Ordinanza presidenziale 17 novembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/02/2026, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11080/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11080 del 2024, proposto da
ID RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI MA IA AG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107, laddove risulta recepito l’erroneo punteggio pari a n. 8,25 pt. in luogo dei n. 10,25 pt. effettivamente spettanti in relazione ai titoli dichiarati;
- del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria de qua, laddove si conferma l’erroneo punteggio assegnato alla ricorrente;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato come documento informatico, recante rigetto ai plurimi reclami presentati dalla ricorrente avverso la mancata valutazione del Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali” (conseguito presso l’Università degli Studi Suor LA NC nell’a.s. 2013/2014) e del Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” (conseguito presso l’Università degli Studi Suor LA NC nell’a.s. 2011/2012); D) della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II Dirigenti scolastici, prot. n. 118636 del 31.07.2024, recante comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli dichiarati, laddove risulta assegnato alla ricorrente l’erroneo punteggio pari a n. 8,25 pt. in luogo dei n. 10,25 pt. effettivamente spettanti;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’annullamento del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9.8.2024 di approvazione della graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 e degli atti ad esso conseguenti, in parte qua pregiudizievoli dei propri interessi.
Parte ricorrente presentava domanda di partecipazione al suddetto corso intensivo dichiarando i titoli di studio e formativi nonché i titoli di servizio posseduti e, in particolare, il conseguimento presso l’Università degli Studi Suor LA NC del Master in “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali” nell’a.s. 2013/2014 nonché del Master in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” nell’a.s. 2011/2012.
Per un mero errore materiale, nella compilazione del format predisposto ai fini dell’acquisizione telematica della domanda, la ricorrente “spuntava” per entrambi i titoli formativi la casella A.7 che, secondo la tabella allegata al D.M. n. 138/2017 ed utilizzata per la suddetta procedura (doc. 5), corrispondeva al possesso di un Master su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in Scienze dell’educazione, non diversificando invece sull’ulteriore casella A.8, relativo alla formazione di pari livello accademico ma “aspecifica”. In tal senso, infatti, la tabella in questione non consentiva l’indicazione di più di un Master, pur tuttavia entrambi i titoli avrebbero potuto comunque essere indicati nelle due distinte caselle, ossia come formazione post lauream una pertinente e l’altra generica.
Terminato il corso intensivo, poi, l’Amministrazione scolastica procedeva alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
Con avviso prot. n. 118636 del 31.07.2024 venivano comunicati gli esiti di tale fase sicché la ricorrente poteva avvedersi che non era stato preso in alcuna considerazione il possesso dei predetti Master conseguiti presso il Suor LA NC che avrebbero dato diritto all’assegnazione di ulteriore n. 2 pt.
Successivamente, con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito approvava la graduatoria finale, poi rettificata con decreto dirigenziale prot. n. 2206 del 19.08.2024 ove la ricorrente figurava alla posizione n. 1776 con punteggio complessivo per prove e titoli pari a n. 6,925 pt.
Con un unico articolato motivo di ricorso deduce che l’Amministrazione resistente non ha correttamente valutato i titoli di studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, dal momento che non è stato assegnato alcun punteggio ai Master conseguito presso l’Università Suor LA NC “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità sensoriali” (a.a. 2013/2014) e “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con DSA” (a.a. 2011/2012).
Al riguardo, infatti, sulla scorta dei criteri dettati dalla tabella allegata al D.M. n. 107/2023, in relazione a titoli culturali e professionali dichiarati la ricorrente aveva diritto ad ottenere il punteggio complessivo pari a n. 10,25 pt.,
Di contro, rispetto ai suddetti titoli, è stato assegnato il punteggio pari a n. 8,25 pt., così escludendo qualsiasi valutazione dei soli Master di primo livello conseguiti presso l’Università Suor LA NC (indicati nella casella A.7) e riconoscendo invece gli altri titoli post lauream dichiarati dalla ricorrente.
Si tratterebbe, tuttavia, di un’omissione illegittima dal momento che l’Amministrazione resistente aveva ovviamente piena contezza di tutti gli elementi conoscitivi per operare la corretta disamina del complessivo percorso formativo seguito dalla ricorrente, non potendo di certo essere dirimente il profilo meramente formale dall’allocazione dei dati all’interno del format predisposto per l’inoltro della domanda.
I master in parola, infatti, al pari degli altri titoli valutati, erano stati oggetto di una piena, integrale ed esaustiva autocertificazione nella compilazione della domanda de qua, di talché vi erano tutte le condizioni per verificare la rispondenza del suddetto percorso ai presupposti per l’inserimento nelle corrette voci A.7 e A.8.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con memoria di stile.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ad avviso della ricorrente l’Amministrazione resistente aveva ovviamente piena contezza di tutti gli elementi conoscitivi per operare la corretta disamina del complessivo percorso formativo seguito dalla ricorrente, non potendo di certo essere dirimente il profilo meramente formale dall’allocazione dei dati all’interno del format predisposto per l’inoltro della domanda.
Ne deriva che il Ministero resistente ben avrebbe potuto attribuire il punteggio corrispondente, non trattandosi affatto di un’integrazione postuma della domanda (come noto non consentita), quanto piuttosto di una complessiva disamina delle informazioni già trasmesse nei termini e, conseguentemente, senz’altro acquisite.
La Commissione, di contro, ha valutato tutti i titoli della candidata, attribuendo il relativo punteggio sulla base della dichiarazione effettuata dalla candidata con la domanda di partecipazione, ossia riconoscendo i titoli nelle categorie ove la candidata ha inteso dichiarare/inserire ciascun titolo.
Il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).
Il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche),
In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Nel caso di specie è evidente che la Commissione per riconoscere l’errore commesso dalla ricorrente e diversificare il titolo sull’ulteriore casella A.8, relativo alla formazione di pari livello accademico ma “aspecifica”. avrebbe dovuto in concreto riconoscere l’errore commesso dalla ricorrente.
Ad avviso del Collegio l’errore commesso dalla ricorrente non era riconoscibile in quanto entrambe le caselle (A7 e A8) concernono Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati con la specificazione che la casella A7 riguarda materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente.
Quindi l’amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto che i titoli formativi dichiarati dalla ricorrente in realtà non attenevano a materie inerenti il profilo professionale di dirigente pubblico ovvero in Scienze dell’educazione, e quindi, ipotizzare che la ricorrente fosse incorsa in un errore nella compilazione.
Si aggiunga, inoltre, che riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023).
Nelle procedure concorsuali infatti vi è l’onere per il partecipante di preventiva, espressa e puntuale dichiarazione degli atti e dei titoli in proprio possesso, non gravando sull’amministrazione alcun obbligo di approfondimento ovvero di intervento postumo, che comporterebbe una violazione di efficacia e speditezza della procedura e un chiaro vulnus alla par condicio dei candidati (T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima, 9 maggio 2023, n. 7786).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
IL RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RA | MAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO