Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2023, proposto da
Comune di Pieve Torina, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour n.23;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro n. 21 del 20.01.2023 della Regione Marche, notificato il 23 gennaio 2023, ad oggetto “DDPF n. 138/SIM/2018 “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1 R.A. 8.5 – Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche e. 10.000.000,00. Decadenza totale del contributo di E. 31.500,00 concesso al beneficiario e recupero del contributo di euro 14.175,00 – Comune di Pieve Torina – Codice Siform 1010013 – Capitoli 2150410080, 2150410081, 2150410082, Bilancio 2023/2025 – Annualità 2023”;
- nota di trasmissione ad oggetto “notifica decreto di revoca: DDS n. 21 del 20.01.2023 Comune di Pieve Torina – cod. siform 1010013”;
- dell’Avviso pubblico POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv 8.1, approvato con DDPF n. 138 dell'11 giugno 2018, nella parte in cui all'art. 11 – controlli e decadenze prevede la revoca totale del finanziamento concesso e il recupero delle somme già erogate in caso di “mancata trasmissione del prospetto di rendiconto finale entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento”, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti e consequenziali, ivi compreso, ove necessario, la nota prot. n. 1439433/22/12/2020/R - Marche con la quale la P.F. regionale ha avviato il procedimento di revoca totale del contributo e di recupero di quello già liquidato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. GI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia attiene alla revoca del finanziamento pubblico di cui all’Avviso avente ad oggetto “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1. R.A 8.5. Tipologia azione 8.1.g - Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche”, concesso al Comune di Pieve Torina per la realizzazione del progetto”, volto all’attivazione di n. 5 borse lavoro. La revoca del contributo, in parte già liquidato con anticipo, è dipesa dal mancato inserimento in Siform, nei tempi previsti dall’Avviso pubblico, della rendicontazione finale.
La difesa della Regione Marche eccepisce il difetto di giurisdizione di questo giudice. Afferma infatti, nelle sue difese, che nella fattispecie viene contestato un mero inadempimento del beneficiario alle prescrizioni fissate nell’atto di concessione e non un vizio relativo alla fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, rispetto alla quale si sarebbe configurata una posizione di interesse legittimo azionabile innanzi al giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La presente controversia attiene palesemente alla pretesa ripetizione del contributo sulla base di un dedotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, per cui la posizione giuridica soggettiva qui azionata non può che avere la consistenza del diritto soggettivo, come tale tutelabile innanzi al giudice ordinario, dove il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell’art. 11 c.p.a (si veda, in un caso riguardante la medesima fattispecie, Tar Marche 1 dicembre 2023 n. 790).
1.1 Le spese possono essere compensate tra le parti, sia perché resta ancora impregiudicata la decisione sul merito della controversia da parte del giudice munito di giurisdizione, sia in considerazione del fatto che, nella nota di notifica dell’impugnato decreto, si indica il TAR quale giudice competente-
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
GI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UI | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO