Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026REG.PROV.COLL.
N. 00085/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Impiduglia e Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Commissione d'Esame del “ Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di redattore ordinario, categoria giuridica C, posizione economica C/1, di cui n. 1 posto riservato agli interni ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati LE Vittorio Lupo e Sandra Rosalia Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3369/2023, resa tra le parti, depositata il 16 novembre 2023, notificata il 30 novembre 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1440/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta, della sig.ra -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 69 del 4 marzo 2024;
Vista la memoria del 10 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026, il consigliere LE ZI e uditi per le parti l’avvocato Daniele Piazza e l’avvocato Santi Pappalardo, su delega dell’avvocato Diego Vaiano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il giorno successivo, il sig. -OMISSIS- - partecipante al concorso pubblico per esami, bandito dal Comune di Caltanissetta con determina dirigenziale n. 963 del 20 luglio 2020, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di redattore ordinario, categoria C/C1, di cui n. 1 posto riservato agli interni ai sensi dell’art. 52, comma 1- bis , del decreto legislativo n. 165/2001 – ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento della graduatoria del concorso de quo e dei relativi atti presupposti, in particolare della convocazione del 13 giugno 2022, nella parte in cui l’amministrazione comunale non aveva inserito l’odierno appellante nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con contestuale domanda di risarcimento del danno in forma specifica, anche mediante la riedizione dell’intera procedura concorsuale.
2. Nel presente giudizio si sono costituiti il Comune di Caltanissetta, la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dell’appello.
3. La Sezione, con ordinanza n. 69 del 2024, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris .
4. L’appellante, con memoria del 10 dicembre 2025, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo vinto altro concorso pubblico.
5. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. A fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante, il presente gravame deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
7. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 85/2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
LE ZI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ZI | ER OL |
IL SEGRETARIO