero del termine massimo dei tre anni dalla scadenza di pagamento degli avvisi.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole per ciascuna resistente in euro 2.000,00 per compensi oltre il 15% per spese generali, cp e iva , se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello