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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12131 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 22/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15596/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 15596/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 22 dicembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 15596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Parte_1 P.IV_1 quale mandataria per la gestione del credito, (P.I. , giusta procura Controparte_1 P.IV_2 per atto Notar di ST Volturno (Ce) del 2 febbraio 2021 rep. 16798 racc. n. Persona_1
10535, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Coluccino, giusta procura generale alle liti per atto a rogito Notar del 30 maggio 2022 rep. n. 26275 racc. n. 16177, elettivamente Persona_2 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Angelo Rossi in Napoli, alla Via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C8
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IV_3
e difesa dagli avv.ti Agostino Parisi e Domenico Pace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tito Scalo (PZ), alla Via E. De Nicola n. 40, come da mandato in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 22 dicembre 2025, le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 866 del 21.12.2022, il Tribunale di Potenza ingiungeva a
[...] il pagamento della somma di euro 10.973,44, oltre interessi e spese della procedura, in CP_2 favore di in forza di fatture emesse a fronte della somministrazione di servizi Parte_1 di energia e gas.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sollevava, in Controparte_2 via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza in favore del
Tribunale di Napoli nonché eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, l'opponente deduceva la carenza di prova del credito azionato, non essendo le fatture e gli estratti conto idonei a fornire tale prova nel giudizio di opposizione, spettando in questa sede al fornitore provare l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto. Inoltre, gli importi indicati in ciascuna fattura azionata erano frutto di operazioni di conguaglio e letture stimate.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva nel suddetto giudizio la quale, in via preliminare, aderiva Parte_1 alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza in favore del
Tribunale di Napoli, mentre, con riferimento alla spiegata eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ne contestava la fondatezza, atteso che la società di vendita non rientrava tra i soggetti che possono attivare la suddetta procedura, cui sono tenuti esclusivamente i clienti finali. Nel merito, l'opposta deduceva che il credito risultava sufficientemente provato dalla produzione dell'estratto conto, delle fatture rimaste insolute, dei contratti di somministrazione sottoscritti tra le parti nonché della richiesta di rateizzazione degli importi rimasti insoluti, proveniente dall'opponente e configurante, in quanto tale, una ricognizione del debito. In ogni caso, la rilevazione e la registrazione dei consumi era avvenuta nel pieno rispetto della normativa di settore, in conformità alle letture comunicate dal Distributore Locale, apparendo evidente che trattavasi di rilevazione di consumi effettivi e non stimati.
Pertanto, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 616/2024 del 10.04.2024, dichiarava la propria incompetenza per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo n. 866/2022, individuando quale giudice competente il Tribunale di Napoli, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo emesso, concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli. Dunque, con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, citava Parte_1 in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
-accertare nel merito il credito di cui al revocato decreto ingiuntivo n. 866/2022 emesso dal Tribunale di
Potenza, condannando la società P.IV , in persona del suo legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 10.973,44 oltre interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo.
- sempre nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la diversa esposizione debitoria della società
[...]
e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento della predetta somma maggiorata degli CP_2 interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, col favore delle spese e compensi professionali della doppia fase, con spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge e rimborso del contributo unificato”.
Si costituiva la quale resisteva all'avversa comparsa in riassunzione e, nel Controparte_2 ribadire tutto quanto osservato ed eccepito nel precedente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni istanza ed accezione contraria così provvedere:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per quanto esposto al punto n. 1 dei motivi di diritto del presente atto;
2. Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di prova del credito vantato e per l'effetto rigettare la domanda di condanna avanzata dalla società attrice;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'esito della prima udienza comparizione, celebrata con modalità cartolare, la causa, alla luce delle richieste delle parti, veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza del 12.12.2024). Con successiva ordinanza del
10.11.2025, sul rilievo per cui non risultava prodotto il fascicolo di parte della causa riassunta, le parti venivano invitate alla produzione di relativa copia. Fissata, pertanto, nuova udienza ex art 281 sexies c.p.c. alla data del 18 dicembre 2025, e sostituta tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene decisa in pari data con al presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata dalla convenuta in riassunzione. Ed invero, dovendosi fare riferimento al tentativo di conciliazione di cui all'art.
2.1 del
TICO (Testo Integrato Conciliazione), il quale prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione
“per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori”, giova rilevare che l'onere di attivazione della suddetta procedura ricade, alla luce di quanto previsto dal successivo art. 7.1, unicamente sull'utente finale.
La disposizione in esame, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo.
A tale conclusione si perviene anche attraverso una lettura del successivo art. 8 della medesima delibera, laddove si prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
Venendo al merito della controversia, non è oggetto di contestazione, oltre che provata per tabulas (cfr. doc. 2 prod. parte convenuta), la circostanza che tra le parti siano intercorsi rapporti contrattuali aventi ad oggetto la somministrazione di servizi di energia e gas.
