Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 40/2026 nel giudizio n. 69734, iscritto il 6 dicembre 2024, promosso da:
C. G., C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe MB per mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo avvocato sito in Palermo in Principe di Paternò n. 56 Contro
Ministero dell’Interno, non costituito e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”), in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla Dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, dalle dott.sse Paola Carmeni e RI AS, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro nonché dai funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo dott.ri IE Valeria Civiletti, IC Faraci, LA SO e AU SE, giusto atto di delega, e con domicilio presso la sede della Ragioneria territoriale dello Stato in Palermo Piazza Marina/Salita Intendenza, 2 Visti gli atti e i documenti di causa;
udite le parti presenti all’udienza del 19 dicembre 2025, come da verbale
FATTO
1)- Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente C. G., in servizio presso la Polizia di Stato dal 1989 e Dirigente superiore al momento della proposizione del ricorso, ha impugnato il decreto n. 0571/24 del 23.07.2024 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio VII Trattamento Pensione e Previdenza, che richiama il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza della causa di servizio per l’infermità artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed esiti di laminectomia e stabilizzazione di L4 L5 a modica incidenza funzionale’.
Nell’ampia premessa in fatto il ricorrente ha dettagliatamente descritto i servizi espletati e la loro incidenza causale sulla patologia lamentata; ha dunque censurato il difetto di motivazione e l’illogicità dell’atto impugnato.
Il ricorrente ha conclusivamente chiesto di dichiarare il diritto ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, nonché le indennità integrative conseguenziali al raggiungimento dell’età pensionabile.
2)- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione della natura endoprocedimentale del parere reso dal CVCS; nel merito, ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso.
3)- Il Ministero dell’Interno non si è costituito, malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza avvenuta il 30 dicembre 2024 presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
4)- Il Giudice con ordinanza n. 23 del 2025 ha richiesto parere medicolegale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione, che ha puntualmente espletato l’incarico.
5)- All’udienza del 19 dicembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.
DIRITTO
1)- In via preliminare, va rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, atteso che il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull’istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente al Ministero dell’Interno (cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).
2)- In punto di diritto, va preliminarmente osservato che il ricorrente ha depositato il ricorso nel dicembre del 2024, quando ancora era in servizio presso la Polizia di Stato, sicché l’atto introduttivo del giudizio non è stato preceduto dalla presentazione in sede amministrativa dell’istanza concernente la pensione privilegiata. Da ciò consegue l’inammissibilità delle domande giudiziali riguardanti il trattamento privilegiato in conseguenza del difetto di previa domanda amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..
E’ quindi irrilevante il fatto che il ricorrente sia stato collocato in quiescenza nel 2025 e, cioè, in epoca successiva all’avvio della presente controversia, atteso che la domanda giudiziale di pensione privilegiata presuppone l’avvenuto pensionamento oltre che la formulazione dell’istanza in via amministrativa.
Il Giudice osserva che, a seguito di una articolata ed esaustiva motivazione, le Sezioni riunite, pronunciandosi sulla questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 20/3/2023, hanno enunciato il seguente principio di diritto espresso nella sentenza n. 12/2023/QM: «E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata”.
Tutto ciò implica che, in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata (come nella fattispecie), la Corte dei Conti deve ritenere ammissibile ed esaminare nel merito soltanto la domanda giudiziale avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio.
Successivamente, infatti, la parte interessata, ove sia stata riconosciuta la causa di servizio, ha l’onere avviare il necessario procedimento amministrativo, al fine dell’attribuzione del trattamento privilegiato.
Sono perciò inammissibili, come esposto, ai sensi dell’art. 153 c.g.c.,
comma 1, lett. b), per carenza di istanza amministrativa, le domande relative alla pensione privilegiata.
3)- Va altresì premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
E’ altresì opportuno precisare che l’accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d’impiego (ex multis Cass. SS.UU.
n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n.
5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583). La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti
– Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).
Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un’autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall’orientamento che ha affermato che: “E’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia” (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez.
app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: “L’accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo”.
Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda, che per le ragioni sopra esposte sarà limitato all’accertamento della causa di servizio in ordine alle infermità lamentate dal ricorrente.
4)- Per ciò che attiene al riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.
Invero, con l’ordinanza n. 23 del 2025 il Giudice ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa di accertare se le patologie “Artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed esiti di laminectomia e stabilizzazione di L4-L5 a modica incidenza funzionale”,
dedotte dal ricorrente, siano dipendenti da causa di servizio.
Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente.
Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.
Il CML ha innanzitutto esaminato i rapporti di servizio, da cui si ricava che il ricorrente, nei primi anni di servizio fu assegnato alla Questura di Palermo, svolgendo, inizialmente, servizio di volante e, successivamente, al Commissariato di Brancaccio, dove espletò l’incarico di responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria. Dal 1993 al 1996, diresse la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Palermo. In questo periodo, pertanto, il ricorrente effettuò e coordinò numerose attività che comportavano pedinamenti appiedati ed automontati, appostamenti, perquisizioni, ispezioni, servizio di ordine pubblico. L’attività operativa del ricorrente continuò, successivamente, con la direzione del Commissariato di Gela, di Lentini, di Vittoria e di Niscemi. Dal 2014 al 2018, fu vicario del Questore di Trapani e, dal 2018 al 2020, fu vicario del Questore di Reggio Calabria, coordinando numerosi servizi di ordine pubblico.
