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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1142/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4422/2022 depositato il 08/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliata presso
P.iva_1Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2405/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932019001880131700 QUOTE CONSORT. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932019001880131700 QUOTE CONSORT. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932019001880131700 QUOTE CONSORT. 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 giugno 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettò il Ricorrente_1ricorso proposto da avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto contributi consortili chiesti dal Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, per gli anni 2014, 2015 e 2017. La Commissione respinse tutti i motivi del ricorso, affermando la legittimità delle impugnate cartelle e ritenendo infondate anche le ragioni di merito prospettate dal ricorrente;
condannò, pertanto, quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio di Bonifica resistente, ritualmente costituitosi in giudizio. Avverso tale decisione, proponeva appello il Ricorrente_1. Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile. Con ordinanza del 3 novembre 2025, questa Corte , rilevato che non vi era prova della eseguita notifica dell'atto di appello alle parti appellate - Agenzia delle Entrate Riscossione e Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa – ordinava all'appellante di dimostrare l'avvenuta notifica dell'impugnazione. Quest'ultimo, tuttavia, non dava alcun riscontro a tale ordinanza, non fornendo la prova della notifica alle controparti del ricorso in appello. L'impugnazione va, dunque, dichiarata inammissibile, non essendosi costituito il necessario contraddittorio tra le parti del giudizio. Nulla va statuito sulle spese di gravame, in assenza di costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza resa in data 24 giugno 2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
nulla sulle spese. Palermo, 13 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4422/2022 depositato il 08/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliata presso
P.iva_1Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2405/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932019001880131700 QUOTE CONSORT. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932019001880131700 QUOTE CONSORT. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932019001880131700 QUOTE CONSORT. 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 giugno 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettò il Ricorrente_1ricorso proposto da avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto contributi consortili chiesti dal Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, per gli anni 2014, 2015 e 2017. La Commissione respinse tutti i motivi del ricorso, affermando la legittimità delle impugnate cartelle e ritenendo infondate anche le ragioni di merito prospettate dal ricorrente;
condannò, pertanto, quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio di Bonifica resistente, ritualmente costituitosi in giudizio. Avverso tale decisione, proponeva appello il Ricorrente_1. Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile. Con ordinanza del 3 novembre 2025, questa Corte , rilevato che non vi era prova della eseguita notifica dell'atto di appello alle parti appellate - Agenzia delle Entrate Riscossione e Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa – ordinava all'appellante di dimostrare l'avvenuta notifica dell'impugnazione. Quest'ultimo, tuttavia, non dava alcun riscontro a tale ordinanza, non fornendo la prova della notifica alle controparti del ricorso in appello. L'impugnazione va, dunque, dichiarata inammissibile, non essendosi costituito il necessario contraddittorio tra le parti del giudizio. Nulla va statuito sulle spese di gravame, in assenza di costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza resa in data 24 giugno 2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
nulla sulle spese. Palermo, 13 gennaio 2026.