Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 123
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata specificazione dei motivi di impugnazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sono stati chiaramente specificati i motivi di impugnazione, come richiesto dall'art. 18 comma 2 lett. d) ed e) del d.Lgs. n. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 123
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo