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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 5636/2024 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
(C.F. ), residente a[...] C.F._1
Luigi Angrisani, 19 in Salerno, rapp.ta e difesa, giusta procura su foglio a parte da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizione, dall avv. Michele Zasa presso il cui studio sito in Salerno alla via P.I. Rufolo,
16, elett.te domicilia
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
pagina 1 di 21 (numero di codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno ), e per essa P.IVA_1
(numero di codice fiscale, partita IVA e numero di CP_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
) nella sua espressa qualità di Procuratrice della prima per P.IVA_2
atto del 03.08.2021 Notaio dott. nn. 32649/21819 Persona_1
in persona del procuratore, Dott. , munito dei poteri ad esso Persona_2
conferiti con procura rilasciata il 29.02.2024 ed autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 29.02.2024, rep. n. 11671, racc. Persona_3
n. 6596, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01 e congiunta telematicamente al presente atto (e già prodotta quale cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), dall'Avv. Antonio Christian
LL LE presso il cui studio sito in in Via Correggio 43, Milano elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig. ra Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 832/2024, procedura r.g. 3281/2024, del 28/5/2024, reso dal Tribunale di Salerno
pagina 2 di 21 con cui è stata ingiunta al pagamento della somma di € 19.306,54 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio nella misura di €
145,50 per spese, € 540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge in favore dell'opposta che agisce per conto della CP_2 Controparte_1
quest'ultima cessionaria dei crediti ceduti pro soluto, ottenuti con la cessione in blocco dei crediti appartenenti alla , dopo Controparte_3
aver incorporato in se la Ubi Banca PA e i suoi crediti, tra i quali anche il rapporto n15666 stipulato tra la sig.ra e la Ubi Banca Parte_1
PA.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione la carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta per non avere la medesima fornito prova comprovante la titolarità del credito, per non avere provato l'opposta né di essersi resa cessionaria del predetto credito, né che esso rientra nella cessione;
e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente giusta assenza del contratto di finanziamento recante il n 15666; quale secondo motivo di opposizione la nullità e inesistenza del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto il contratto presupposto di cui all'all. n 6 richiamato da controparte riporta un contratto di finanziamento c.d. al CONSUMO o meglio FINALIZZATO, che era stato stipulato dal richiedente sig. Parte_2
e non dalla sig.ra semplice garante
[...] Parte_1
dell'operazione, e che tale contratto era stato stipulato tra il sig. Parte_2
e Banca 24/7 S.p.A., mediante l'intervento di SILF S.p.A; quale
[...]
terzo motivo di opposizione la nullità del decreto ingiuntivo per notifica a soggetto diverso dall'effettivo debitore, la carenza di legittimaizone pagina 3 di 21 passiva e la mancanza di titolarità passiva poiché non è dato rinvenire riscontri di fatto e di diritto che equiparino la posizione del debitore alla sig.ra assumendo nel caso di specie solo la qualità di Parte_1
garante dell'operazione di finanziamento non quindi di obbligato principale;
quale quarto motivo di opposizione l'inetrvenuta eccezione di decadenza ex art 1957 c c per inattività della banca nei termini di legge per il recupero del proprio credito nei confronti del sig. ; Controparte_4
quale quinto motivo di opposizione la nullità e inesistenza del decreto ingiuntivo per mancanza di contratto non recante la sottoscrizione delle parti.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare e nel rito accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione della società
[...]
e per essa della 2) in via gradata, per i motivi CP_1 CP_2
di cui al presente atto di citazione, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo perchè infondato in fatto ed in diritto e, infine dichiarare che nulla e dovuto dalla parte opponente Con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituivano in giudizio la e per essa Controparte_1 CP_2
deducendo: in via preliminare che controparte non ha mai negato:
[...]
i) di aver sottoscritto il contratto azionato;
ii) di aver inadempiuto alle proprie obbligazioni, come emerge dall'esame della documentazione contabile prodotta in sede monitoria, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; sulla mediazione che la presente controversia è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come pagina 4 di 21 condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione con cotestuale istanza di concessione termine per l'avvio della mediazione;
sulla mancata prova della qualità di debitrice in capo alla sig.ra che il contratto depositato al doc. n. 6 del Parte_1
fasc. monitorio è stato stipulato con Banca 24/7, società del Gruppo UBI
Banca e recante la sottoscrizione dell'opponente, firma mai disconosciuta;
sulla discrasia numerica tra il numero identificativo del contratto depositato nel fascicolo monitorio e il numero indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, che l'attore opponente ha sottoscritto con la SILF, gruppo UBI
Banca S.p.A., distributrice dei prodotti Banca 24-7, il prestito personale
n. 3135246 da cui sorge il credito oggetto del presente giudizio (v. fasc. monitorio, doc. n. 6 piano di ammortamento, doc. n. 7 estratto conto e comunicazione del 30.10.2013 di cui al doc. n. 8) e che a seguito della cessione di crediti perfezionata tra e Controparte_3 CP_1
la cessionaria, per ragioni organizzative, ha assegnato al credito il
[...]
seguente numero identificativo “15666”; sulla carenza di legittimazione attiva della società deducente che in data 20.04.2009, i sig.ri Parte_1
e stipulavano il contratto di prestito finalizzato di
[...] Parte_2
cui al doc. n. 6 del fascicolo monitorio, in data 05.07.2012, con atto a rogito del Notaio Dott. Notaio iscritto al Collegio Notarile di Per_4
Bergamo, rep. n. 28.961 – Racc. n. 1.741, Controparte_5
(in forma abbreviata anche “Ubi Banca S.p.A.”) e Banca 24-7 S.p.A.
[...]
si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, che è dunque subentrata a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili all'incorporanda ed in essere al momento di efficacia pagina 5 di 21 giuridica della fusione (doc. n. 4, atto di fusione Banca 24/7 - UBI). Tra di essi era dunque inevitabilmente compreso anche il credito originato da
Banca 24-7 S.p.A. – che all'epoca della stipula faceva già parte del gruppo
UBI-, nei confronti della sig.ra , per la linea di credito Parte_1
derivante dal contratto n. 3135246, in data 26.03.2021, con atto a rogito
Notaio Dr. Notaio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile Persona_5
di Milano, rep. 16080/ racc. 8638, Ubi Banca S.p.A. e Controparte_3
si sono fuse mediante incorporazione della prima nell'ultima, che
[...]
è subentrata dunque a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili alla incorporanda ed in essere al momento di efficacia giuridica della fusione, decorrente dal 12/04/2021 (doc. 4 fasc. monitorio). Tra di essi era inevitabilmente compreso il credito originato da
UBI Banca S.p.A., nei confronti della sig.ra , per la linea Parte_1
di credito derivante dal contratto n. 3135246. In data 25.06.2021,
[...]
sua volta, cedeva a nell'ambito di Controparte_3 Controparte_1
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 5 n. 130/1999, in virtù di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt.
1, 4 e 7.1 della Legge 130 e 58 T.U.B., giusta pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 77 dell'1.7.2021 (doc. 5 fasc. monitorio).
Con riferimento a tale ultimo passaggio, si precisa che, come si evince dall'avviso di cessione, erano ricompresi nell'operazione tutti i crediti di e/o di specificatamente Controparte_3 Controparte_6
individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista v. pag. 3 gazzetta ufficiale di cui al doc. n. 5 del fasc. monitorio;
quanto alla presunta mancata notifica della cessione è stata prodotta la comunicazione al doc. n. 8 del fasc. monitorio corredata di cartolina AR. pagina 6 di 21 In ogni caso la deducente società ha prodotto copia del testo della
Gazzetta Ufficiale contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)”, opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc.
n. 5 fascicolo monitorio); quanto alla dedotta decadenza della società deducente dalla possibilità di agire avverso parte opponente, per lo spirare del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ. l'eccezione si finda sul presupposto erroneo di qualificare la sig.ra fideiussore del contratto de quo laddove la medesima Parte_1
assume la veste di coobbligato in solido avendo apposto le sottoscrizioni nelle apposite sezioni riservate al soggetto coobbligato (cfr. pag. 1 contratto di cui al doc. n. 6 fascicolo monitorio); sull'asserita mancanza del contratto, in primo luogo, e della mancata sottoscrizione dello stesso da parte della Banca, in secondo luogo, è stata depositata non solo la richiesta di prestito finalizzata corredata di condizioni economiche e generali ma anche la corrispondente accettazione da parte della Banca con la riproduzione delle medesime condizioni pattuite (v. pag. 6 contratto di cui al doc. n. 6 fasc. monitorio).
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648
c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto pagina 7 di 21 infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per essa dell'importo di Controparte_1 CP_2
Euro 19.306,54, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Con Provedimento del 24/12/2024 il Giudice, rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 832/2024, e rinviava par la verifica dell'espletamento del tentativo di mediazione all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della
Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
pagina 8 di 21 1.In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla opposta il 26.11.2025) posto che nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza.
2 - Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta per non avere la medesima fornito prova comprovante la titolarità del credito e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente. e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente giusta assenza del contratto di finanziamento recante il n 15666
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non pagina 9 di 21 contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”. Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa. Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
…”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina pagina 10 di 21 codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Da ultimo, l'ordinanza n. 17944 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha sancito:
“In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente pagina 11 di 21 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque pagina 12 di 21 mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i pagina 13 di 21 crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso pagina 14 di 21 risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n.
17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando
pagina 15 di 21 l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari,
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024).
Orbene, nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova documentale di tutte le vicende traslative del diritto di credito oggetto di ingiunzione e quindi di avere acquistato il credito azionato in via monitoria, producendo documentazione idonea a comprovare ciò (cfr. all.ti 4 e 5 della produzione della fase monitoria e 4, 5 e 6 della produzione di parte opposta) e che tale credito è stato oggetto della cessione “in blocco” in suo favore (cfr. all.ti 6 e 7 della produzione di parte opposta) unitamente al contratto di cessione dei crediti ceduti provando in tal modo che il credito oggetto di ingiunzione osserva le formalità di cui all'articolo 58 T.U.B., avendo fornito la prova della titolarità del diritto di credito azionato mediante ricorso monitorio.
Per quanto concerne la discrasia tra il numero del contratto di finanziamento e quello risultante dagli atti risulta irrilevante, atteso che vi è coincidenza dei numeri identificativi del rapporto (n 3135246) indicati nell'estratto conto e nell'intimazione di pagamento (cfr. all.ti 7 e 8 della produzione della fase monitoria), il che rende totalmente irrilevante il numero identificativo attribuito al medesimo rapporto dopo la sua cessione, trattandosi di circostanza che non inficia la validità del contratto stesso, né tanto meno in grado di determinare incertezza circa il credito ceduto.
Da ultimo si rileva che l'opponente non ha mai contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, né di avere ricevuto l'importo di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione né pagina 16 di 21 ha mai provato di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria (
Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Per ciò solo l'eccezione risulterebbe infondata di talché tali fatti devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co.
1, c.p.c.
Alcun rilievo assume inoltre l'eccezione circa la mancata comunicazione della dedotta cessione nei confronti della sig.ra poichè oltre Parte_1
ad essere del tutto irrilevante, atteso che il contratto di cessione del credito ha natura bilaterale e si perfeziona in forza del solo consenso validamente prestato tra cedente e cessionario, essa risulta smentita documentalmente, in quanto la opposta ha fornito la prova di avere provveduto a tale comunicazione, corredata da cartolina con avviso di ricevimento (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria).
Con il secondo motivo e il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità e la inesistenza del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto il contratto presupposto di cui all'all. n 6 richiamato da controparte riporta un contratto di finanziamento c.d. al CONSUMO o meglio FINALIZZATO, che era stato stipulato dal richiedente sig. Parte_2
e non dalla sig.ra semplice garante
[...] Parte_1
dell'operazione, e che tale contratto era stato stipulato tra il sig. Parte_2
e Banca 24/7 S.p.A., mediante l'intervento di SILF S.p.A.; da ciò
[...]
la carenza di legittimaizone passiva e la mancanza di titolarità passiva poiché non è dato rinvenire riscontri di fatto e di diritto che equiparino la posizione del debitore alla sig.ra assumendo nel caso di Parte_1
specie solo la qualità di garante dell'operazione di finanziamento non quindi di obbligato principale
I motivi di opposizione sono infondati e vanno rigettati. pagina 17 di 21 Dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che la opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio quale “coobbligata”, cioè quale obbligata in solido con il debitore principale sig. (cfr. all. 6 della produzione della fase Pt_2
monitoria).
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente eccepisce l'inetervrnuta decadenza ex art 1957 c c per inattività della banca nei termini di legge per il recupero del proprio credito nei confronti del sig. . Controparte_4
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Come comprovato dalla opposta e da un'analisi testuale del contratto si ricava che la sig.ra , nel rapporto di che trattasi, ha assunto la Parte_1
qualifica di “coobbligato” ed in quanto tale non è soggetto alla disciplina del fideiussore, trattandosi di un obbligato solidale con il debitore principale ex art 1292 c c . avendo apposto, altresì, le sottoscrizioni nelle apposite sezioni riservate al soggetto coobbligato (cfr. pag. 1 contratto di cui al doc. n. 6 fascicolo).
Da ciò ne discende che non può invocare la decadenza di cui all'art 1957
c c.
Con il quinto motivo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la nullità e l'inesistenza del decreto ingiuntivo per mancanza di contratto non recante la sottoscrizione delle parti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
Da quanto sin qui emerso l'opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione avendo depositato il rapporto contrattuale sottoscritto dalla opponente – rispetto alla quale la mancata sottoscrizione della mutuante è irrilevante risultando rispettati i requisiti di forma imposti dalla legge oltre al fatto che dalla pagina 18 di 21 documentazione agli atti e dal contegno assunto dalle parti risulta pacifico che tale contratto abbia avuto esecuzione (Cass. Civ., SS.UU., n.
898/2018) Difatti, per ciò che riguarda la dedotta nullità del contratto bancario di finanziamento oggetto di causa per carenza della forma scritta
“ad substantiam” per violazione dell'articolo 117 T.U.B., per essere stato sottoscritto solo dal cliente, la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez.
I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che
«il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contrattosia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»
(Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità pagina 19 di 21 proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta
a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto siaredatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione
è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I,
18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è l'opponente mentre il consenso della Banca opposta può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto di prestito stesso.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 832/2024 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
pagina 20 di 21 Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
19.306,54 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
832/2024;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa delle spese di lite, che si liquidano CP_1 CP_2
in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Salerno il 12/12/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande
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