TAR Ancona, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 440
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto la controversia inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando la pretesa come relativa alla ripetizione di un contributo a fronte di un inadempimento contrattuale, riconducibile alla sfera dei diritti soggettivi e quindi di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto la controversia inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando la pretesa come relativa alla ripetizione di un contributo a fronte di un inadempimento contrattuale, riconducibile alla sfera dei diritti soggettivi e quindi di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto la controversia inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando la pretesa come relativa alla ripetizione di un contributo a fronte di un inadempimento contrattuale, riconducibile alla sfera dei diritti soggettivi e quindi di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto la controversia inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando la pretesa come relativa alla ripetizione di un contributo a fronte di un inadempimento contrattuale, riconducibile alla sfera dei diritti soggettivi e quindi di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 440
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 440
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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