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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to A. Pannozzo, con domicilio eletto come in atti, Parte_1
giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, dom,ta come in CP_1
atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5/1/2025, ha adito questo giudice del lavoro e, Parte_1
dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l concludendo come da CP_1
pagina 2 della memoria difensiva.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le parti, infatti, hanno chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia. Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, in ragione del tipo di decisione adottata,
restando la residua metà a carico dell'ente convenuto, in quanto quest'ultimo è
soccombente virtuale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to A. Pannozzo, con domicilio eletto come in atti, Parte_1
giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, dom,ta come in CP_1
atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5/1/2025, ha adito questo giudice del lavoro e, Parte_1
dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l concludendo come da CP_1
pagina 2 della memoria difensiva.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le parti, infatti, hanno chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia. Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, in ragione del tipo di decisione adottata,
restando la residua metà a carico dell'ente convenuto, in quanto quest'ultimo è
soccombente virtuale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo