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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1741/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004568000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti: Conclusioni ricorrente_: Che Codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catanzaro (CZ) voglia: 1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo n. 03080202300004568000 per tutte le ragioni esposte in narrativa con conseguente annullamento della medesima;
2) Condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché Regione Calabria ed Agenzia Entrate in solido al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Conclusioni Ader: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite;
Conclusioni AE di Catanzaro: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il proprio difensore, impugna davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro il preavviso di fermo amministrativo relativo a due presunti debiti: tassa automobilistica per gli anni 2011-2012 e IRPEF 2016. L'atto viene contestato sotto diversi profili. Nel ricorso si evidenzia anzitutto come il preavviso di fermo violi lo Statuto del contribuente, poiché non fornisce informazioni chiare e complete sull'origine del debito: mancano infatti la motivazione, il riferimento alle cartelle esattoriali presupposte, le date di notifica, la natura dei crediti e le indicazioni sugli strumenti di tutela. Questa carenza, secondo il ricorrente, impedisce una piena conoscenza della pretesa tributaria. Viene poi lamentata anche la violazione dell'art. 7 dello Statuto, poiché il concessionario non avrebbe esercitato il proprio potere discrezionale in modo motivato: l'atto non spiega per quali ragioni sia stato scelto il fermo, né dimostra una valutazione sulla proporzione tra misura adottata ed entità del credito. Il ricorrente sostiene inoltre che le cartelle esattoriali da cui deriverebbe il fermo non sono mai state notificate oppure sarebbero state notificate in modo inesistente, perché inviate direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata anziché tramite i soggetti abilitati dalla legge. Ciò comporterebbe l'inesistenza giuridica sia delle cartelle sia del preavviso stesso. Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda l'uso improprio del fermo amministrativo, ritenuto misura eccezionale e applicabile solo dopo aver tentato altri strumenti esecutivi, cosa che – secondo la difesa – non sarebbe avvenuta. Il fermo sarebbe anche sproporzionato rispetto al credito vantato. Infine, si eccepisce la prescrizione dei crediti: la tassa automobilistica sarebbe ormai prescritta, mentre il debito IRPEF sarebbe non solo prescritto ma anche oggetto di contenzioso pendente, e quindi non certo né esigibile. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente chiede l'annullamento del preavviso di fermo e la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta integralmente il ricorso del contribuente sostenendo che il preavviso di fermo è stato regolarmente notificato e che le cartelle presupposte risultano tutte correttamente notificate nelle rispettive date, come provato dagli estratti di ruolo e dai relativi referti. Una delle cartelle era già stata impugnata in altro giudizio, dimostrando che il contribuente ne aveva piena conoscenza. Poiché tali cartelle non sono state opposte nei termini, esse sono ormai definitive e non possono essere rimesse in discussione tramite l'impugnazione del preavviso di fermo, che può essere contestato solo per vizi propri e non per vizi degli atti precedenti. L'Agenzia afferma che nessuna prescrizione è maturata, poiché i termini risultano regolarmente interrotti da preavvisi e intimazioni di pagamento notificati negli anni e ulteriormente sospesi dalla normativa emergenziale COVID-19. Per i crediti erariali, inoltre, si applica la prescrizione decennale e non quinquennale, come più volte affermato dalla giurisprudenza. Per tali ragioni le eccezioni di prescrizione e decadenza sono considerate infondate. Secondo l'Ente, il preavviso di fermo contiene tutte le informazioni necessarie e adeguate: importi, cartelle collegate, modalità di pagamento e avvertenze. L'obbligo di motivazione previsto per gli atti dell'Amministrazione finanziaria non si applica direttamente agli atti dell'Agente della riscossione, e in ogni caso la documentazione prodotta sarebbe sufficiente a chiarire le ragioni del fermo. Non esiste nemmeno un obbligo di allegare copia integrale delle cartelle al preavviso, essendo queste già state validamente notificate e conoscibili dal contribuente. L'Agenzia ritiene infondata anche l'eccezione di sproporzione tra il valore del veicolo e il debito, poiché il contribuente non ha fornito alcuna prova del valore del mezzo né della presunta sproporzione. La legge non richiede alcun rapporto di proporzionalità tra importo dovuto e valore del bene sottoposto a fermo, e la natura cautelare della misura giustifica il suo utilizzo a tutela del credito. Viene respinta anche l'eccezione relativa al carattere strumentale del veicolo: il contribuente non avrebbe fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare che il mezzo sia effettivamente necessario allo svolgimento della propria attività. Per essere considerato strumentale, il bene deve risultare utile in modo diretto e continuo all'attività svolta e deve essere contabilizzato come tale. L'Agenzia esclude infine qualsiasi lesione del diritto di difesa con riferimento al termine di 30 giorni per il pagamento indicato nel preavviso, osservando che il contribuente conserva comunque 60 giorni per impugnare l'atto e che l'opposizione al preavviso è facoltativa. Il contribuente può quindi impugnare l'atto anche prima dei 30 giorni e chiedere la sospensione, senza alcun pregiudizio. Sulla base di tutte queste argomentazioni, l'Agenzia chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Preliminarmente deve dirsi che la notifica «diretta» a mezzo posta degli atti impositivi e processuali tributari è forma legale di notifica poiché espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge. Sottolinea, infatti, il diritto vivente (si veda, tra le ultime, Cassazione sentenze nn. 7217 e 7218 del 2015 ) che si tratta di una modalità di notificazione pienamente legittima perché espressamente prevista dal Legislatore tributario per la notifica degli atti tributari sostanziali, oltreché di quelli processuali. L'Ufficio finanziario locale è, quindi, abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), attraverso la spedizione per posta di plico raccomandato con avviso di ricevimento (secondo le modalità previste dal Dm Sviluppo economico 1° ottobre 2008 «Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale»; diritto vivente, ex multis, Cassazione ordinanze nn. 3254 e 2047 del 2016). In tal caso, la notifica si ha per eseguita, per il notificante, alla data di spedizione, mentre per il destinatario alla data di ricevimento del plico. Contrariamente, quindi, a quanto accade nella notifica a mezzo posta ex lege 890/1982, dove è prevista la presenza dell'agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore e agente della riscossione), nella notifica mediante posta con raccomandata a. r., è l'ente impositore che direttamente procede alla notificazione. In particolare, l'atto spedito per posta ordinaria può ritenersi validamente notificato in presenza dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti abilitati a riceverlo. L'avviso di ricevimento deve contenere, altresì: l'indicazione della data e dell'Ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di ricevimento, la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e la firma del soggetto ricevente;
non è, invece, necessario indicare la qualità di chi riceve l'atto. Non è, pertanto, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto (si vedano, ex multis, Cassazione sentenza n. 9246/15; ordinanze nn. 25128 e 12184 del 2013 e n. 11708/11). Ciò per la ragione che l'attività complessivamente svolta dall'Agente postale (sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione di cui agli articoli 20 e 26 del Dm 1° ottobre 2008) è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso. Al fine, quindi, di contestare la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento, quanto al luogo di notificazione, all'estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare o alla intelligibilità della firma, il destinatario dell'atto è tenuto a proporre la querela di falso, ex articoli 221 e seguenti del Codice di procedura civile, innanzi al giudice ordinario;
diversamente dette contestazioni non hanno alcuna rilevanza giuridica.
Deve quindi concludersi che la notifica degli atti presupposti è fatta correttamente a mezzo posta e che la prova che il contribuente fosse a conoscenza delle cartelle risulta chiaramente dal fatto che alcune di esse sono state impugnate dallo stesso contribuente. Quanto alle sentenze prodotte, non vi è attestazione del passaggio in giudicato per cui non valgono a ritenere estinta la pretesa debitoria. Quanto alla motivazione dell'atto si tratta di atto di esecuzione per cui la motivazione è negli atti ad essa sottesi. Quanto alla proporzione del debito rispetto alla misura adottata, intanto deve dirsi che la corte di Cassazione, anche recentemente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/12/2024, n. 32062) ha ribadito che la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973) non deve rispettare il parametro della proporzionalità dal momento che la norma mira alla tutela dell'interesse pubblico alla riscossione, non all'equità economica tra valore del bene e importo dovuto. La sproporzione, quindi, non è un vizio dell'atto di fermo e non rileva ai fini della sua legittimità. Nel caso di specie poi , il contribuente neppure ha dimostrato qual è il valore del veicolo per cui non si può neppure effettuare una comparazione. Il ricorso deve quindi essere rigettato con vittoria di spese di lite per la resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate e Riscossione, spese quantificate nella somma di euro 565,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro. Catanzaro, 10.11.2025 Il Giudice
AN OM
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1741/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004568000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300004568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti: Conclusioni ricorrente_: Che Codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catanzaro (CZ) voglia: 1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo n. 03080202300004568000 per tutte le ragioni esposte in narrativa con conseguente annullamento della medesima;
2) Condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché Regione Calabria ed Agenzia Entrate in solido al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Conclusioni Ader: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite;
Conclusioni AE di Catanzaro: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il proprio difensore, impugna davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro il preavviso di fermo amministrativo relativo a due presunti debiti: tassa automobilistica per gli anni 2011-2012 e IRPEF 2016. L'atto viene contestato sotto diversi profili. Nel ricorso si evidenzia anzitutto come il preavviso di fermo violi lo Statuto del contribuente, poiché non fornisce informazioni chiare e complete sull'origine del debito: mancano infatti la motivazione, il riferimento alle cartelle esattoriali presupposte, le date di notifica, la natura dei crediti e le indicazioni sugli strumenti di tutela. Questa carenza, secondo il ricorrente, impedisce una piena conoscenza della pretesa tributaria. Viene poi lamentata anche la violazione dell'art. 7 dello Statuto, poiché il concessionario non avrebbe esercitato il proprio potere discrezionale in modo motivato: l'atto non spiega per quali ragioni sia stato scelto il fermo, né dimostra una valutazione sulla proporzione tra misura adottata ed entità del credito. Il ricorrente sostiene inoltre che le cartelle esattoriali da cui deriverebbe il fermo non sono mai state notificate oppure sarebbero state notificate in modo inesistente, perché inviate direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata anziché tramite i soggetti abilitati dalla legge. Ciò comporterebbe l'inesistenza giuridica sia delle cartelle sia del preavviso stesso. Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda l'uso improprio del fermo amministrativo, ritenuto misura eccezionale e applicabile solo dopo aver tentato altri strumenti esecutivi, cosa che – secondo la difesa – non sarebbe avvenuta. Il fermo sarebbe anche sproporzionato rispetto al credito vantato. Infine, si eccepisce la prescrizione dei crediti: la tassa automobilistica sarebbe ormai prescritta, mentre il debito IRPEF sarebbe non solo prescritto ma anche oggetto di contenzioso pendente, e quindi non certo né esigibile. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente chiede l'annullamento del preavviso di fermo e la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta integralmente il ricorso del contribuente sostenendo che il preavviso di fermo è stato regolarmente notificato e che le cartelle presupposte risultano tutte correttamente notificate nelle rispettive date, come provato dagli estratti di ruolo e dai relativi referti. Una delle cartelle era già stata impugnata in altro giudizio, dimostrando che il contribuente ne aveva piena conoscenza. Poiché tali cartelle non sono state opposte nei termini, esse sono ormai definitive e non possono essere rimesse in discussione tramite l'impugnazione del preavviso di fermo, che può essere contestato solo per vizi propri e non per vizi degli atti precedenti. L'Agenzia afferma che nessuna prescrizione è maturata, poiché i termini risultano regolarmente interrotti da preavvisi e intimazioni di pagamento notificati negli anni e ulteriormente sospesi dalla normativa emergenziale COVID-19. Per i crediti erariali, inoltre, si applica la prescrizione decennale e non quinquennale, come più volte affermato dalla giurisprudenza. Per tali ragioni le eccezioni di prescrizione e decadenza sono considerate infondate. Secondo l'Ente, il preavviso di fermo contiene tutte le informazioni necessarie e adeguate: importi, cartelle collegate, modalità di pagamento e avvertenze. L'obbligo di motivazione previsto per gli atti dell'Amministrazione finanziaria non si applica direttamente agli atti dell'Agente della riscossione, e in ogni caso la documentazione prodotta sarebbe sufficiente a chiarire le ragioni del fermo. Non esiste nemmeno un obbligo di allegare copia integrale delle cartelle al preavviso, essendo queste già state validamente notificate e conoscibili dal contribuente. L'Agenzia ritiene infondata anche l'eccezione di sproporzione tra il valore del veicolo e il debito, poiché il contribuente non ha fornito alcuna prova del valore del mezzo né della presunta sproporzione. La legge non richiede alcun rapporto di proporzionalità tra importo dovuto e valore del bene sottoposto a fermo, e la natura cautelare della misura giustifica il suo utilizzo a tutela del credito. Viene respinta anche l'eccezione relativa al carattere strumentale del veicolo: il contribuente non avrebbe fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare che il mezzo sia effettivamente necessario allo svolgimento della propria attività. Per essere considerato strumentale, il bene deve risultare utile in modo diretto e continuo all'attività svolta e deve essere contabilizzato come tale. L'Agenzia esclude infine qualsiasi lesione del diritto di difesa con riferimento al termine di 30 giorni per il pagamento indicato nel preavviso, osservando che il contribuente conserva comunque 60 giorni per impugnare l'atto e che l'opposizione al preavviso è facoltativa. Il contribuente può quindi impugnare l'atto anche prima dei 30 giorni e chiedere la sospensione, senza alcun pregiudizio. Sulla base di tutte queste argomentazioni, l'Agenzia chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Preliminarmente deve dirsi che la notifica «diretta» a mezzo posta degli atti impositivi e processuali tributari è forma legale di notifica poiché espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge. Sottolinea, infatti, il diritto vivente (si veda, tra le ultime, Cassazione sentenze nn. 7217 e 7218 del 2015 ) che si tratta di una modalità di notificazione pienamente legittima perché espressamente prevista dal Legislatore tributario per la notifica degli atti tributari sostanziali, oltreché di quelli processuali. L'Ufficio finanziario locale è, quindi, abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), attraverso la spedizione per posta di plico raccomandato con avviso di ricevimento (secondo le modalità previste dal Dm Sviluppo economico 1° ottobre 2008 «Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale»; diritto vivente, ex multis, Cassazione ordinanze nn. 3254 e 2047 del 2016). In tal caso, la notifica si ha per eseguita, per il notificante, alla data di spedizione, mentre per il destinatario alla data di ricevimento del plico. Contrariamente, quindi, a quanto accade nella notifica a mezzo posta ex lege 890/1982, dove è prevista la presenza dell'agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore e agente della riscossione), nella notifica mediante posta con raccomandata a. r., è l'ente impositore che direttamente procede alla notificazione. In particolare, l'atto spedito per posta ordinaria può ritenersi validamente notificato in presenza dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti abilitati a riceverlo. L'avviso di ricevimento deve contenere, altresì: l'indicazione della data e dell'Ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di ricevimento, la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e la firma del soggetto ricevente;
non è, invece, necessario indicare la qualità di chi riceve l'atto. Non è, pertanto, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto (si vedano, ex multis, Cassazione sentenza n. 9246/15; ordinanze nn. 25128 e 12184 del 2013 e n. 11708/11). Ciò per la ragione che l'attività complessivamente svolta dall'Agente postale (sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione di cui agli articoli 20 e 26 del Dm 1° ottobre 2008) è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso. Al fine, quindi, di contestare la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento, quanto al luogo di notificazione, all'estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare o alla intelligibilità della firma, il destinatario dell'atto è tenuto a proporre la querela di falso, ex articoli 221 e seguenti del Codice di procedura civile, innanzi al giudice ordinario;
diversamente dette contestazioni non hanno alcuna rilevanza giuridica.
Deve quindi concludersi che la notifica degli atti presupposti è fatta correttamente a mezzo posta e che la prova che il contribuente fosse a conoscenza delle cartelle risulta chiaramente dal fatto che alcune di esse sono state impugnate dallo stesso contribuente. Quanto alle sentenze prodotte, non vi è attestazione del passaggio in giudicato per cui non valgono a ritenere estinta la pretesa debitoria. Quanto alla motivazione dell'atto si tratta di atto di esecuzione per cui la motivazione è negli atti ad essa sottesi. Quanto alla proporzione del debito rispetto alla misura adottata, intanto deve dirsi che la corte di Cassazione, anche recentemente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/12/2024, n. 32062) ha ribadito che la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973) non deve rispettare il parametro della proporzionalità dal momento che la norma mira alla tutela dell'interesse pubblico alla riscossione, non all'equità economica tra valore del bene e importo dovuto. La sproporzione, quindi, non è un vizio dell'atto di fermo e non rileva ai fini della sua legittimità. Nel caso di specie poi , il contribuente neppure ha dimostrato qual è il valore del veicolo per cui non si può neppure effettuare una comparazione. Il ricorso deve quindi essere rigettato con vittoria di spese di lite per la resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate e Riscossione, spese quantificate nella somma di euro 565,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro. Catanzaro, 10.11.2025 Il Giudice
AN OM