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24 agosto 2016
24 agosto 2016
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
b) la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
d) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
e) il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Commentario • 1
- 1. La confisca del prodotto del reato di riciclaggio in (dis)applicazione dei princìpi affermati dalle sezioni uniteErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 gennaio 2026 · 1
Cass. pen. Sez. II, 3.6.2025 (dep. 17.6.2025) – Pellegrino, Presidente, Pardo, Relatore Abstract: La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che in base all'art. 648-quater c.p. la confisca si estende al prodotto del reato di riciclaggio che coincide con le utilità economiche provenienti dal delitto presupposto, ha precisato che i princìpi affermati dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 13783 del 2025 riguardano solo la confisca del profitto e del prezzo del reato e non quella del prodotto. Abstract: The Court of Cassation, after reiterating that pursuant to art. 648-quater of the Criminal Code, confiscation extends to the proceeds of the crime of money laundering, which coincide with …
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Giurisprudenza • 1
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- inammissibilità ricorso·
- confisca diretta·
- giurisdizione Corte di appello·
- principio di proporzionalità·
- confisca per equivalente·
- art. 648-quater cod. pen.·
- prodotto del reato·
- riciclaggio·
- profitto del reato·
- autoriciclaggio