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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 937 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lecce, alla Via Oberdan n. 37, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Calabro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA : ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla
Via Francesco Milizia n. 75 presso lo studio legale dell'avv. Paolo Mormorando che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.02.2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio e la al fine di CP_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni patite in seguito al sinistro stradale occorso il 25.07.2012 in località Torre Dell'Orso, sulla S.P. 297, che ha coinvolto la vettura Hyundai, tg. CX442DL, di proprietà e condotta da e CP_4
l'autovettura Peugeot, tg DK808PS condotta da e di proprietà Parte_1 di e . Controparte_5 CP_6
L'attore ha esposto che , a bordo della vettura Hyundai, percorreva via CP_2 degli Eucaliptus quando, giunto all'intersezione con la S.P. 297, ometteva di arrestare la marcia al segnale di stop, invadendo la corsia di marcia ed andando a collidere con l'autovettura Peugeot 207; a causa del violento impatto decedevano i genitori
[...]
e , terzi trasportati, laddove l'attore riportava gravi lesioni per Per_1 Controparte_5 le quali si rendeva necessario il trasporto d'urgenza presso il locale nosocomio.
A seguito dell'evento, intervenivano sul luogo del sinistro gli agenti della polizia municipale di Melendugno, che redigevano apposito verbale.
L'attore ha quindi rappresentato che sussisteva la responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autovettura Hyundai nella causazione del sinistro stradale, tenuto conto anche dell'elevata velocità tenuta dall'autovettura in prossimità dell'incrocio e del punto d'urto in cui avveniva l'impatto tra i due autoveicoli, venendo condannato in sede penale con sentenza n. 307/2015 emessa dal Tribunale di Lecce.
L'attore ha infine esposto che nessun esito sortivano le richieste di risarcimento inviate con raccomandata a.r. del 25.07.2012 e pec del 1.02.2017.
Si è costituita in giudizio con apposita comparsa la Controparte_3
contestando la dinamica del sinistro stradale rappresentata dall'attore e
[...] deducendo:
-che la responsabilità dell'evento era invece da imputare in via concorrente alla condotta di guida imprudente ed imperita dell'attore, il quale procedeva a velocità elevata tale da non permettere di evitare l'impatto;
- che l'attore, a seguito del sinistro, aveva ricevuto un indennizzo di importo di CP_7
€ 91.408,92 da ritenersi interamente satisfattivo;
- che il diritto al risarcimento era prescritto;
- che la domanda era nel merito infondata in fatto e come in diritto. La società convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con deposito documenti, prove testimoniali, interrogatorio formale e
CTU medico – legale, all'udienza del 18.12.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale avvenuto in data 25.07.2012, alle ore 7:50 circa, in località Torre Dell'Orso, in prossimità dell'intersezione stradale tra S.P. 297 e via Degli Eucalipti, con coinvolgimento della Peugeot 207, tg DK808PS, condotta da , e Parte_1
l'autovettura Hyundai, tg. CX442DL, di proprietà e condotta da . CP_4
In via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla società convenuta, secondo la quale il dies a quo del termine biennale decorreva dalla data di irrevocabilità della sentenza penale n.
307/2015, emessa dal Tribunale penale di Lecce nel procedimento n. 1563/2015.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., “per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto dalla legge penale in quanto l'attore, in seguito al sinistro, ha riportato gravi lesioni personali con configurazione della relativa fattispecie delittuosa.
Il termine non può quindi ritenersi decorso essendo il sinistro avvenuto in data
25.07.2012 e che parte attrice aveva inviato in data 24.07.2015 una lettera di messa in mora sia al conducente e alla relativa compagnia di assicurazioni. CP_2
Ne consegue che alla data del 29.01.2019 – momento di introduzione del giudizio – non era ancora decorso il termine di prescrizione previsto per l'azione di risarcimento del danno.
Venendo al merito, la dinamica del sinistro è stata puntualmente ricostruita grazie alla documentazione versata in atti e in particolare dal verbale redatto dagli agenti della polizia municipale di Melendugno, occorsi sui luoghi del sinistro nell'immediatezza, effettuando rilievi fotografici e raccogliendo dichiarazioni spontanee da parte delle persone ivi presenti ed informate sui fatti.
L'attore ha asserito che la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida imprudente e imperita di che ha omesso di arrestarsi CP_2 al segnale di STOP e non prestava la dovuta precedenza all'autovettura in transito sulla strada provinciale.
La compagnia assicuratrice, al contrario, ha dedotto che la responsabilità del sinistro
è invece da imputare in via concorsuale all'attore, che transitava ad una velocità sostenuta e non prudenziale, non adeguata allo stato dei luoghi.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il segnale di stop “pone
a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. n. 4055/2009, n. 15504/2013).
Tant'è che, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n. 10304/2009).
Laddove venga quindi accertato in giudizio che il conducente, tenuto a rispettare il segnale di stop, abbia omesso di farlo, provocando il sinistro stradale, ciò basta a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c..
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1 affermato: “ho assistito al sinistro per cui è causa in quanto transitavo con il mio mezzo in via Degli Eucalipti nel centro di Torre dell'Orso. Ad un certo punto, nei pressi dell'intersezione con la strada provinciale 297, sono stato sorpassato da un fuori strada.
Tale mezzo, giunto sull'intersezione sopra indicata, non si è fermato al segnale di STOP ivi esistente ed ha proseguito la marcia impegnando la prima corsia della strada provinciale. Compiendo tale manovra impegnava anche la seconda corsia, quella relativa a veicoli che transitavano da Melendugno direzione Otranto. Avveniva, pertanto,
l'impatto tra la parte anteriore della Hyundai con la parte laterale sinistra della Peugeot che transitava, come detto, sulla provinciale direzione Otranto. A seguito dell'impatto la
Peugeot si fermava circa 50 metri più avanti. Ho visto la trasportata della Peugeot sbalzare fuori dal mezzo. Nell'auto Peugeot vi erano tre persone: padre, madre e figlio che conduceva il veicolo. Ricordo che sono intervenuti la polizia locale di Melendugno e i vigili del fuoco in quanto l'altro trasportato della Peugeot era bloccato in auto. Non ho reso dichiarazioni alla polizia locale. Sono rimasto sul posto per circa quattro ore. Ricordo che è intervenuta un'ambulanza. Posso confermare che la trasportata sulla Peugeot è deceduta all'istante. L'altro trasportato su tale mezzo è stato portato in ospedale”.
È stato escusso altresì il teste maresciallo della polizia municipale Testimone_2 di Melendugno, intervenuto successivamente sui luoghi del sinistro, il quale ha dichiarato: “Ricordo l'intervento avvenuto il 25.07.2012 sul luogo del sinistro oggetto di causa. In quell'occasione è stata redatta la relazione di servizio con i relativi allegati che esibisco in originale. Confermo che venne notificato a verbale di violazione CP_2 dell'obbligo di arrestarsi al segnale di STOP e di aver ritirato allo stesso la patente di guida”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha Testimone_3 affermato: “Confermo di aver partecipato a rilievi ed accertamenti riportati nella relazione di servizio redatta, nonché di aver notificato a verbale di verbale di CP_2 violazione dell'obbligo di arrestarsi al segnale di STOP e di aver ritirato la patente di guida”.
Orbene, nella suddetta relazione di servizio versata in atti, gli agenti della municipale sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dai presenti e dai rilievi effettuati hanno ricostruito la seguente dinamica: “Il veicolo A, autoveicolo marca Hyundai, tg. CX442DL, condotto da con a bordo il figlio di anni 10, percorreva la S.C. CP_2 Per_2 denominata via Degli Eucaliptus con direzione di marcia Est- Ovest. Giunto all'intersezione con la S.P., nonostante il segnale di “STOP”, la impegnava immediatamente entrando in collisione con il veicolo “B”, autovettura “Peugeot 207” tg.
DX808PS condotto da . Quest'ultimo percorreva, sulla sua corsia Parte_1 dx di marcia, la S.P. 297 con direzione di marcia Nord – Sud, ossia per “ Parte_2 quando giunto in corrispondenza di via Degli Eucaliptus veniva in collisione con il primo veicolo. L'urto, di forte entità, interessava lo spigolo anteriore sx del primo veicolo e la parte laterale sx del secondo veicolo e si concretizzava tra la parte compresa del gruppo di fari sx, il rivestimento later. sx. del veicolo “A” e l'intera fiancata laterale sx, a CP_8 partire dal rivestimento lat. ant. fino a quello post., del veicolo B, provocando l'avulsione dello sportello later. post. sx dello stesso…si può dedurre con molta probabilità che, il conducente del veicolo A, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 297 abbia interessato immediatamente l'area di scambio senza fermarsi e quantunque si possa ritenere veritiero quanto asserito dal medesimo, ossia che stesse dando corso alla manovra di svolta a dx dopo aver prestato la massima attenzione ai veicoli provenienti da sx, si ipotizza che la stessa attenzione non è stata rivolta a quelli provenienti da dx, tant'è che urtava il veicolo “B”. Preso atto poi della localizzazione delle tracce di scorrimento lasciate dagli pneumatici di entrambi i veicoli, tutti ricadenti sulla corsia di marcia del veicolo “B”, i danni subiti ed i loro spazi di pertinenza, in particolare, vedasi, del veicolo “A” piegatura a sx ( verso l'esterno) di circa 45° della parte iniziale del longherone sx che supporta il motore, da cui si può dedurre l'angolo di incidenza dell'urto
e, di conseguenza la posizione del veicolo “A” assunta al momento dell'impatto, si può in conclusione ritenere attendibile l'ipotesi che il veicolo “A” abbia invaso, con lo spigolo ant. sx parte della corsia di marcia del veicolo “B” nel momento in cui quest'ultimo interessava l'intersezione”.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, deve dunque, ritenersi accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Hyundai per il sinistro oggetto di causa, per aver omesso di arrestarsi al segnale di
STOP non rispettando così l'obbligo di precedenza in favore dell'autovettura Peugeot
207 in transito sulla strada provinciale.
Con riferimento al danno alla persona patito da , si fa integrale Parte_1 riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU (dott. ), in quanto tratte Persona_3
a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, condotta con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato la natura traumatica delle lesioni acclarare da che Parte_1 nel sinistro del 25.07.2012 riportava “POLITRAUMA CON EMOPERITONEO DA
ROTTURA DI MILZA. FRATTURE COSTALI II, III, IV SX, FRATTURA ALA ILIACA,
ACETABOLO E BRANCA ISCHIO-PUBICA SX.”, statuendo la compatibilità di dette lesioni con la dinamica dell'evento così come ricostruito in sede processuale, con irrilevanza del corretto utilizzo della cintura di sicurezza trattandosi di impatto di forte intensità.
Il CTU ha statuito che residuano postumi a titolo di danno biologico quantificabili nella misura del 26-27% con: - inabilità temporanea al 100% per giorni 90;
- inabilità temporanea al 75% per giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 150 gg;
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 56 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 26-27%
Danno biologico risarcibile € 88.173,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 125.661,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.625,00
Totale danno biologico temporaneo € 26.737,00
TOTALE GENERALE: € 152.398,50
L'attore ha chiesto inoltre la personalizzazione del danno al 29% per il disturbo post- traumatico da stress che attiene all'integrità psichica della vittima ma non veniva verificata dal CTU.
Deve essere infine esaminata la questione del danno differenziale, essendo pacifico che l'attore abbia ricevuto un indennizzo da parte dell con la conseguente diritto al CP_7 solo danno differenziale.
In punto di diritto si evidenzia che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_7 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_7 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente
e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_7 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella CP_7 specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall' spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la CP_9 maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 9112/2019).
Recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. terza, Ord. n.
30293/2023) è tornata sull'argomento, precisando che “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale
(nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio CP_7 delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”. La Suprema Corte, nella parte motiva della suddetta pronuncia, ha precisato che “l' dunque, non indennizza il CP_7 danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo
…non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali)” e che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale”.
Passando al caso di specie, si evidenzia che dalla documentazione versata in atti, è provato che l ha erogato all'attore a titolo di danno biologico l'importo di € CP_7
91.408,92. Tale somma è superiore al danno biologico permanente riconosciuto in precedenza pari ad € 88.173,50 per cui non deve essere riconosciuto alcun danno biologico differenziale da liquidare.
In conclusione deve essere riconosciuto in favore dell'attore il risarcimento del danno da inabilità temporanea pari a 26.737,00 e la componente di danno morale (da riconoscersi interamente, su tutto il danno biologico, incluso quello liquidato da , CP_7 sempre risultante dalla tabella sopra menzionata) così determinata: € 125.661,00 –
88.173,50 = € 37.487,50
Il danno complessivo spettante all'attrice è dunque pari a € 37.487,50 + € 26.737,00
- € 64.224,50.
Il danno così riconosciuto va devalutato alla data dell'evento e di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.
L'attore ha inoltre diritto al ristoro del danno da spese mediche, riconosciute come pertinenti dal CTU per l'importo di € 366,00 da rivalutarsi monetariamente, con aggiunta degli interessi indicato.
Le spese di lite, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società convenuta secondo il valore riconosciuto in sentenza, secondo valori prossimi ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti.
Le spese tra l'attore e il convenuto contumace vanno invece compensate tenuto conto dell'omessa resistenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 937/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato nella somma pari a €
64.224,50 per danni non patrimoniali ed € 366,00 a titolo di spese mediche, da devalutare alla data del sinistro e poi da rivalutare dalla data del sinistro fino al saldo con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
2. condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 759,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3. compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace;
4. pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società convenuta. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 937 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lecce, alla Via Oberdan n. 37, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Calabro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA : ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla
Via Francesco Milizia n. 75 presso lo studio legale dell'avv. Paolo Mormorando che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.02.2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio e la al fine di CP_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni patite in seguito al sinistro stradale occorso il 25.07.2012 in località Torre Dell'Orso, sulla S.P. 297, che ha coinvolto la vettura Hyundai, tg. CX442DL, di proprietà e condotta da e CP_4
l'autovettura Peugeot, tg DK808PS condotta da e di proprietà Parte_1 di e . Controparte_5 CP_6
L'attore ha esposto che , a bordo della vettura Hyundai, percorreva via CP_2 degli Eucaliptus quando, giunto all'intersezione con la S.P. 297, ometteva di arrestare la marcia al segnale di stop, invadendo la corsia di marcia ed andando a collidere con l'autovettura Peugeot 207; a causa del violento impatto decedevano i genitori
[...]
e , terzi trasportati, laddove l'attore riportava gravi lesioni per Per_1 Controparte_5 le quali si rendeva necessario il trasporto d'urgenza presso il locale nosocomio.
A seguito dell'evento, intervenivano sul luogo del sinistro gli agenti della polizia municipale di Melendugno, che redigevano apposito verbale.
L'attore ha quindi rappresentato che sussisteva la responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autovettura Hyundai nella causazione del sinistro stradale, tenuto conto anche dell'elevata velocità tenuta dall'autovettura in prossimità dell'incrocio e del punto d'urto in cui avveniva l'impatto tra i due autoveicoli, venendo condannato in sede penale con sentenza n. 307/2015 emessa dal Tribunale di Lecce.
L'attore ha infine esposto che nessun esito sortivano le richieste di risarcimento inviate con raccomandata a.r. del 25.07.2012 e pec del 1.02.2017.
Si è costituita in giudizio con apposita comparsa la Controparte_3
contestando la dinamica del sinistro stradale rappresentata dall'attore e
[...] deducendo:
-che la responsabilità dell'evento era invece da imputare in via concorrente alla condotta di guida imprudente ed imperita dell'attore, il quale procedeva a velocità elevata tale da non permettere di evitare l'impatto;
- che l'attore, a seguito del sinistro, aveva ricevuto un indennizzo di importo di CP_7
€ 91.408,92 da ritenersi interamente satisfattivo;
- che il diritto al risarcimento era prescritto;
- che la domanda era nel merito infondata in fatto e come in diritto. La società convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con deposito documenti, prove testimoniali, interrogatorio formale e
CTU medico – legale, all'udienza del 18.12.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale avvenuto in data 25.07.2012, alle ore 7:50 circa, in località Torre Dell'Orso, in prossimità dell'intersezione stradale tra S.P. 297 e via Degli Eucalipti, con coinvolgimento della Peugeot 207, tg DK808PS, condotta da , e Parte_1
l'autovettura Hyundai, tg. CX442DL, di proprietà e condotta da . CP_4
In via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla società convenuta, secondo la quale il dies a quo del termine biennale decorreva dalla data di irrevocabilità della sentenza penale n.
307/2015, emessa dal Tribunale penale di Lecce nel procedimento n. 1563/2015.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., “per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto dalla legge penale in quanto l'attore, in seguito al sinistro, ha riportato gravi lesioni personali con configurazione della relativa fattispecie delittuosa.
Il termine non può quindi ritenersi decorso essendo il sinistro avvenuto in data
25.07.2012 e che parte attrice aveva inviato in data 24.07.2015 una lettera di messa in mora sia al conducente e alla relativa compagnia di assicurazioni. CP_2
Ne consegue che alla data del 29.01.2019 – momento di introduzione del giudizio – non era ancora decorso il termine di prescrizione previsto per l'azione di risarcimento del danno.
Venendo al merito, la dinamica del sinistro è stata puntualmente ricostruita grazie alla documentazione versata in atti e in particolare dal verbale redatto dagli agenti della polizia municipale di Melendugno, occorsi sui luoghi del sinistro nell'immediatezza, effettuando rilievi fotografici e raccogliendo dichiarazioni spontanee da parte delle persone ivi presenti ed informate sui fatti.
L'attore ha asserito che la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida imprudente e imperita di che ha omesso di arrestarsi CP_2 al segnale di STOP e non prestava la dovuta precedenza all'autovettura in transito sulla strada provinciale.
La compagnia assicuratrice, al contrario, ha dedotto che la responsabilità del sinistro
è invece da imputare in via concorsuale all'attore, che transitava ad una velocità sostenuta e non prudenziale, non adeguata allo stato dei luoghi.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il segnale di stop “pone
a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. n. 4055/2009, n. 15504/2013).
Tant'è che, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n. 10304/2009).
Laddove venga quindi accertato in giudizio che il conducente, tenuto a rispettare il segnale di stop, abbia omesso di farlo, provocando il sinistro stradale, ciò basta a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c..
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1 affermato: “ho assistito al sinistro per cui è causa in quanto transitavo con il mio mezzo in via Degli Eucalipti nel centro di Torre dell'Orso. Ad un certo punto, nei pressi dell'intersezione con la strada provinciale 297, sono stato sorpassato da un fuori strada.
Tale mezzo, giunto sull'intersezione sopra indicata, non si è fermato al segnale di STOP ivi esistente ed ha proseguito la marcia impegnando la prima corsia della strada provinciale. Compiendo tale manovra impegnava anche la seconda corsia, quella relativa a veicoli che transitavano da Melendugno direzione Otranto. Avveniva, pertanto,
l'impatto tra la parte anteriore della Hyundai con la parte laterale sinistra della Peugeot che transitava, come detto, sulla provinciale direzione Otranto. A seguito dell'impatto la
Peugeot si fermava circa 50 metri più avanti. Ho visto la trasportata della Peugeot sbalzare fuori dal mezzo. Nell'auto Peugeot vi erano tre persone: padre, madre e figlio che conduceva il veicolo. Ricordo che sono intervenuti la polizia locale di Melendugno e i vigili del fuoco in quanto l'altro trasportato della Peugeot era bloccato in auto. Non ho reso dichiarazioni alla polizia locale. Sono rimasto sul posto per circa quattro ore. Ricordo che è intervenuta un'ambulanza. Posso confermare che la trasportata sulla Peugeot è deceduta all'istante. L'altro trasportato su tale mezzo è stato portato in ospedale”.
È stato escusso altresì il teste maresciallo della polizia municipale Testimone_2 di Melendugno, intervenuto successivamente sui luoghi del sinistro, il quale ha dichiarato: “Ricordo l'intervento avvenuto il 25.07.2012 sul luogo del sinistro oggetto di causa. In quell'occasione è stata redatta la relazione di servizio con i relativi allegati che esibisco in originale. Confermo che venne notificato a verbale di violazione CP_2 dell'obbligo di arrestarsi al segnale di STOP e di aver ritirato allo stesso la patente di guida”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha Testimone_3 affermato: “Confermo di aver partecipato a rilievi ed accertamenti riportati nella relazione di servizio redatta, nonché di aver notificato a verbale di verbale di CP_2 violazione dell'obbligo di arrestarsi al segnale di STOP e di aver ritirato la patente di guida”.
Orbene, nella suddetta relazione di servizio versata in atti, gli agenti della municipale sulla scorta delle dichiarazioni spontanee rese dai presenti e dai rilievi effettuati hanno ricostruito la seguente dinamica: “Il veicolo A, autoveicolo marca Hyundai, tg. CX442DL, condotto da con a bordo il figlio di anni 10, percorreva la S.C. CP_2 Per_2 denominata via Degli Eucaliptus con direzione di marcia Est- Ovest. Giunto all'intersezione con la S.P., nonostante il segnale di “STOP”, la impegnava immediatamente entrando in collisione con il veicolo “B”, autovettura “Peugeot 207” tg.
DX808PS condotto da . Quest'ultimo percorreva, sulla sua corsia Parte_1 dx di marcia, la S.P. 297 con direzione di marcia Nord – Sud, ossia per “ Parte_2 quando giunto in corrispondenza di via Degli Eucaliptus veniva in collisione con il primo veicolo. L'urto, di forte entità, interessava lo spigolo anteriore sx del primo veicolo e la parte laterale sx del secondo veicolo e si concretizzava tra la parte compresa del gruppo di fari sx, il rivestimento later. sx. del veicolo “A” e l'intera fiancata laterale sx, a CP_8 partire dal rivestimento lat. ant. fino a quello post., del veicolo B, provocando l'avulsione dello sportello later. post. sx dello stesso…si può dedurre con molta probabilità che, il conducente del veicolo A, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 297 abbia interessato immediatamente l'area di scambio senza fermarsi e quantunque si possa ritenere veritiero quanto asserito dal medesimo, ossia che stesse dando corso alla manovra di svolta a dx dopo aver prestato la massima attenzione ai veicoli provenienti da sx, si ipotizza che la stessa attenzione non è stata rivolta a quelli provenienti da dx, tant'è che urtava il veicolo “B”. Preso atto poi della localizzazione delle tracce di scorrimento lasciate dagli pneumatici di entrambi i veicoli, tutti ricadenti sulla corsia di marcia del veicolo “B”, i danni subiti ed i loro spazi di pertinenza, in particolare, vedasi, del veicolo “A” piegatura a sx ( verso l'esterno) di circa 45° della parte iniziale del longherone sx che supporta il motore, da cui si può dedurre l'angolo di incidenza dell'urto
e, di conseguenza la posizione del veicolo “A” assunta al momento dell'impatto, si può in conclusione ritenere attendibile l'ipotesi che il veicolo “A” abbia invaso, con lo spigolo ant. sx parte della corsia di marcia del veicolo “B” nel momento in cui quest'ultimo interessava l'intersezione”.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, deve dunque, ritenersi accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Hyundai per il sinistro oggetto di causa, per aver omesso di arrestarsi al segnale di
STOP non rispettando così l'obbligo di precedenza in favore dell'autovettura Peugeot
207 in transito sulla strada provinciale.
Con riferimento al danno alla persona patito da , si fa integrale Parte_1 riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU (dott. ), in quanto tratte Persona_3
a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, condotta con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato la natura traumatica delle lesioni acclarare da che Parte_1 nel sinistro del 25.07.2012 riportava “POLITRAUMA CON EMOPERITONEO DA
ROTTURA DI MILZA. FRATTURE COSTALI II, III, IV SX, FRATTURA ALA ILIACA,
ACETABOLO E BRANCA ISCHIO-PUBICA SX.”, statuendo la compatibilità di dette lesioni con la dinamica dell'evento così come ricostruito in sede processuale, con irrilevanza del corretto utilizzo della cintura di sicurezza trattandosi di impatto di forte intensità.
Il CTU ha statuito che residuano postumi a titolo di danno biologico quantificabili nella misura del 26-27% con: - inabilità temporanea al 100% per giorni 90;
- inabilità temporanea al 75% per giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 150 gg;
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 56 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 26-27%
Danno biologico risarcibile € 88.173,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 125.661,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.625,00
Totale danno biologico temporaneo € 26.737,00
TOTALE GENERALE: € 152.398,50
L'attore ha chiesto inoltre la personalizzazione del danno al 29% per il disturbo post- traumatico da stress che attiene all'integrità psichica della vittima ma non veniva verificata dal CTU.
Deve essere infine esaminata la questione del danno differenziale, essendo pacifico che l'attore abbia ricevuto un indennizzo da parte dell con la conseguente diritto al CP_7 solo danno differenziale.
In punto di diritto si evidenzia che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_7 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_7 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente
e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_7 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella CP_7 specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall' spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la CP_9 maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 9112/2019).
Recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. terza, Ord. n.
30293/2023) è tornata sull'argomento, precisando che “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale
(nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio CP_7 delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”. La Suprema Corte, nella parte motiva della suddetta pronuncia, ha precisato che “l' dunque, non indennizza il CP_7 danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo
…non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali)” e che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale”.
Passando al caso di specie, si evidenzia che dalla documentazione versata in atti, è provato che l ha erogato all'attore a titolo di danno biologico l'importo di € CP_7
91.408,92. Tale somma è superiore al danno biologico permanente riconosciuto in precedenza pari ad € 88.173,50 per cui non deve essere riconosciuto alcun danno biologico differenziale da liquidare.
In conclusione deve essere riconosciuto in favore dell'attore il risarcimento del danno da inabilità temporanea pari a 26.737,00 e la componente di danno morale (da riconoscersi interamente, su tutto il danno biologico, incluso quello liquidato da , CP_7 sempre risultante dalla tabella sopra menzionata) così determinata: € 125.661,00 –
88.173,50 = € 37.487,50
Il danno complessivo spettante all'attrice è dunque pari a € 37.487,50 + € 26.737,00
- € 64.224,50.
Il danno così riconosciuto va devalutato alla data dell'evento e di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.
L'attore ha inoltre diritto al ristoro del danno da spese mediche, riconosciute come pertinenti dal CTU per l'importo di € 366,00 da rivalutarsi monetariamente, con aggiunta degli interessi indicato.
Le spese di lite, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società convenuta secondo il valore riconosciuto in sentenza, secondo valori prossimi ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti.
Le spese tra l'attore e il convenuto contumace vanno invece compensate tenuto conto dell'omessa resistenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 937/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato nella somma pari a €
64.224,50 per danni non patrimoniali ed € 366,00 a titolo di spese mediche, da devalutare alla data del sinistro e poi da rivalutare dalla data del sinistro fino al saldo con l'aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
2. condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 759,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3. compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto contumace;
4. pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società convenuta. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro