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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO AR TT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 807/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249010143471 Nominativo_1 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120022398269000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920130013219960000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente conferma il disconoscimento anche della firma apposta sulla ricevuta di notifica.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione;
il Collegio trattiene a sentenza il giudizio e si ritira in Camera di Consiglio;
al termine di essa, il Presidente dà atto del seguente dispositivo di sentenza:
la Corte, definitivamente pronunciando, così dispone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 11920249010143471/000 notificato il 25/10/2024 dall'Agenzia Entrate-Riscossione di Venezia, relativo a n. 10 cartelle di pagamento e n.4 avvisi di addebito per un valore totale di euro 21.671,51.
Il Ricorrente, tuttavia, con l'odierno ricorso impugna solo due cartelle di pagamento:
la cartella n. 11920120022398269000 di euro 6.099 e la cartella n. 11920130013219960000 di euro 3.352,22, aventi come ente creditore la Direzione Provinciale di Venezia-Ufficio Territoriale.
Chiede alla Corte di accertare e dichiarare la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e per l'effetto annullare l'impugnata intimazione di pagamento con riferimento alle due cartelle.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Venezia che eccepisce, in via pregiudiziale ed assorbente, la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in violazione del principio del “ne bis in idem”
a fronte del precedente ricorso (iscritto a ruolo con RGR 614/2023), già deciso da questa Corte di Giustizia con sentenza n. 358/2024 per la quale pende appello (iscritto a 691/2024 CGT).
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto si espone quanto segue.
Il Ricorrente precisa che con precedente ricorso in opposizione notificato in data 13/09/2023 e depositato il 28/09/2024 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia di I° grado avverso la intimazione di pagamento n.11920239004718457000 in precedenza notificata, con riferimento alle cartelle esattoriali n.
11920150000844858000 e n.11920120022398269000 (doc. 02), la Corte in parziale accoglimento del ricorso per l'effetto annullava l'intimazione di pagamento impugnata relativamente alla sola cartella esattoriale n.
11920150000844858000 (doc. 03), mentre confermava la legittimità della notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000 oggi nuovamente oggetto di impugnativa. Il ricorrente in sede di appello chiedeva la riforma parziale della sentenza n. 358/2024 con riferimento esclusivo al capo che ha confermato la legittimità della notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000 (doc. 04), appello tuttora pendente (doc. 05).
Sulla seconda cartella il Ricorrente si riservava di dedurre successivamente all'acquisizione in giudizio di copia della relata di notifica del 28/3/2014.
Chiede che l'adita Corte, una volta letto il presente ricorso nonché la documentazione relativa al precedente ricorso, di voler disporre la sospensione di ogni decisione con riferimento alla cartella esattoriale n.
11920120022398269000 in attesa della definizione del processo d'appello pendente.
ADER precisava che la notifica relativa alla cartella 11920120022398269000 è stata riconosciuta legittima con la richiamata decisione, e per la cartella n. 11920150000844858000 di aver proceduto con la notifica ex art. 139 cpc, tramite messo notificatore, mediante consegna in mani di persona di famiglia, all'indirizzo di Indirizzo_1 di luogo_1, cui ha fatto seguito la spedizione della raccomandata conoscitiva al destinatario (doc 8). La notifica pertanto è stata effettuata regolarmente come da allegata documentazione.
Il Collegio considera quanto segue.
Per quanto sopra, prende atto che in ordine alla cartella esattoriale 11920120022398269000, la Corte di I° grado ha già deciso riconoscendo la regolarità della notifica della cartella e la legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione a detta cartella, per la quale pende giudizio d'appello avanti alla Corte di Giustizia di II° grado.
Ritiene pertanto il Collegio che la cartella non possa più formare oggetto di impugnazione, sia perché su di essa è intervenuta una pronuncia in prime cure che, allo stato, produce effetti dirimenti su quanto deciso, sia in quanto non è ammissibile il bis in idem, vale a dire la riproposizione di motivi che afferiscono al decisum già formatosi sullo stesso atto impugnato.
Per tale motivo il ricorso, nella parte in cui pretende di censurare vizi di un atto presupposto impugnato e divenuto oggetto di decisione, come nel caso di specie, va dichiarato inammissibile.
In ordine alla seconda cartella esattoriale n.11920130013219960000 di euro 3.352,22 notificata il 28/03/2014, il ricorrente nel ricorso non ha formulato alcun motivo affermando “riserva le proprie eccezioni e deduzioni non appena avrà acquisito copia della relata di notifica del 28/3/2024.
Nell'odierna udienza, contesta l'omessa spedizione della raccomandata informativa, non documentata dall'Ufficio che ha depositato solo avviso di ricevimento da cui risulta che l'atto è stato notificato in mano di terza persona.
Il Collegio, esaminata la documentazione relativa alla notifica della seconda cartella consegnata a persona diversa dal destinatario, rileva che in tal caso, per la validità della notifica, lo stesso va informato che l'atto è stato consegnato a persona autorizzata, come da data e nominativo annotati sull'avviso di ricevimento della raccomandata. E a tal fine l'Ufficio deve spedire una seconda raccomandata al destinatario con funzioni informative, a pena di validità della notifica (da ultimo Cass. ordinanza
27499/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, l'ufficio ha depositato l'avviso relativo alla consegna del plico, ma non ha documentato la spedizione della raccomandata informativa, la cui mancanza comporta la nullità della notifica dell'atto.
Per quanto esposto il ricorso nei confronti dell'intimazione va dunque dichiarato inammissibile in relazione alla sottesa prima cartella per la quale è intervenuta sentenza di rigetto e pende appello, in quanto, come già detto sopra, le relative eccezioni poste in sede di impugnativa non possono più formare oggetto di impugnazione sulla base del principio del ne bis in idem, per il quale non è ammessa la riproposizione di motivi che afferiscono alla decisione intervenuta in merito allo stesso atto.
In relazione alla sottesa seconda cartella per la quale non è stata inviata la raccomandata informativa, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata nella parte relativa a detta cartella.
La Corte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla cartella n.11920120022398269000 e accoglie il ricorso in ordine alla cartella n.11920130013219960000.
Considerata la reciproca soccombenza ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per ne bis in idem per la cartella n. 11920120022398269000.
Accoglie il ricorso per la cartella n.11920130013219960000.
Spese compensate.
Venezia, 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI TT CO MA TO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO AR TT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 807/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249010143471 Nominativo_1 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920120022398269000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920130013219960000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente conferma il disconoscimento anche della firma apposta sulla ricevuta di notifica.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione;
il Collegio trattiene a sentenza il giudizio e si ritira in Camera di Consiglio;
al termine di essa, il Presidente dà atto del seguente dispositivo di sentenza:
la Corte, definitivamente pronunciando, così dispone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 11920249010143471/000 notificato il 25/10/2024 dall'Agenzia Entrate-Riscossione di Venezia, relativo a n. 10 cartelle di pagamento e n.4 avvisi di addebito per un valore totale di euro 21.671,51.
Il Ricorrente, tuttavia, con l'odierno ricorso impugna solo due cartelle di pagamento:
la cartella n. 11920120022398269000 di euro 6.099 e la cartella n. 11920130013219960000 di euro 3.352,22, aventi come ente creditore la Direzione Provinciale di Venezia-Ufficio Territoriale.
Chiede alla Corte di accertare e dichiarare la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e per l'effetto annullare l'impugnata intimazione di pagamento con riferimento alle due cartelle.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Venezia che eccepisce, in via pregiudiziale ed assorbente, la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in violazione del principio del “ne bis in idem”
a fronte del precedente ricorso (iscritto a ruolo con RGR 614/2023), già deciso da questa Corte di Giustizia con sentenza n. 358/2024 per la quale pende appello (iscritto a 691/2024 CGT).
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto si espone quanto segue.
Il Ricorrente precisa che con precedente ricorso in opposizione notificato in data 13/09/2023 e depositato il 28/09/2024 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia di I° grado avverso la intimazione di pagamento n.11920239004718457000 in precedenza notificata, con riferimento alle cartelle esattoriali n.
11920150000844858000 e n.11920120022398269000 (doc. 02), la Corte in parziale accoglimento del ricorso per l'effetto annullava l'intimazione di pagamento impugnata relativamente alla sola cartella esattoriale n.
11920150000844858000 (doc. 03), mentre confermava la legittimità della notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000 oggi nuovamente oggetto di impugnativa. Il ricorrente in sede di appello chiedeva la riforma parziale della sentenza n. 358/2024 con riferimento esclusivo al capo che ha confermato la legittimità della notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000 (doc. 04), appello tuttora pendente (doc. 05).
Sulla seconda cartella il Ricorrente si riservava di dedurre successivamente all'acquisizione in giudizio di copia della relata di notifica del 28/3/2014.
Chiede che l'adita Corte, una volta letto il presente ricorso nonché la documentazione relativa al precedente ricorso, di voler disporre la sospensione di ogni decisione con riferimento alla cartella esattoriale n.
11920120022398269000 in attesa della definizione del processo d'appello pendente.
ADER precisava che la notifica relativa alla cartella 11920120022398269000 è stata riconosciuta legittima con la richiamata decisione, e per la cartella n. 11920150000844858000 di aver proceduto con la notifica ex art. 139 cpc, tramite messo notificatore, mediante consegna in mani di persona di famiglia, all'indirizzo di Indirizzo_1 di luogo_1, cui ha fatto seguito la spedizione della raccomandata conoscitiva al destinatario (doc 8). La notifica pertanto è stata effettuata regolarmente come da allegata documentazione.
Il Collegio considera quanto segue.
Per quanto sopra, prende atto che in ordine alla cartella esattoriale 11920120022398269000, la Corte di I° grado ha già deciso riconoscendo la regolarità della notifica della cartella e la legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione a detta cartella, per la quale pende giudizio d'appello avanti alla Corte di Giustizia di II° grado.
Ritiene pertanto il Collegio che la cartella non possa più formare oggetto di impugnazione, sia perché su di essa è intervenuta una pronuncia in prime cure che, allo stato, produce effetti dirimenti su quanto deciso, sia in quanto non è ammissibile il bis in idem, vale a dire la riproposizione di motivi che afferiscono al decisum già formatosi sullo stesso atto impugnato.
Per tale motivo il ricorso, nella parte in cui pretende di censurare vizi di un atto presupposto impugnato e divenuto oggetto di decisione, come nel caso di specie, va dichiarato inammissibile.
In ordine alla seconda cartella esattoriale n.11920130013219960000 di euro 3.352,22 notificata il 28/03/2014, il ricorrente nel ricorso non ha formulato alcun motivo affermando “riserva le proprie eccezioni e deduzioni non appena avrà acquisito copia della relata di notifica del 28/3/2024.
Nell'odierna udienza, contesta l'omessa spedizione della raccomandata informativa, non documentata dall'Ufficio che ha depositato solo avviso di ricevimento da cui risulta che l'atto è stato notificato in mano di terza persona.
Il Collegio, esaminata la documentazione relativa alla notifica della seconda cartella consegnata a persona diversa dal destinatario, rileva che in tal caso, per la validità della notifica, lo stesso va informato che l'atto è stato consegnato a persona autorizzata, come da data e nominativo annotati sull'avviso di ricevimento della raccomandata. E a tal fine l'Ufficio deve spedire una seconda raccomandata al destinatario con funzioni informative, a pena di validità della notifica (da ultimo Cass. ordinanza
27499/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, l'ufficio ha depositato l'avviso relativo alla consegna del plico, ma non ha documentato la spedizione della raccomandata informativa, la cui mancanza comporta la nullità della notifica dell'atto.
Per quanto esposto il ricorso nei confronti dell'intimazione va dunque dichiarato inammissibile in relazione alla sottesa prima cartella per la quale è intervenuta sentenza di rigetto e pende appello, in quanto, come già detto sopra, le relative eccezioni poste in sede di impugnativa non possono più formare oggetto di impugnazione sulla base del principio del ne bis in idem, per il quale non è ammessa la riproposizione di motivi che afferiscono alla decisione intervenuta in merito allo stesso atto.
In relazione alla sottesa seconda cartella per la quale non è stata inviata la raccomandata informativa, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata nella parte relativa a detta cartella.
La Corte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla cartella n.11920120022398269000 e accoglie il ricorso in ordine alla cartella n.11920130013219960000.
Considerata la reciproca soccombenza ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per ne bis in idem per la cartella n. 11920120022398269000.
Accoglie il ricorso per la cartella n.11920130013219960000.
Spese compensate.
Venezia, 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI TT CO MA TO