CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2024, n. 39756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39756 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI Catanzaro nel procedimento a carico di OV RI nato a [...] ( Bulgaria) il 7/11/1984 avverso l'ordinanza resa il 14 marzo 2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI DI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Gianpaolo IA Coccia che ha insistito nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 30 ottobre 23 aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale nei confronti dei due ricorrenti in quanto indagati dei reati di accesso abusivo e di frode informatica contestati ai capi 1 e 2 e , il solo HR anche in relazione al reato di truffa aggravata in danno di UI BE contestato al capo 5 . Si contesta all'indagato di essersi introdotto abusivamente all'interno del sistema informatico della Kuwait Petroleum Italia spa e all'interno dei circuiti bancari ad esso Penale Sent. Sez. 2 Num. 39756 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 13/09/2024 connessi (Capo 1), e di avere, in concorso con il padre e con altri soggetti, effettuato diversi rifornimenti di carburante utilizzando codici di pagamento di terzi ignari, non ancora indentificati così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la compagnia petrolifera (capo 2); al solo HR si contesta inoltre di avere eseguito una truffa utilizzando le generalità e i documenti di UI BE, così ottenendo un finanziamento on line dalla COFIDIS spa di circa 18.000 euro. Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria solo in ordine ai reati di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5 dell'incolpazione provvisoria, mentre ha ritenuto insussistenti i gravi indizi relativamente ai delitti di truffa aggravata meglio precisati al capo 2, osservando che non è stata raggiunta la prova del danno ingiusto e della sua quantificazione, elementi necessari ad integrare la fattispecie contestata. Ha, tuttavia, respinto l'appello del p.m. avverso il rigetto della misura cautelare personale ritenendo che gli sporadici accessi dell'indagato al sistema informatico Paypal, che solo può ritenersi di pubblico interesse e tale da integrare la fattispecie aggravata e idonea a legittimare la misura cautelare personale, non consentono di ritenere proporzionata alla gravità dei fatti contestati ai capi 1 e 5 l'applicazione di una misura cautelare personale, considerato che il tempo decorso dai fatti e l'assenza di ulteriori condotte criminose nelle more escludono il rischio di recidiva;
ha inoltre osservato che i limiti edittali portano ad escludere una prognosi di condanna superiore ai due anni di reclusione e che non ricorre il pericolo di fuga, considerato che l'indagato è allo stato irreperibile. 2. Propone ricorso il pubblico ministero, deducendo: 2.1 Omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione poiché il tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al delitto di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5, ma non ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi per le truffe aggravate contestate al capo 2, sul rilievo che non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di soggetti danneggiati da tali operazioni fraudolente. Osserva il ricorrente che di certo sono stati effettuati rifornimenti di carburante con l'addebito del corrispettivo a carico di terzi non ancora identificati e che pertanto in ogni caso il danno ingiusto sussiste ed è stato cagionato a costoro, se persone fisiche esistenti, o alla compagnia petrolifera, se realizzato utilizzando account di soggetti inesistenti. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale non ha riconosciuto il pericolo di recidiva in ragione della occasionalità degli accessi eseguiti nel sistema Paypal, ma non ha considerato che i fatti sono stati consumati in epoca recente, con modalità reiterate ed eterogenee che palesano un'attività illecita del HR sistematica e poliedrica, resa ancora più pericolosa, ove si consideri la recidiva pluriqualificata allo stesso contestata. Il ricorrente, inoltre, deduce la manifesta illogicità delle considerazioni con cui il tribunale ha escluso il pericolo di fuga, considerando prevedibile l'applicazione di una pena non superiore ai due anni, anche in ragione dell'esiguità del danno, omettendo di valutare che l'indagato è di nazionalità bulgara e risulta irreperibile anche in relazione ad altro ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva irrogata con sentenza della Corte d'appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e va accolto. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame il Tribunale ha emesso un provvedimento promiscuo in cui ha affastellato le valutazioni in ordine ai presupposti della misura cautelare personale e di quella reale;
in modo analogo il ricorso è proposto con atto unico avverso il diniego delle due diverse misure ma è oggetto di trattazione separata. Con riferimento alla misura cautelare personale, oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che dal tenore del provvedimento emerge il riconoscimento della necessaria gravità indiziaria in ordine ai reati di accesso abusivo al sistema informatico di cui al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5. Deve convenirsi con il ricorrente che il Tribunale ha formulato motivazione erronea in pato di diritto laddove ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alle condotte di truffa aggravata contestate al capo 2, sul rilievo che non è certo che il danno sia stato cagionato nei confronti di persone fisiche non ancora individuate o nei confronti della compagnia petrolifera, simulando liquidità sui conti Q8. Giova ricordare che nel delitto di truffa l'ingiusto profitto con altrui danno costituisce elemento necessario della fattispecie, ma non altrettanto necessario risulta;
(2 7 l'identificazione del soggetto danneggiato e ben può verificarsi una truffa in danno di persone non ancora compiutamente identificate, specie nella fase iniziale delle indagini. Nel caso in esame , il Tribunale riconosce che i prelievi di carburante sono stati effettuati dal ricorrente in concorso con il padre, attraverso artifizi che gli hanno consentito di non versare il dovuto corrispettivo con conseguente altrui danno, sicchè l'elemento materiale della condotta fraudolenta risulta integrato, a prescindere dalla compiuta identificazione dei soggetti danneggiati e della determinazione del quantum del danno. La circostanza che le indagini non abbiano ancora consentito di accertare se il danno patrimoniale relativo al corrispettivo delle erogazioni indebitamente ottenute è stato cagionato alla compagnia petrolifera, utilizzando account di soggetti inesistenti, o a carico di terzi clienti ignari, i cui account sono stati utilizzati per effettuare gli acquisiti illeciti, non assume rilevanza dirimente in questa fase cautelare, né ai fini del fumus del reato, né ai fini della gravità indiziaria. Occorre pertanto rivalutare le emergenze processuali considerando che l'identificazione dei soggetti danneggiati dalla truffa non incide sulla configurazione della fattispecie in questa fase cautelare, ove rileva la gravità indiziaria. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari il provvedimento merita di essere emendato poiché, a fronte di accertate condotte reiterate e poste in essere con diverse modalità ma tutte particolarmente insidiose fino alla fine del 2022, e nonostante i numerosi precedenti penali anche specifici a carico dell'indagato, recidivo qualificato, il Tribunale ha escluso il pericolo di reiterazione del reato adottando una formula di stile, valorizzando il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di ulteriori denunzie in detto intervallo. Deve convenirsi con il ricorrente che detta motivazione enfatizza la risalenza di fatti consumati fino alla fine del 2022 e quindi fino ad epoca non lontana, e un dato processuale, l'assenza di prova di ulteriori condotte illecite, non agevolmente verificabile, che non risultano idonei a controbilanciare gli elementi di segno opposto valorizzati dal ricorrente, anche in ragione della condizione di irreperibilità dell'indagato, che incide sulla sua pericolosità sociale. Così facendo il Tribunale ha reso motivazione erronea e manifestamente illogica in ordine alle esigenze cautelari relative ai reati di cui ai capi 1 e 5, in quanto non ha adeguatamente considerato gli elementi sintomatici del rischio di recidiva che si desunnono dalla reiterazione delle condotte illecite contestate, dalla modalità sistematica e particolarmente insidiosa delle truffe tentate e consumate e dalla condizione personale dell'indagato. Anche in relazione al pericolo di fuga, il tribunale ha reso motivazione apparente e contraddittoria, affermando immotivatamente che la pena da applicare al prevenuto sarà probabilmente contenuta entro i due anni di reclusione, nonostante i numerosi episodi e le aggravanti contestate, tra cui la recidiva qualificata, senza considerare la gravità del danno cagionato quantomeno al VI e la negativa personalità dell'indagato, attestata dai precedenti, che avranno un peso nella determinazione del trattamento sanzionatorio, g nonché la sua attuale condizione di irreperibilità, per come allegato dal ricorrente, che amplifica la sua pericolosità. Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato contestato al capo 2 che dovrà essere rinnovato nel rispetto del principio sopra indicato e in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari che dovranno essere verificate nel rispetto dei criteri più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza .
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente IA LA SE AN ER
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI DI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Gianpaolo IA Coccia che ha insistito nei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 30 ottobre 23 aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale nei confronti dei due ricorrenti in quanto indagati dei reati di accesso abusivo e di frode informatica contestati ai capi 1 e 2 e , il solo HR anche in relazione al reato di truffa aggravata in danno di UI BE contestato al capo 5 . Si contesta all'indagato di essersi introdotto abusivamente all'interno del sistema informatico della Kuwait Petroleum Italia spa e all'interno dei circuiti bancari ad esso Penale Sent. Sez. 2 Num. 39756 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 13/09/2024 connessi (Capo 1), e di avere, in concorso con il padre e con altri soggetti, effettuato diversi rifornimenti di carburante utilizzando codici di pagamento di terzi ignari, non ancora indentificati così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la compagnia petrolifera (capo 2); al solo HR si contesta inoltre di avere eseguito una truffa utilizzando le generalità e i documenti di UI BE, così ottenendo un finanziamento on line dalla COFIDIS spa di circa 18.000 euro. Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria solo in ordine ai reati di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5 dell'incolpazione provvisoria, mentre ha ritenuto insussistenti i gravi indizi relativamente ai delitti di truffa aggravata meglio precisati al capo 2, osservando che non è stata raggiunta la prova del danno ingiusto e della sua quantificazione, elementi necessari ad integrare la fattispecie contestata. Ha, tuttavia, respinto l'appello del p.m. avverso il rigetto della misura cautelare personale ritenendo che gli sporadici accessi dell'indagato al sistema informatico Paypal, che solo può ritenersi di pubblico interesse e tale da integrare la fattispecie aggravata e idonea a legittimare la misura cautelare personale, non consentono di ritenere proporzionata alla gravità dei fatti contestati ai capi 1 e 5 l'applicazione di una misura cautelare personale, considerato che il tempo decorso dai fatti e l'assenza di ulteriori condotte criminose nelle more escludono il rischio di recidiva;
ha inoltre osservato che i limiti edittali portano ad escludere una prognosi di condanna superiore ai due anni di reclusione e che non ricorre il pericolo di fuga, considerato che l'indagato è allo stato irreperibile. 2. Propone ricorso il pubblico ministero, deducendo: 2.1 Omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione poiché il tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al delitto di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5, ma non ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi per le truffe aggravate contestate al capo 2, sul rilievo che non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di soggetti danneggiati da tali operazioni fraudolente. Osserva il ricorrente che di certo sono stati effettuati rifornimenti di carburante con l'addebito del corrispettivo a carico di terzi non ancora identificati e che pertanto in ogni caso il danno ingiusto sussiste ed è stato cagionato a costoro, se persone fisiche esistenti, o alla compagnia petrolifera, se realizzato utilizzando account di soggetti inesistenti. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale non ha riconosciuto il pericolo di recidiva in ragione della occasionalità degli accessi eseguiti nel sistema Paypal, ma non ha considerato che i fatti sono stati consumati in epoca recente, con modalità reiterate ed eterogenee che palesano un'attività illecita del HR sistematica e poliedrica, resa ancora più pericolosa, ove si consideri la recidiva pluriqualificata allo stesso contestata. Il ricorrente, inoltre, deduce la manifesta illogicità delle considerazioni con cui il tribunale ha escluso il pericolo di fuga, considerando prevedibile l'applicazione di una pena non superiore ai due anni, anche in ragione dell'esiguità del danno, omettendo di valutare che l'indagato è di nazionalità bulgara e risulta irreperibile anche in relazione ad altro ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva irrogata con sentenza della Corte d'appello di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e va accolto. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame il Tribunale ha emesso un provvedimento promiscuo in cui ha affastellato le valutazioni in ordine ai presupposti della misura cautelare personale e di quella reale;
in modo analogo il ricorso è proposto con atto unico avverso il diniego delle due diverse misure ma è oggetto di trattazione separata. Con riferimento alla misura cautelare personale, oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che dal tenore del provvedimento emerge il riconoscimento della necessaria gravità indiziaria in ordine ai reati di accesso abusivo al sistema informatico di cui al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5. Deve convenirsi con il ricorrente che il Tribunale ha formulato motivazione erronea in pato di diritto laddove ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alle condotte di truffa aggravata contestate al capo 2, sul rilievo che non è certo che il danno sia stato cagionato nei confronti di persone fisiche non ancora individuate o nei confronti della compagnia petrolifera, simulando liquidità sui conti Q8. Giova ricordare che nel delitto di truffa l'ingiusto profitto con altrui danno costituisce elemento necessario della fattispecie, ma non altrettanto necessario risulta;
(2 7 l'identificazione del soggetto danneggiato e ben può verificarsi una truffa in danno di persone non ancora compiutamente identificate, specie nella fase iniziale delle indagini. Nel caso in esame , il Tribunale riconosce che i prelievi di carburante sono stati effettuati dal ricorrente in concorso con il padre, attraverso artifizi che gli hanno consentito di non versare il dovuto corrispettivo con conseguente altrui danno, sicchè l'elemento materiale della condotta fraudolenta risulta integrato, a prescindere dalla compiuta identificazione dei soggetti danneggiati e della determinazione del quantum del danno. La circostanza che le indagini non abbiano ancora consentito di accertare se il danno patrimoniale relativo al corrispettivo delle erogazioni indebitamente ottenute è stato cagionato alla compagnia petrolifera, utilizzando account di soggetti inesistenti, o a carico di terzi clienti ignari, i cui account sono stati utilizzati per effettuare gli acquisiti illeciti, non assume rilevanza dirimente in questa fase cautelare, né ai fini del fumus del reato, né ai fini della gravità indiziaria. Occorre pertanto rivalutare le emergenze processuali considerando che l'identificazione dei soggetti danneggiati dalla truffa non incide sulla configurazione della fattispecie in questa fase cautelare, ove rileva la gravità indiziaria. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari il provvedimento merita di essere emendato poiché, a fronte di accertate condotte reiterate e poste in essere con diverse modalità ma tutte particolarmente insidiose fino alla fine del 2022, e nonostante i numerosi precedenti penali anche specifici a carico dell'indagato, recidivo qualificato, il Tribunale ha escluso il pericolo di reiterazione del reato adottando una formula di stile, valorizzando il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di ulteriori denunzie in detto intervallo. Deve convenirsi con il ricorrente che detta motivazione enfatizza la risalenza di fatti consumati fino alla fine del 2022 e quindi fino ad epoca non lontana, e un dato processuale, l'assenza di prova di ulteriori condotte illecite, non agevolmente verificabile, che non risultano idonei a controbilanciare gli elementi di segno opposto valorizzati dal ricorrente, anche in ragione della condizione di irreperibilità dell'indagato, che incide sulla sua pericolosità sociale. Così facendo il Tribunale ha reso motivazione erronea e manifestamente illogica in ordine alle esigenze cautelari relative ai reati di cui ai capi 1 e 5, in quanto non ha adeguatamente considerato gli elementi sintomatici del rischio di recidiva che si desunnono dalla reiterazione delle condotte illecite contestate, dalla modalità sistematica e particolarmente insidiosa delle truffe tentate e consumate e dalla condizione personale dell'indagato. Anche in relazione al pericolo di fuga, il tribunale ha reso motivazione apparente e contraddittoria, affermando immotivatamente che la pena da applicare al prevenuto sarà probabilmente contenuta entro i due anni di reclusione, nonostante i numerosi episodi e le aggravanti contestate, tra cui la recidiva qualificata, senza considerare la gravità del danno cagionato quantomeno al VI e la negativa personalità dell'indagato, attestata dai precedenti, che avranno un peso nella determinazione del trattamento sanzionatorio, g nonché la sua attuale condizione di irreperibilità, per come allegato dal ricorrente, che amplifica la sua pericolosità. Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato contestato al capo 2 che dovrà essere rinnovato nel rispetto del principio sopra indicato e in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari che dovranno essere verificate nel rispetto dei criteri più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza .
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente IA LA SE AN ER