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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 15/12/2025, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 8407 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
HE, TT e RT Di ER, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 15/12/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/11/2024 il ricorrente chiedeva che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il godimento della pensione anticipata di vecchiaia, con condanna dell' al CP_1 versamento della stessa e al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda in assenza dei requisiti previsti CP_1 dalla legge per il riconoscimento di tale prestazione previdenziale.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
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La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dal ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici (60 anni) e contributivi previsti dal D.Lgs. n. 503/1992.
Per quanto riguarda il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione anticipata, esso è stato elevato dal summenzionato D.Lgs. 503/1992, da 15 anni a 20 anni;
tuttavia, all'art. 2, comma
3, lo stesso provvedimento normativo ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in deroga alla introdotta elevazione del requisito minimo contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 anni.
Tra siffatte categorie di lavoratori vi sono quelli che “abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa alla data del 31 dicembre 1992”.
Nel caso in esame il ricorrente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della prestazione richiesta.
In particolare – essendo principalmente questo l'oggetto del contendere, poiché indicato quale motivo di rigetto della domanda amministrativa del 23/2/2023– egli è in possesso del requisito sanitario dell'80% di invalidità civile.
Infatti in corso di causa è stata espletata una CTU medico-legale a mezzo del dott. Per_1
, la quale appare esente da vizi logici e da contraddizioni tanto da poter essere posta a base
[...] della presente controversia, oltre a non essere stato specificatamente contestata dalle parti. Il CTU ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura dell'80% dalla domanda amministrativa del
23/2/2023 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che non è stata specificatamente contestata dalle parti).
Il ricorrente ha poi fornito la prova sia del requisito anagrafico, essendo nato il [...] ed avendo presentato la domanda amministrativa in data 23/272023.
La sussistenza del requisito contributivo non è stata contestata specificatamente dall' . CP_1
Sulla decorrenza della prestazione richiesta, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide integralmente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del
d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr., in termini, Cass. N. 29191/2018, confermata di recente da Cass. n. 2382/2020).
2
Ancora più di recente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1931/2021 ha ritenuto che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia”.
In definitiva la domanda deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa del 23/2/2023, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2011 e s.m.i.. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
8/11/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa del 23/2/2023, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 2.700,00 per compensi (nulla per esborsi), oltre
RSG, CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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