Piuttosto, la convenuta contesta la fondatezza e il quantum della pretesa creditoria azionata, evidenziando una carenza di prova sul punto da parte dell'attrice. Più precisamente, viene dedotta l'inidoneità delle fatture e degli estratti conto a costituire prova del credito nonché la circostanza secondo cui, a fronte delle contestazioni sollevate, era onere di provare l'entità dei consumi Pt_1 fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, tenuto altresì conto del fatto che gli importi indicati in ciascuna fattura azionata sono frutto di operazioni di conguaglio e letture stimate che non danno contezza dell'effettività dei consumi e conseguentemente della correttezza degli importi richiesti.
Dal canto suo, l'attrice replicava di aver sufficientemente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo prodotto in giudizio, oltre ai contratti sottoscritti tra le parti (in ogni caso, non oggetto di contestazione), ed oltre alle fatture e agli estratti conto, la richiesta di rateizzazione degli importi rimasti insoluti, proveniente dall'opponente e configurante, in quanto tale, una ricognizione del debito.
Il Tribunale, con ordinanza del 10 novembre 2025, rilevato che non risultava acquisito il fascicolo di parte della causa riassunta e che detta documentazione doveva essere acquisita ai fini del decidere, invitava le parti a produrre copia di detto fascicolo di parte. Dunque, l'odierna attrice, con nota di deposito del 12 dicembre 2025, provvedeva a produrre documentazione denominata “cr la torre fascicolo di parte riassunto.zip”.
Tuttavia, a seguito dell'apertura del “file” suddetto si constatava la mancanza dei documenti che pone a fondamento della pretesa creditoria, quali gli estratti conto, le fatture nonché, Pt_1 soprattutto, la richiesta di rateizzazione.
Ne deriva che, allo stato, la domanda appare sguarnita di qualsivoglia riscontro probatorio, non potendo i soli contratti (depositati dalla convenuta) essere sufficienti a tal fine, tenuto altresì conto delle contestazioni sollevate da in ordine all'entità dei consumi fatturati ed Controparte_2 alla quantificazione dei medesimi, non potendo operare il principio di non contestazione.
Pertanto, la domanda proposta è infondata e andrà rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo all'attività effettivamente espletata, al valore della causa e alla semplicità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi di avvocato, oltre IV, CP_2
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 22/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 15596/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 15596/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 22 dicembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 15596 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Parte_1 P.IV_1 quale mandataria per la gestione del credito, (P.I. , giusta procura Controparte_1 P.IV_2 per atto Notar di ST Volturno (Ce) del 2 febbraio 2021 rep. 16798 racc. n. Persona_1
10535, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Coluccino, giusta procura generale alle liti per atto a rogito Notar del 30 maggio 2022 rep. n. 26275 racc. n. 16177, elettivamente Persona_2 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Angelo Rossi in Napoli, alla Via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C8
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IV_3
e difesa dagli avv.ti Agostino Parisi e Domenico Pace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tito Scalo (PZ), alla Via E. De Nicola n. 40, come da mandato in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 22 dicembre 2025, le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 866 del 21.12.2022, il Tribunale di Potenza ingiungeva a
[...] il pagamento della somma di euro 10.973,44, oltre interessi e spese della procedura, in CP_2 favore di in forza di fatture emesse a fronte della somministrazione di servizi Parte_1 di energia e gas.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sollevava, in Controparte_2 via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza in favore del
Tribunale di Napoli nonché eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito, l'opponente deduceva la carenza di prova del credito azionato, non essendo le fatture e gli estratti conto idonei a fornire tale prova nel giudizio di opposizione, spettando in questa sede al fornitore provare l'entità dei consumi fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto. Inoltre, gli importi indicati in ciascuna fattura azionata erano frutto di operazioni di conguaglio e letture stimate.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva nel suddetto giudizio la quale, in via preliminare, aderiva Parte_1 alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza in favore del
Tribunale di Napoli, mentre, con riferimento alla spiegata eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ne contestava la fondatezza, atteso che la società di vendita non rientrava tra i soggetti che possono attivare la suddetta procedura, cui sono tenuti esclusivamente i clienti finali. Nel merito, l'opposta deduceva che il credito risultava sufficientemente provato dalla produzione dell'estratto conto, delle fatture rimaste insolute, dei contratti di somministrazione sottoscritti tra le parti nonché della richiesta di rateizzazione degli importi rimasti insoluti, proveniente dall'opponente e configurante, in quanto tale, una ricognizione del debito. In ogni caso, la rilevazione e la registrazione dei consumi era avvenuta nel pieno rispetto della normativa di settore, in conformità alle letture comunicate dal Distributore Locale, apparendo evidente che trattavasi di rilevazione di consumi effettivi e non stimati.
Pertanto, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 616/2024 del 10.04.2024, dichiarava la propria incompetenza per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo n. 866/2022, individuando quale giudice competente il Tribunale di Napoli, e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo emesso, concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli. Dunque, con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, citava Parte_1 in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
-accertare nel merito il credito di cui al revocato decreto ingiuntivo n. 866/2022 emesso dal Tribunale di
Potenza, condannando la società P.IV , in persona del suo legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 10.973,44 oltre interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo.
- sempre nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la diversa esposizione debitoria della società
[...]
e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento della predetta somma maggiorata degli CP_2 interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, col favore delle spese e compensi professionali della doppia fase, con spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge e rimborso del contributo unificato”.
Si costituiva la quale resisteva all'avversa comparsa in riassunzione e, nel Controparte_2 ribadire tutto quanto osservato ed eccepito nel precedente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni istanza ed accezione contraria così provvedere:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per quanto esposto al punto n. 1 dei motivi di diritto del presente atto;
2. Nel merito: accertare e dichiarare il difetto di prova del credito vantato e per l'effetto rigettare la domanda di condanna avanzata dalla società attrice;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'esito della prima udienza comparizione, celebrata con modalità cartolare, la causa, alla luce delle richieste delle parti, veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza del 12.12.2024). Con successiva ordinanza del
10.11.2025, sul rilievo per cui non risultava prodotto il fascicolo di parte della causa riassunta, le parti venivano invitate alla produzione di relativa copia. Fissata, pertanto, nuova udienza ex art 281 sexies c.p.c. alla data del 18 dicembre 2025, e sostituta tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene decisa in pari data con al presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata dalla convenuta in riassunzione. Ed invero, dovendosi fare riferimento al tentativo di conciliazione di cui all'art.
2.1 del
TICO (Testo Integrato Conciliazione), il quale prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione
“per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori”, giova rilevare che l'onere di attivazione della suddetta procedura ricade, alla luce di quanto previsto dal successivo art. 7.1, unicamente sull'utente finale.
La disposizione in esame, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse da quest'ultimo.
A tale conclusione si perviene anche attraverso una lettura del successivo art. 8 della medesima delibera, laddove si prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
Venendo al merito della controversia, non è oggetto di contestazione, oltre che provata per tabulas (cfr. doc. 2 prod. parte convenuta), la circostanza che tra le parti siano intercorsi rapporti contrattuali aventi ad oggetto la somministrazione di servizi di energia e gas.
Piuttosto, la convenuta contesta la fondatezza e il quantum della pretesa creditoria azionata, evidenziando una carenza di prova sul punto da parte dell'attrice. Più precisamente, viene dedotta l'inidoneità delle fatture e degli estratti conto a costituire prova del credito nonché la circostanza secondo cui, a fronte delle contestazioni sollevate, era onere di provare l'entità dei consumi Pt_1 fatturati e l'ammontare del corrispettivo dovuto, tenuto altresì conto del fatto che gli importi indicati in ciascuna fattura azionata sono frutto di operazioni di conguaglio e letture stimate che non danno contezza dell'effettività dei consumi e conseguentemente della correttezza degli importi richiesti.
Dal canto suo, l'attrice replicava di aver sufficientemente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo prodotto in giudizio, oltre ai contratti sottoscritti tra le parti (in ogni caso, non oggetto di contestazione), ed oltre alle fatture e agli estratti conto, la richiesta di rateizzazione degli importi rimasti insoluti, proveniente dall'opponente e configurante, in quanto tale, una ricognizione del debito.
Il Tribunale, con ordinanza del 10 novembre 2025, rilevato che non risultava acquisito il fascicolo di parte della causa riassunta e che detta documentazione doveva essere acquisita ai fini del decidere, invitava le parti a produrre copia di detto fascicolo di parte. Dunque, l'odierna attrice, con nota di deposito del 12 dicembre 2025, provvedeva a produrre documentazione denominata “cr la torre fascicolo di parte riassunto.zip”.
Tuttavia, a seguito dell'apertura del “file” suddetto si constatava la mancanza dei documenti che pone a fondamento della pretesa creditoria, quali gli estratti conto, le fatture nonché, Pt_1 soprattutto, la richiesta di rateizzazione.
Ne deriva che, allo stato, la domanda appare sguarnita di qualsivoglia riscontro probatorio, non potendo i soli contratti (depositati dalla convenuta) essere sufficienti a tal fine, tenuto altresì conto delle contestazioni sollevate da in ordine all'entità dei consumi fatturati ed Controparte_2 alla quantificazione dei medesimi, non potendo operare il principio di non contestazione.
Pertanto, la domanda proposta è infondata e andrà rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo all'attività effettivamente espletata, al valore della causa e alla semplicità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi di avvocato, oltre IV, CP_2
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero