Articolo 4 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 dicembre 1992
Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa 1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992
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