Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento può costituire titolo idoneo per la revoca, ex art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, della liberazione anticipata precedentemente concessa, in ragione della sua equiparazione legislativa a una sentenza di condanna.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 9175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9175 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
09175-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 3770/2022 -- Presidente - CC - 16/12/2022 MICHELE BIANCHI - Relatore R.G.N. 23677/2022 FRANCESCO CENTOFANTI STEFANO APRILE RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. ß u l RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 22 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato nei confronti di ON ER la liberazione anticipata che era stata riconosciuta con diversi provvedimenti e in relazione a diversi semestri nel periodo dal 13 agosto 2007 al 12 febbraio 2014. Nei confronti del ER era sopravvenuta sentenza in data 14 gennaio 2019 pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, che aveva applicato la pena di anni uno di reclusione in relazione al delitto di concorso in estorsione aggravata e continuata "dagli anni 2004-2005 al 2013". In particolare, ER, nel corso degli anni, avrebbe continuato a ricevere il profitto di estorsione in danno di CC BA. Il fatto era significativo di una permanente adesione a sodalizio criminale, e dunque di una solo formale adesione all'opera di rieducazione.
2. Il difensore di ON ER ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della decisione. з и La revoca della liberazione anticipata, infatti, è stata disposta in ragione л della sopravvenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronuncia che non esprime un accertamento sul fatto e dunque non consente una valutazione sulla compatibilità della condotta rispetto al beneficio ottenuto. L'ordinanza aveva motivato in termini solo apodittici la valutazione sull'esito dell'opera di rieducazione a fronte del nuovo reato. Infine, i semestri dal 1° gennaio 2013 al 12 febbraio 2014 erano successivi al reato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il difensore ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, complessivamente considerato, risulta infondato e va respinto. 2 1. A norma dell'art. 54 ord. pen., "La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca". La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. 23 maggio 1995, n. 186) nella parte in cui non prevede che "la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio".
2. Quanto alla rilevanza, ai fini di cui alla norma citata, di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è consolidato l'orientamento positivo che ritiene che "La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può costituire titolo idoneo per la revoca della liberazione anticipata precedentemente concessa, a norma dell'art. 54, comma terzo, legge 26 luglio 1975, in ragione della sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna" (Sez. 1, n. 49442 del 10/10/2014, Velo, Rv. 261288; Sez. 1, 20.10.2006, n. 37931, Mallardo). Il collegio ritiene che a detto orientamento, fondato sui principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione alla sentenza così detta di patteggiamento (Sez. U, n. 17781/2006 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518), debba essere data continuità. e v La difesa, con la memoria, ha sollecitato la rimessione della questione alle i sezioni unite, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. l In particolare, viene evidenziato che una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, BERSANI, Rv. 280759) aveva, nel motivare la costituzionalità della disciplina della revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1 lettera c), cod. proc. pen.; della sentenza di patteggiamento, valorizzato l'orientamento secondo il quale la sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. "non presuppone l'accertamento pieno e incondizionato dei fatti perché non dichiara la colpevolezza dell'imputato, stante il profilo negoziale che la caratterizza", orientamento che comporterebbe la inidoneità della sentenza di patteggiamento ai fini di cui all'art. 54, comma terzo, ord. pen. In realtà, non vi è alcun contrasto giurisprudenziale in relazione alla questione di diritto rilevante nel presente giudizio, perché la norma dell'ordinamento penitenziario attribuisce rilievo, ai fini della revoca del benefico, alle sentenze di condanna, cui la sentenza di patteggiamento, anche per disposto normativo (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), è equiparata, "Salve diverse disposizioni di legge". 3 E ciò, anche se, come ricorre nelle pronunce giurisprudenziali sulla questione, la sentenza di patteggiamento esprima una "semiplena cognitio" ovvero sia espressione del "summatim cognoscere". Sul punto, dunque, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
3. Viene anche denunciato difetto di motivazione del giudizio se la condotta del detenuto risulti, in ragione della condanna subita, incompatibile col beneficio. In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato né il percorso trattamentale compiuto dal ricorrente né la prova documentale della mancata percezione del provento dell'estorsione durante la detenzione. Il motivo, sul punto, è infondato. L'ordinanza ha evidenziato che la condanna era stata pronunciata per il delitto di estorsione continuata, reato che aveva comportato la percezione, da parte dei familiari del ER, del così detto pizzo per tutto l'anno 2013. Tale circostanza di fatto è stata ritenuta, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, significativa di una solo fittizia adesione al trattamento rieducativo, essendo palese l'incompatibilità tra il percorso risocializzante e il conseguimento del profitto del reato.
4. Il motivo, infine, denuncia violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio anche con riguardo a semestri successivi alla consumazione del reato, commesso "fino al 2013". Il motivo è generico. Infatti, l'ordinanza impugnata ha rilevato che la condanna era stata pronunciata per reato commesso "sino a tutto il 2013", accertamento che giustifica la revoca, disposta sino al semestre decorrente dal 12 agosto 2013. Il motivo di ricorso, invece, valorizza il parametro cronologico risultante dall'imputazione, mentre doveva confrontarsi, invece, con quanto accertato dal Tribunale di sorveglianza.
5. Il ricorso, complessivamente considerato, va dunque respinto, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Bianchi Angela Tardio ichale Angele Tandre DEPOSITATA IN CANCELLERIA 03 MAR 2023 FUNZION GIUDIZIARIO Jatina 5