Dal 2020, il ricorrente, promosso a Dirigente Superiore, fu assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo di Roma, percorrendo molti chilometri con mezzi di servizio per effettuare attività ispettive in numerose regioni. Nell’ultimo periodo di servizio, il ricorrente diresse il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia occidentale”.
Il CML ha dunque sottolineato che il tipo di servizio prestato dal ricorrente, caratterizzato da attività di ordine pubblico, da numerosi appostamenti e da lunghe percorrenze su mezzi di servizio per le attività di ispezione ha determinato microsollecitazioni meccaniche croniche sul rachide lombare e ha comportato la patologia lamentata.
Invero, l’artrosi vertebrale o spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Segni radiologici di spondiloartrosi sono presenti dopo i 30 anni e nel 70-80% della popolazione dopo i 70 anni. Fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide;
inoltre, anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito.
Tanto premesso, il Giudice, condividendo quanto espresso dal CML, osserva che il servizio effettuato dal ricorrente, contraddistinto da gravose attività di ordine pubblico e dalla lunga percorrenza con autovetture di servizio hanno, verosimilmente, sottoposto il rachide del ricorrente a croniche sollecitazioni microtraumatiche che, nel corso degli anni, hanno assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante per l’insorgenza dell’infermità sopra descritta.
Le parti resistenti, peraltro, non hanno dedotto elementi idonei per pervenire a una diversa valutazione.
Va quindi dichiarato che l’infermità “Artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed esiti di laminectomia e stabilizzazione di L4-L5 a modica incidenza funzionale” possa essere considerata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.
5)- Si precisa che il Giudice, in conseguenza della mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, non può pronunciarsi sull’ascrivibilità della patologia “spondiloartrosi” a tabella e categoria; a tal fine, è indispensabile il previo espletamento del procedimento amministrativo.
D’altra parte, è chiaro che il riconoscimento giudiziale della causa di servizio non implica automaticamente l’attribuzione della pensione privilegiata e la classifica della patologia, per cui occorre che l’interessato avvii l’apposito procedimento in sede amministrativa.
Invero, il Giudice ritiene di doversi conformare all’orientamento espresso dalla locale Sezione di Appello nella sentenza n.
102/A/2024, ove si è chiarito che: “il d.P.R. n. 461 del 2001 ha inteso disciplinare, come evincibile anche dalla sua rubrica, il solo procedimento per l’accertamento della causa di servizio e l’articolo 12 è collocato subito dopo le disposizioni che trattano del Comitato di verifica per le cause di servizio
(articoli 10 e 11), disposizioni che attribuisco a tale organo (comma 1 dell’articolo 11) la competenza esclusiva in materia di riconducibilità di una determinata infermità o lesione ai fatti di servizio, ai fini dell’accertamento del nesso causale, ferma restando la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere sulla classifica della patologia (articolo 6), così come disciplinata dal libro I, titolo V, del codice dell’ordinamento militare. In tale contesto, l’articolo 12 in questione attribuisce solo all’accertamento della causa di servizio operato dal suddetto Comitato valore di definitività, senza estenderlo anche alla classifica della patologia, la cui competenza rientra, come sopra esposto, tra le funzioni della Commissione medica. Non può, quindi, condividersi l’interpretazione…, secondo cui il riconoscimento della causa di servizio avviene all’esito di un procedimento unitario che riguarda anche la classifica della patologia; il procedimento in questione, invece, a parere di questo Collegio, è bifasico: non c’è dubbio che l’accertamento dell’infermità costituisce il presupposto per la verifica della sua dipendenza o meno dal servizio svolto, ma tale ultima verifica acquista una sua propria autonomia che prescinde dalla sorte della patologia nel tempo”.
6)- In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, va dichiarato che la patologia “artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed esiti di laminectomia e stabilizzazione di L4-L5 a modica incidenza funzionale” è stata causata dall’espletamento del servizio; va dichiarata inammissibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché il Ministero dell’Interno va condannato al pagamento -in favore del ricorrentedelle spese di lite quantificate in euro 1.300 (milletrecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per ogni altro rapporto processuale.
p.q.m.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dichiara che la patologia “artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed esiti di laminectomia e stabilizzazione di L4-L5 a modica incidenza funzionale” è stata causata dall’espletamento del servizio;
-dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio;
-condanna il Ministero dell’Interno al pagamento -in favore del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 1.300
(milletrecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
-compensa le spese di lite per ogni altro rapporto processuale;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, in data 19 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Palermo, 19 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Palermo, 16 febbraio 2026 Pubblicata il 16 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente) Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C. G., C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 16 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)