Versione
22 dicembre 1992
22 dicembre 1992
Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa 1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 25/02/2011, n. 181Provvedimento: […] Alla stregua infatti delle considerazioni svolte nella sentenza n. 13/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa Corte, deve ritenersi, in aderenza alla logica argomentativa della sentenza appellata, che i benefici attribuiti in funzione perequativa in applicazione della L. n. 177/1976 e della L. n. 730/1983, così come modificate dall'art. 11, comma 1, del d. l.vo 30.12.1992 n. 503, non sono riassorbibili in applicazione dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 489/1992, in quanto non costituiscono miglioramenti in senso tecnico aventi lo scopo di incidere positivamente sul tenore di vita dei pensionati, ma realizzano un semplice adeguamento al costo della vita.Leggi di più...
- perequazione pensionistica·
- art. 2033 c.c.·
- art. 429 c.p.c.·
- assegno personale·
- art. 4 L. 498/1992·
- L. 177/1976·
- gratuità controversie previdenziali·
- L. 730/1983·
- interessi restitutori·
- riassorbimento pensionistico·
- art. 10 L. 533/1973·
- L. 336/70·
- rivalutazione monetaria·
- miglioramenti pensionistici·
- indebito oggettivo