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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 481/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Padova, Corso del Polo n. 16 presso lo studio dell'Avv. Cosimo Damiano Cisternino che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cappelluti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia, S. Croce n. 712, resistente,
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025 esponeva di essere Parte_1
impiegata, sin dal 1° settembre 1984, presso diversi datori di lavoro, con particolare rilievo, ai fini della presente causa, al periodo lavorativo iniziato l'11 luglio 2007 e tuttora in corso, durante il quale aveva svolto e svolgeva mansioni di Operatrice
Socio Sanitaria (OSS). In particolare, dal settembre 2007 al maggio 2015, la ricorrente aveva prestato servizio come OSS alle dipendenze di varie cooperative sociali, mentre dal giugno 2015 era alle dipendenze dell'USLL n. 3 Serenissima. In tale contesto, aveva lavorato dapprima presso il Pronto Soccorso, occupandosi del traino e della spinta di letti e barelle, nonché della movimentazione manuale dei pazienti, spesso in autonomia e senza l'ausilio di colleghi, utilizzando ausili come sollevatori e teli ad alto scorrimento. Dal 2021, era stata assegnata al reparto
“Week Surgery”, dove continuava a svolgere attività analoghe, questa volta in coppia con altri operatori e sempre con l'ausilio di strumenti idonei.
A partire dal 2019, aveva iniziato a manifestare una lombalgia localizzata a sinistra;
gli accertamenti diagnostici, in particolare le risonanze magnetiche effettuate nel
2019 e nel 2021, avevano evidenziato una ampia protusione discale paramediana sinistra a livello L4-L5 e una piccola protusione mediana del disco a livello L5-S1, con compressione del sacco durale. Successivi accertamenti sanitari avevano confermato il quadro clinico, riscontrando segni di sofferenza neurogena di carattere cronico, tanto che era stato consigliato un intervento chirurgico di stabilizzazione mini-invasiva per insufficienza vertebrale lombare.
La ricorrente era stata sottoposta a visita specialistica presso la Unità Operativa di
Medicina Preventiva e Valutazione del rischio dell'Azienda di Controparte_2
Padova, la quale aveva concluso per la compatibilità eziologica tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riscontrata, diagnosticando una
“spondilodiscopatia lombare con protusioni compatibile con l'origine professionale”. Tale valutazione era stata confermata dal consulente medico- legale di parte, dott. , che aveva quantificato il danno permanente Persona_1
in 8 punti percentuali.
Nonostante ciò, la domanda amministrativa rivolta all' era stata respinta e CP_1
anche il successivo ricorso alla visita collegiale non aveva avuto esito favorevole.
Pertanto, la ricorrente agiva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, chiedendo l'accertamento dell'origine professionale della patologia diagnosticata e la conseguente condanna dell' all'erogazione delle prestazioni di legge, oltre al CP_1
riconoscimento delle spese di lite.
L' costituendosi, evidenziava come, a seguito della denuncia di malattia CP_1
professionale pervenuta il 4 maggio 2023, fosse stata svolta la rituale attività amministrativa e medico-legale, all'esito della quale la domanda era stata respinta per carenza del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. In particolare, sottolineava che, valutate le mansioni CP_1 effettivamente svolte dalla ricorrente – la quale, tra l'altro, aveva dichiarato di aver svolto anche attività di bagnina nelle stagioni estive del 2012, 2013 e 2014 – e stimato un indice MAPO nell'attività ospedaliera inferiore a 1, non era emersa la sussistenza di un rischio lavorativo significativo da movimentazione manuale dei carichi, da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, da posture incongrue, da movimenti ripetitivi per le spalle né da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Inoltre, evidenziava che la patologia in esame era già stata riconosciuta, sin dal
2022, in ambito di invalidità civile extralavorativa, con una percentuale del 60%.
L'ente resistente richiamava, inoltre, la documentazione sanitaria prodotta, dalla quale emergevano fenomeni degenerativi del tratto lombare, come rilevato dalla risonanza magnetica del 4 gennaio 2023, e una diagnosi di lombalgia cronica a genesi spondilodiscopatica, con sospetto iperparatiroidismo primitivo, attestata dalla visita reumatologica del 6 giugno 2023.
L' sottolineava che il fattore età e la conseguente disidratazione discale CP_1
rappresentavano l'ipotesi patogenetica più accreditata per la spondilodiscopatia lombare, patologia che, peraltro, presentava una frequenza elevata nella popolazione generale non esposta a rischi specifici, tanto che l'analisi causale doveva essere improntata al massimo rigore. Venivano quindi richiamati ulteriori fattori di rischio, quali l'abitudine al fumo, aspetti costituzionali, fattori psicosociali e pregressi traumatismi, che possono incidere sull'insorgenza della malattia.
Alla luce di tali considerazioni, sosteneva che la patologia oggetto di causa CP_1
non fosse riconducibile, con criterio di certezza o elevata probabilità scientifica, all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, contestando espressamente le perizie di parte avversaria e le circostanze di fatto dedotte in ricorso, in quanto non suffragate da documentazione oggettiva pertinente o provenienti da fonti diverse dalle dichiarazioni della stessa ricorrente. L'ente resistente ricordava, inoltre, che la spondilodiscopatia lombare non è patologia tabellata ai fini , ai sensi della CP_1
normativa vigente, e che grava quindi sulla ricorrente l'onere di provare l'esposizione a rilevanti e sistematiche movimentazioni manuali di carichi, a sovraccarico degli arti superiori, a movimenti ripetitivi per le spalle, a vibrazioni total body e a posture incongrue della colonna vertebrale. In conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda proposta da deve essere rigettata in quanto, Parte_1
all'esito dell'istruttoria e sulla base delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, non è emersa la prova del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare la natura della patologia denunciata e la sua eventuale riconducibilità all'attività lavorativa di operatrice socio-sanitaria, ha svolto un'approfondita analisi della documentazione sanitaria e lavorativa, nonché della storia clinica e professionale della ricorrente.
Dalla relazione peritale emerge che è effettivamente affetta da Parte_1
una spondilodiscopatia del tratto lombare, con protrusioni discali multiple e segni di sofferenza neurogena in L5 a sinistra.
Tuttavia, il consulente ha evidenziato come la sintomatologia dolorosa riferita dalla ricorrente abbia avuto insorgenza già all'inizio degli anni 2000, dunque in epoca antecedente rispetto al periodo di esposizione lavorativa ritenuto a rischio, e che la stessa sia stata riconosciuta, sin dal 2022, nell'ambito dell'invalidità civile extralavorativa, con una percentuale del 60%.
L'analisi della documentazione acquisita e della ricostruzione anamnestica ha permesso di accertare che, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015, la ricorrente ha svolto attività di operatrice socio-sanitaria prevalentemente in ambito scolastico, con mansioni di sostegno a studenti disabili, attività che non risulta caratterizzata da esposizione abituale e continuativa a movimentazione manuale di carichi tale da configurare un rischio tecnopatico rilevante.
Solo a partire dal 2015, la ricorrente è stata impiegata presso il presidio ospedaliero di Venezia, dove ha svolto mansioni potenzialmente più gravose dal punto di vista biomeccanico;
tuttavia, la valutazione tecnica dei rischi effettuata presso la struttura sanitaria, secondo metodologie riconosciute e condivise (indice MAPO e metodo Snook-Ciriello), ha evidenziato livelli di rischio da movimentazione manuale dei carichi e da spinta/traino di barelle e sedie inferiori alle soglie di rilevanza, risultando perlopiù trascurabili o comunque non tali da configurare un'esposizione significativa e continuativa.
Il consulente ha inoltre sottolineato come il quadro clinico della ricorrente sia caratterizzato da una patologia degenerativa diffusa del rachide, non tipica delle tecnopatie da sovraccarico biomeccanico, e come la presenza di ulteriori fattori predisponenti – quali l'età, la menopausa chirurgica, l'osteoporosi, la fibromialgia e altri elementi di natura costituzionale e personale – abbia avuto un ruolo determinante nell'insorgenza e nell'evoluzione della patologia stessa. In particolare, la documentazione sanitaria e le visite specialistiche hanno confermato la presenza di una lombalgia cronica a genesi spondilodiscopatica, già diagnosticata e trattata in epoca antecedente rispetto all'attività lavorativa ospedaliera.
Alla luce di tali risultanze, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che la patologia di cui è affetta la ricorrente deve essere qualificata come patologia comune, non essendo ravvisabili elementi con le caratteristiche della probabilità o della presunzione legale tali da poter affermare che sia stata Parte_1
esposta, in ambito lavorativo, a un rischio di entità tale da assurgere a causa o concausa efficiente nella determinazione della malattia denunciata.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della natura professionale della patologia e, conseguentemente, per l'accoglimento della domanda di prestazioni assicurative avanzata nei confronti di . CP_1
Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura meramente tecnica dell'accertamento che ha caratterizzato l'intero giudizio. La controversia, infatti, ha avuto ad oggetto la verifica della sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata dalla ricorrente e l'attività lavorativa svolta, questione che ha richiesto un approfondito esame peritale e la valutazione di elementi di natura esclusivamente medico- legale, in presenza di un quadro clinico complesso e di una documentazione articolata. La soluzione della lite è dipesa, dunque, dall'esito di un accertamento tecnico che ha coinvolto profili di particolare difficoltà interpretativa e valutativa, sia in ordine alla ricostruzione delle mansioni effettivamente svolte, sia in relazione alla rilevanza dei fattori extralavorativi e costituzionali nella genesi della patologia.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino