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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 27/02/2024 ELla Corte di assise di appello di IN visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale PE Riccardi, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito il difensore ELle parti civili AR MÀ, CE IZ, IE IZ, IA IZ, IE IZ, NT RA IZ, avv. Fabio Repici, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso o, in subordine, il suo rigetto e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori EL ricorrente, avv.ti PE Lo Presti e Claudio Davino, che hanno insistito per l'accoglimento EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di IN ha parzialmente riformato la sentenza EL 24 maggio 2023 EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di IN che, ALesito EL giudizio Penale Sent. Sez. 5 Num. 1680 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 15/10/2024 abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NI AB e di EN IN per il ELitto di cui ALart. 416-bis cod. pen., per avere partecipato dal 1989 ALassociazione di tipo mafioso denominata Cosa nostra e nello specifico alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, operante sul versante tirrenico ELla Provincia di IN, con l'aggravante L'essere l'associazione armata, e la responsabilità EL solo EN IN per il ELitto di concorso in omicidio ai danni di SE IZ, con l'aggravante ELla premeditazione, ed aveva condannato entrambi alle pene ritenute di giustizia ed il solo IN al risarcimento EL danno, da liquidarsi separatamente, in favore dei parenti ELla vittima, costituitisi parte civile;
il Giudice per le indagini preliminari aveva, invece, CI NI AB dALimputazione di concorso in omicidio per non aver commesso il fatto. Più precisamente, la Corte di assise di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI AB per il reato associativo perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso EN IN, a mezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha presentato un autonomo atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sette motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo L'atto sottoscritto dALavv. Davino, lamenta, ai sensi L'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inutilizzabilità degli atti di indagine, in quanto, sebbene le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI IR e RM D'CO fossero a conoscenza ELla pubblica accusa sin dal 2014 e da essa emergessero elementi di reità a carico L'imputato, la Procura ELla Repubblica aveva omesso di iscrivere il nome EL IN nel registro degli indagati ed aveva più volte disposto la archiviazione EL procedimento a carico di ignoti e la sua riapertura;
in tal modo la Procura ELla Repubblica aveva eluso le disposizioni relative al termine massimo di durata ELle indagini preliminari, avendo proceduto alla iscrizione EL IN nel registro degli indagati solo in data 8 agosto 2020 senza richiedere al giudice competente la autorizzazione alla riapertura ELle indagini, cosicché gli atti di indagine svolti dovevano ritenersi in utilizza bili. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo L'atto sottoscritto dALavv. Davino, il ricorrente denuncia la mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione. Sostiene che la Corte di assise di appello si sarebbe limitata a richiamarsi alla motivazione ELla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure 2 formulate nell'atto di appello, cosicché la motivazione risulta meramente apparente, mancando un nucleo essenziale di argomentazione dal quale possa desumersi che il Giudice di appello, esaminate le censure, abbia fatto proprie le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado. Tale carenza sarebbe evidente soprattutto con riguardo alla attendibilità ELle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SI IR e RM D'CO in relazione alla specifica posizione L'imputato. In particolare, la valutazione EL compendio probatorio risulterebbe errata e comunque illogica. Con l'atto di appello era stato segnalato che la convergenza ELle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia era la conseguenza ELla genericità ELle loro propalazioni e che i dichiaranti erano inattendibili e le conversazioni intercettate irrilevanti, ma il Giudice di secondo grado non si è confrontato con tali censure, rigettate sulla base di ragionamenti apodittici e privi di logica. In particolare, nell'appello si era sostenuto che il collaboratore IR, che per la conoscenza dei fatti aveva fatto riferimento ad TO IN, sarebbe stato tratto in inganno da quest'ultimo, come dimostrato dalla circostanza che il collaboratore ZI AC — che secondo il racconto EL IN avrebbe, in occasione di un confronto con SE IZ avvenuto poco prima L'omicidio, indicato quest'ultimo ai membri ELla famiglia mafiosa dei barcellonesi come colui che, insieme allo stesso AC ed a RI FA, aveva realizzato un furto ai danni di una società protetta dal sodalizio mafioso, dando causa alla reazione di quest'ultimo e quindi alla soppressione EL IZ e di RI FA — aveva negato di essere a conoscenza ELle motivazioni L'omicidio e di avere appreso solo molto tempo dopo che SE IZ era stato ucciso perché aveva avviato una relazione con la moglie di un esponente di tale sodalizio. Sul punto la Corte di assise di appello — oltre ad affermare di condividere il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che aveva sostenuto che il AC era stato reticente sull'omicidio in quanto non voleva far conoscere ai parenti ELla vittima che la rivelazione, da parte sua, ELla partecipazione EL IZ al furto era stata la causa ELla morte EL loro congiunto — ha svolto ulteriori considerazioni, testualmente riportate nel suo atto di impugnazione dal ricorrente, che sostiene che diversi sono i rilievi difensivi trascurati dalla Corte di merito. Con l'appello era stato evidenziato, in particolare, che mentre il Giudice di primo grado aveva attestato in motivazione che il IR avrebbe affermato in forma dubitativa, sia nel verbale EL 12 maggio 1995, sia in quello EL 20 3 novembre 2019, che il confronto tra la vittima ed il AC era avvenuto sul posto L'omicidio e solo poco prima di questo, in realtà i dubbi erano stati espressi dal collaborante solo in occasione EL verbale EL 12 maggio 1995 e solo in relazione al confronto, non in relazione alla presenza EL AC sul posto in occasione L'omicidio, commesso alla presenza EL IN, che era la fonte ELla conoscenza EL IR. Permane, quindi, un insanabile contrasto tra le dichiarazioni di ZI AC, che ha negato la sua presenza in occasione L'omicidio, e quelle EL IR. Dal tenore EL verbale EL 20 novembre 2020 emerge che il IR afferma in modo sicuro di avere appreso dal IN ELla presenza EL AC ALomicidio, anche se poi il IN afferma di non avere un ricordo chiaro, senza tuttavia specificare quale fosse l'oggetto di tale incertezza. Tuttavia, poi aggiungeva il collaborante di ricordare che il IN gli aveva riferito di un confronto operato in quella circostanza tra il IZ ed il AC. Tale ultima parte ELle propalazioni EL IR era stata EL tutto pretermessa dal Giudice di primo grado e la relativa doglianza, contenuta nell'atto di appello, era stata trascurata. Il AC, interrogato sulla sorte di SE IZ, aveva affermato di avere saputo che lo avevano fatto «scomparire», senza tuttavia indicare chi fosse stato l'autore L'omicidio e le sue modalità esecutive e quindi, in sostanza, aveva negato di sapere alcunché EL ELitto. Doveva, pertanto, ritenersi che le confidenze EL IN al IR fossero fallaci e quindi inattendibili, con la conseguenza che le stesse non potevano valere quale riscontro ELle dichiarazioni EL D'CO, costituendo esse l'unico riscontro individualizzante per queste ultime. Con l'atto si appello si era segnalato anche che il Giudice di primo grado, arrivando a sostenere che secondo il IR il confronto e l'omicidio fossero avvenuti in tempi diversi, aveva affermato, quanto ALattendibilità di ZI AC, che: 1) poiché il confronto non era avvenuto il giorno L'omicidio, il AC non aveva collegato il confronto con la morte EL IZ, il che conduce al travisamento ELle dichiarazioni EL IR che aveva affermato che il confronto era avvenuto lo stesso giorno L'omicidio; 2) che ZI AC ha mentito, negando di avere partecipato al confronto, poiché in occasione di quest'ultimo egli aveva attribuito la responsabilità EL furto al IZ, determinandone la morte ed aveva interesse a nascondere ai parenti ELla vittima la sua responsabilità morale per l'omicidio, stante il suo stretto rapporto con la vittima, ma questa ipotesi è puramente congetturale ed illogica, poiché il AC, dopo aver assistito ALomicidio, avrebbe potuto rivelare ai parenti ELla vittima l'accaduto, onde porre fine alla loro sofferenza;
peraltro, con l'atto di 4 appello si era evidenziato che detto interesse non poteva giustificare la protrazione, da parte di ZI AC, fino a ventinove anni dopo l'omicidio ELla sua condotta menzognera, che metteva a rischio i risultati ottenuti attraverso la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Inoltre, le dichiarazioni di ZI AC, riportate nella sentenza di primo grado, sono riscontrate da quelle di NZ SI, compagna EL IZ, la quale, oltre a ribadire la stretta amicizia di ZI AC con la vittima, ha riscontrato le dichiarazioni di quest'ultimo, laddove ha negato il confronto, affermando che il AC, al momento ELla sparizione EL Rizzotto, si era allontanato da Barcellona Pozzo di Gotto già da diversi mesi. Anche CE PA riscontra le dichiarazioni EL AC, affermando di non aver potuto parlare con quest'ultimo ELla scomparsa EL IZ perché il AC si era da tempo allontanato da Terme Vigliatore. Sulla base di tali ulteriori elementi di prova, risultano confermate le dichiarazioni EL AC e smentite quelle EL IN, riferite dal IR ALautorità giudiziaria, cosicché la motivazione risulta manifestamente illogica. Peraltro, la attendibilità di ZI AC è stata dichiarata con la sentenza cosiddetta «Gotha 6». A fronte di un contrasto tra due fonti parimenti attendibili, ossia AC ZI, che sarebbe stato presente al fatto, e SI IR, che riferisce circostanze apprese dal IN, doveva accordarsi preferenza al AC e ritenersi che il IN avesse mentito al IR. La Corte di merito ha risposto che SI IR aveva giovato L'attenuante ELla collaborazione, non considerando che nel caso di specie non è in discussione l'attendibilità EL IR, ma quella ELla sua fonte di conoscenza, ossia il IN. Inoltre, la Corte di assise di appello ha affermato che la difesa L'imputato non avrebbe fornito alcuna valida ragione in ordine alla menzogna riferita dal IN al IR, ma vi è la prova evidente ELla menzogna, sulla base ELle dichiarazioni rese da ZI AC, NZ SI e CE PA, e non è onere ELla difesa spiegarne le ragioni. La motivazione risulta illogica anche laddove le dichiarazioni EL IN non sono state ritenute veritiere per giungere alla condanna L'AB, che pure era stato indicato come presente ALomicidio ed è stato però assolto da tale imputazione, e sono state invece ritenute attendibili in relazione alla posizione EL AC, che è stato condannato. Le propalazioni di RM D'CO rimarrebbero, quindi, il solo elemento di prova a carico EL ricorrente, atteso che OR IC ha riferito quanto appreso dallo stesso RM D'CO e da fonte non verificabile, ossia il defunto 5 ZI MA. In ogni caso, le dichiarazioni EL D'CO sono inattendibili, atteso che non possono definirsi continue, costanti e coerenti, in quanto le sue dichiarazioni accusatorie emergono da un solo verbale di interrogatorio. Le dichiarazioni rese nel 2020, ossia a distanza di sei anni ELla sua collaborazione e di trenta anni dal fatto, sono inutilizzabili per le stesse ragioni per le quali la Corte di merito ha confermato l'assoluzione di NI AB, ossia la impossibilità di escludere interferenze esterne, considerati i periodi di libertà goduti dal D'CO, al quale, in occasione EL suo interrogatorio in data 25 settembre 2020, è stata data lettura EL verbale EL 22 luglio 2024, relativo al solo interrogatorio reso entro centottanta giorni dALinizio ELla sua collaborazione in cui egli ha parlato L'omicidio di SE IZ. Il D'CO, nel corso ELle sue propalazioni, ha pure modificato il ruolo assunto dal IN nell'omicidio, avendo dapprima affermato che l'imputato aveva prelevato il IZ presso la sua abitazione, risultando contraddetto dalle dichiarazioni rese dai familiari ELla vittima. Dal verbale EL 25 settembre 2020 risulta che il D'CO ha appreso dal IN che quest'ultimo aveva prelevato il IZ dalla sua abitazione, ma non sa riferire in ordine alla partecipazione L'AB al ELitto. Risentito il 3 dicembre 2020, egli ha affermato che il IN e l'AB erano entrambi andati a prelevare il IZ presso la sua abitazione con due motociclette, ELle quali ha specificato marca e moELlo, precisando che entrambi gli imputati erano ben consapevoli che il IZ sarebbe stato ucciso nel luogo dove lo stavano conducendo. Il D'CO modifica il momento in cui ha ricevuto dal IN le sue confidenze, aggiunge altri confidenti e fornisce una causale diversa da quella EL IR. Mentre in relazione alla posizione L'AB le dichiarazioni EL D'CO sono state ritenute inattendibili, le stesse sono state ritenute attendibili quanto alla posizione EL ricorrente. Il ricorrente richiama, quindi, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione L'attendibilità frazionata, evidenziando che: 1) le parti EL racconto ritenuto attendibile devono essere riscontrate;
2) non vi deve essere interferenza fattuale e logica tra la parte EL narrato ritenuto falso o inattendibile e le rimanenti parti EL racconto;
3) l'inattendibilità non deve essere talmente macroscopica da compromettere la stessa credibilità EL dichiarante;
4) deve essere fornita una puntuale spiegazione ELle ragioni per le quali la parte di narrazione che è risultata smentita non è idonea ad inficiare il giudizio positivo sulla credibilità EL dichiarante;
6) in caso di chiamata in reità de relato deve essere verificata anche l'attendibilità ELla fonte diretta. 6 Sostiene che la Corte di merito non ha rispettato alcuno di detti principi, omettendo di chiarire le ragioni per le quali il D'CO avrebbe erroneamente accusato NI AB, limitandosi a prendere in considerazione solo le dichiarazioni anteriori a quelle in cui il collaboratore di giustizia ha accusato il predetto ed in particolare quelle EL 22 luglio 2014 quando il D'CO era ancora detenuto;
i Giudici di merito, tuttavia, hanno omesso di spiegare le ragioni ELla inattendibile accusa rivolta ALAB, avvenuta sostenendo che era proprio EN IN colui che aveva raccontato al D'CO, subito dopo l'omicidio, ELla partecipazione L'AB al ELitto. I giudici EL merito non hanno spiegato perché l'inattendibilità L'accusa ALAB non interferirebbe con le accuse rivolte al IN, considerato che il D'CO si riferisce per la conoscenza dei fatti proprio al IN, che sarebbe quindi attendibile quando accusa se stesso ed inattendibile quando accusa l'AB. Risulta omessa la valutazione L'attendibilità di EN IN quale fonte di conoscenza di quanto dichiarato dal D'CO. Inoltre, risultano utilizzate solo le dichiarazioni rese dal D'CO il 22 luglio 2014 ed il 25 settembre 2020 e trascurate quelle EL 3 dicembre 2020, senza che venga chiarito perché l'inattendibilità di queste non sarebbe idonea a travolgere la credibilità EL collaborante e ELle altre parti EL suo racconto. Sul punto era svolta specifica censura con l'atto di appello. RM D'CO ha dichiarato in data 22 luglio 2014 che PE IS, mentre era con lui a bordo di una jeep di ritorno da un altro ELitto, aveva detto che quando, insieme ad altri, aveva trovato quattro cadaveri sepolti in un «cimitero» ELla 'ndrangheta, aveva dovuto spostare il corpo EL IZ, poiché, se lo avessero trovato, avrebbero arrestato EN IN che «era indagato in prima persona perché era quello che aveva preso IZ a casa e poi era scomparso» e che anche il IN, in tale circostanza, gli aveva confermato quanto affermato dALIS. Tale dichiarazione, segnala il ricorrente, risulta inattendibile, poiché contrasta con l'accertamento, contenuto nella stessa sentenza impugnata, che fu NI AB e non il IN che ebbe a prelevare il IZ e peraltro quest'ultimo venne prelevato non presso la sua abitazione, ma mentre si trovava a casa di RI La CA. Che l'IS avesse partecipato ALomicidio EL IZ era frutto di una deduzione logica EL D'CO, fondata sul rilievo che laddove egli non avesse partecipato ALomicidio, non avrebbe avuto interesse a spostarne il corpo, come si desume dalle dichiarazioni EL 22 luglio 2014. Nelle dichiarazioni EL D'CO EL 2020, invece, la partecipazione L'IS al ELitto si trasforma in certezza per il D'CO, che insiste nel sostenere che il IN prelevò il IZ presso 7 la sua abitazione. La costanza e reiterazione ELle dichiarazioni EL D'CO sono solo apparenti e comunque esiste una interferenza fattuale e logica tra le dichiarazioni accusatorie a carico L'AB e quelle a carico EL IN. La Corte di merito, nel valutare le propalazioni EL D'CO, ha anche omesso di considerare le dichiarazioni di MA LA, altro collaboratore di giustizia, il quale ha smentito il D'CO nella individuazione dei responsabili di altro duplice omicidio ai danni di tali IR e CE, mentre, in relazione al medesimo ELitto, ha confermato le dichiarazioni EL IR, che per la conoscenza EL fatti aveva anche in questo caso fatto riferimento al IN. Quanto alle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia OR IC, con l'atto di appello si era dedotto che la sua collaborazione era recente e doveva ancora essere vagliata, che egli aveva iniziato a collaborare dopo l'inizio EL processo a carico EL IZ, cosicché la valutazione ELla sua attendibilità doveva essere particolarmente rigorosa ed approfondita, e che egli aveva fatto riferimento per la conoscenza dei fatti allo stesso RM D'CO ed a ZI MA, ormai deceduto. Sull'attendibilità EL IC la Corte di merito si è limitata ad affermare che la circostanza che il MA sia deceduto non vale a far ritenere il collaborante inattendibile, senza affrontare il problema relativo alla circolarità ELla prova. Avendo il IC appreso i fatti dal D'CO, le sue propalazioni non potevano valere a riscontrare le accuse di quest'ultimo. Non risultano applicati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Aquilina», secondo i quali la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini ELla prova ELla responsabilità penale L'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione ELla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e L'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri ELla specificità, ELla coerenza, ELla costanza, ELla spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici ELla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza ELle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti EL thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza ELle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica ELle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 8 Peraltro, il IC si era limitato ad affermare di avere appreso dal D'CO non che il IN aveva partecipato ALomicidio EL IZ, ma solo che, avendo il D'CO determinato lo spostamento EL cadavere, il IN avrebbe dovuto ringraziarlo, cosicché il IC conferma l'inattendibilità ELle dichiarazioni accusatorie EL D'CO, laddove quest'ultimo sostiene che il IN avrebbe partecipato ALomicidio. Il D'CO non ha mai riferito al IC di avere appreso dal IN EL suo coinvolgimento nel ELitto. Peraltro il D'CO non ha dichiarato ALautorità giudiziaria di avere spostato o fatto spostare il cadavere, cosicché non vi è coincidenza tra il propalato EL IC e quello EL D'CO. Con riferimento a quanto il IC avrebbe appreso da ZI MA, quest'ultimo avrebbe riferito al IC solo che in caso di ritrovamento EL cadavere EL IZ EN IN avrebbe rischiato l'arresto. Peraltro, la Corte di merito non ha in alcun modo valutato l'attendibilità EL MA, sebbene la difesa avesse offerto elementi a sostegno ELla sua non credibilità, o accertato quali fossero i rapporti tra quest'ultimo ed il IC. Relativamente alle conversazioni intercettate tra RM IN, zio di EN IN, e il nipote TO BÀ e RI AL, il primo si era limitato ad affermare che EN IN si preoccupava inutilmente circa un suo coinvolgimento nel ELitto, poiché il corpo EL IZ non era mai stato ritrovato e gli inquirenti non avrebbero mai potuto muovergli un'accusa di omicidio;
egli, nelle conversazioni, non aveva mai affermato che EN IN fosse realmente coinvolto nell'omicidio. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. Davino, il ricorrente si duole EL diniego ELle circostanze attenuanti generiche, motivato esclusivamente con un riferimento alla particolare gravità EL fatto e non considerando il lungo lasso di tempo trascorso dal ELitto, e L'applicazione L'aggravante ELla premeditazione, sostenendo che questa non emerge da alcun elemento di prova. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al primo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente si duole ELla contraddittorietà ELla motivazione in relazione a più questioni, a ciascuna ELle quali è dedicato un paragrafo EL più ampio motivo. 2.4.1. Nel primo paragrafo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ELla motivazione laddove non vengono utilizzati a carico L'AB gli indizi emersi dalle dichiarazioni rese dai parenti ELla vittima, dal IN e dALAB ed acquisiti nella prima indagine avviata e poi archiviata e vengono utilizzati i medesimi indizi a carico EL IN, sebbene anche quest'ultimo fosse stato sottoposto alle indagini poi archiviate. 2.4.2. Nel secondo paragrafo si eccepisce la inutilizzabilità, ex art. 63 cod. 9 proc. pen., ELle dichiarazioni rese da EN IN il 9 aprile 1990 quale persona informata sui fatti, con le quali egli rende una versione dei propri spostamenti contrastante con quella di NI AB. 2.4.3. Nel terzo paragrafo si evidenzia che le dichiarazioni EL collaboratore di giustizia SI IR contrastano con quelle di ZI AC e sono smentite da quelle di RM D'CO. SI IR ha dichiarato di avere appreso L'omicidio di SE IZ da LI RC, deceduto, e poi da TO IN, appartenente ad un sodalizio criminale opposto al suo, ma suo confidente. Il IN gli aveva riferito che il IZ era stato ucciso perché autore, unitamente a ZI AC e a RI FA, di un furto di pneumatici ai danni di una impresa protetta dal gruppo criminale EL IN;
secondo quanto affermato da quest'ultimo, il IZ era stato prelevato da NI AB, che lo aveva condotto da EN IN e quindi i tre si sarebbero diretti in località Gala, ove erano attesi da PE OT, OR OT, TO RE e lo stesso TO IN, oltre ad altri soggetti;
il IR ha affermato che forse il IN gli aveva riferito che prima di essere ucciso il IZ aveva avuto un confronto con ZI AC nello stesso posto in cui era stato commesso l'omicidio. Secondo RM D'CO, il IN non aveva partecipato ALomicidio. Inoltre, il racconto EL IN era contraddetto dalle dichiarazioni EL AC. Il ricorrente non mette in dubbio l'attendibilità di entrambi i collaboratori di giustizia, il IR ed il AC, che hanno beneficiato L'attenuante ELla collaborazione con sentenza passata in giudicato, ma sostiene che le confidenze effettuate dal IN sono inattendibili, come accertato e confermato nella sentenza qui impugnata (pag. 13), in relazione ALomicidio di GI AC. Risulta, quindi, illogica la motivazione ELla sentenza qui impugnata laddove afferma che le confidenze EL IN sono attendibili. La motivazione, aggiunge il ricorrente, è illogica anche laddove si afferma che ZI AC sarebbe inattendibile. La illogicità è conseguenza EL travisamento L'interrogatorio di ZI AC, avendo i Giudici EL merito ritenuto che egli, nell'interrogatorio EL 20 novembre 2019, avesse affermato di essersi trasferito in Liguria dopo la scomparsa EL IZ, mentre NZ SI, IE IZ e CE PA hanno riferito che egli era partito per la Liguria prima ELla scomparsa ELla vittima e dunque deve ritenersi che il confronto sia avvenuto prima EL giorno L'omicidio. In realtà il AC non ha precisato se egli fosse partito prima o dopo l'omicidio. È il Pubblico ministero che ha introdotto una circostanza di fatto mai 10 menzionata dal collaboratore di giustizia, ossia che quando egli comunicò al padre le sue preoccupazioni per il comportamento degli OF, il suo genitore lo mandò in Liguria «anche in considerazione ELla recente scomparsa EL IZ». Egli si era recato dALOF per acquistare un motore di un'autovettura dopo la scomparsa EL IZ e si era insospettito poiché, pur essendo possibile consegnargli immediatamente il motore da lui richiesto, era stato invitato a tornare nel pomeriggio;
su suggerimento di suo padre, si era definitivamente trasferito in Liguria, dove lavorava e disponeva di un'abitazione e dalla quale era solito scendere in Sicilia per poi risalire al Nord. Manifestamente illogica è quindi la affermazione L'inattendibilità EL AC per avere mentito, specie ove si consideri che NZ SI, IE IZ e CE PA hanno sostenuto che egli era partito prima L'omicidio. In ogni caso il AC ha espressamente negato di avere assistito ALomicidio e le sue dichiarazioni sono riscontrate proprio dai testi appena indicati, mentre il IN ha affermato che egli era presente. Costituisce, poi, una mera congettura l'affermazione EL Giudice di primo grado secondo la quale il AC avrebbe mentito per non far sapere ai parenti ELla vittima che il IZ era stato ucciso proprio in conseguenza ELla rivelazione da parte ELlo stesso AC, in occasione EL confronto, che la vittima aveva partecipato al furto degli pneumatici. Peraltro, una sua condotta menzognera sarebbe stata EL tutto irrazionale, perché avrebbe potuto mettere a rischio i risultati da lui ottenuti attraverso la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria. 2.4.4. Nel quarto paragrafo il ricorrente evidenzia che le dichiarazioni di RM D'CO restano prive di riscontro. OR IC ha affermato di avere appreso L'omicidio di SE IZ dallo stesso RM D'CO e da un soggetto deceduto ZI MA, cosicché le sue dichiarazioni, nella parte in cui si riferiscono allo stesso D'CO quale fonte di conoscenza, non possono valere come riscontro. In ogni caso, le dichiarazioni rese da RM D'CO non appaiono attendibili, poiché nelle sue iniziali dichiarazioni il collaborante aveva accusato il IN solo di occultamento di cadavere e solo successivamente lo aveva accusato di avere partecipato ALomicidio, con la conseguenza che le sue dichiarazioni non potevano ritenersi costanti;
nel corso EL tempo il collaborante ha modificato le fonti da cui avrebbe appreso le circostanze da lui riferite ed anche il ruolo da lui attribuito ALimputato. Neppure può pervenirsi ad un giudizio di attendibilità frazionata EL D'CO, poiché risulterebbero violati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Aquilina» sopra richiamata, in quanto non sono state spiegate le ragioni per le 11 quali il D'CO avrebbe falsamente o erroneamente accusato NI AB. Peraltro, il D'CO afferma di avere appreso ELla partecipazione EL IN e L'AB dallo stesso EN IN, il cui racconto, quindi, sarebbe da ritenere attendibile nella parte in cui incolpa se stesso ed inattendibile laddove accusa l'AB. Non può, quindi, ritenersi che non vi sia interferenza fattuale o logica tra le accuse che il D'CO rivolge ALAB e quelle a carico EL IN con la conseguenza che non è possibile una loro valutazione frazionata e comunque sulla mancanza di interferenza non vi è motivazione. Sussiste anche contrasto tra le dichiarazioni rese dal D'CO in data 3 dicembre 2020 e quelle precedenti. Nelle dichiarazioni EL 22 luglio 2014 il D'CO ha affermato che il IZ era stato prelevato dal IN presso la sua abitazione e poi condotto nel luogo ove era stato ucciso e che in occasione ELla conversazione ALinterno ELla jeep EN IN e PE IS, nel riferirsi ALomicidio, non avevano menzionato altri soggetti. Tali dichiarazioni sono smentite da quelle dei parenti ELla vittima, che hanno affermato che fu l'AB a prelevare il IZ e che egli non fu prelevato presso la sua abitazione, ma a casa di RI La CA. Nelle dichiarazioni EL 25 settembre 2020 il D'CO, dopo che gli sono state lette le sue precedenti dichiarazioni, afferma che il IN gli ha confidato di avere prelevato il IZ e di averlo portato a coloro che lo avrebbero ucciso, ribadendo di non sapere se l'AB abbia partecipato ALomicidio. Infine, il 3 dicembre 2020 il D'CO afferma che il IZ venne prelevato presso la sua abitazione dal IN e dALAB, ciascuno dei quali era a bordo di una motocicletta, e che gli stessi erano consapevoli di condurre la vittima dai suoi carnefici. Inoltre, il D'CO fornisce una causale L'omicidio, la guerra tra clan, diversa da quella indicata dal IR. La Corte di merito non ha spiegato perché, nonostante detti contrasti, il collaboratore di giustizia sarebbe comunque attendibile. Tali questioni erano state sollevate con l'atto di appello, ma la Corte di merito è rimasta silente. Dalle dichiarazioni EL 2014 emerge anche che la partecipazione L'IS ALomicidio non viene da quest'ultimo riferita al D'CO, ma è lo stesso collaborante che arriva ad affermarla sulla base di una deduzione logica, ossia che l'avere l'IS provveduto a spostare il corpo EL IZ per nasconderlo alle forze L'ordine stava necessariamente a significare che egli aveva partecipato ALomicidio, atteso che solo detta partecipazione poteva giustificare un suo interesse allo spostamento EL cadavere. Tale sua deduzione contrasta però con 12 l'affermazione di avere appreso già in precedenza, poco dopo l'omicidio, che il IN aveva preso parte, insieme ALAB, al ELitto. Infine, il ricorrente evidenzia che il D'CO, laddove aveva sostenuto di avere partecipato ALomicidio di IR e CE e durante il quale avrebbe ricevuto le confidenze EL IN, è stato smentito dal collaborante MA LA, che ha attribuito il duplice ELitto ad altri soggetti, senza menzionare il D'CO. Anche SI IR ha affermato di avere appreso dal IN che i mandanti EL duplice omicidio erano gli stessi soggetti indicati dALLA, tra i quali non era compreso il D'CO. 2.4.5. Nel quinto paragrafo il ricorrente affronta la questione relativa alle dichiarazioni rese da OR IC il 5 aprile 2023. Evidenzia che le sue dichiarazioni sono successive ALarresto L'imputato ed alla pubblicazione ELle notizie relative alle indagini. Inoltre, il IC riferisce di avere appreso da RM D'CO e ZI MA le circostanze relative ALomicidio;
di conseguenza, le sue dichiarazioni non possono fungere da riscontro a quelle EL D'CO; a tale proposito il ricorrente richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Aquilina» sopra richiamata, secondo la quale la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini ELla prova ELla responsabilità penale L'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione ELla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e L'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri ELla specificità, ELla coerenza, ELla costanza, ELla spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici ELla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza ELle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti EL thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza ELle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica ELle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U., n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Peraltro, il IC ha affermato di avere appreso dal D'CO solo che quest'ultimo aveva determinato lo spostamento EL cadavere EL IZ prima che venisse scoperto dALautorità giudiziaria e che il IN per tale spostamento avrebbe dovuto ringraziarlo. Il D'CO, invece, non ha dichiarato di avere disposto lo spostamento, ma solo che questo era stato attuato 13 direttamente dALIS e dal IN, il quale non aveva, quindi, alcun motivo di ringraziarlo. Tale divergenza trova causa nel fatto che le dichiarazioni EL D'CO erano state mal riportate dalla stampa, come emerge anche dalla copia di un quotidiano prodotto dalla difesa EL IN nel corso EL giudizio di primo grado, ed il IC si è limitato a fare proprio tale errore, ripetendolo nelle sue dichiarazioni ALautorità giudiziaria. Per affermare la veridicità ELle dichiarazioni EL IC, il Giudice di primo grado ha affermato che egli non si era fatto suggestionare dalle dichiarazioni EL D'CO riportate dalla stampa che accusavano anche NI AB, ma il Giudice non ha considerato che quando il IC è stato interrogato, l'AB era già stato scarcerato dal Tribunale EL riesame. Neppure la Corte di merito ha affrontato il tema L'attendibilità EL MA, fonte di riferimento EL IC. Risulta, anzi, che il MA aveva riferito al IC che il IN e l'AB avevano svolto un servizio di vigilanza armata in occasione EL matrimonio EL OT, venendo sul punto smentito dai verbali relativi ai servizi di osservazione, pedinamento e controllo svolti dalle forze L'ordine. 2.4.6. Nel sesto paragrafo, relativo alle conversazioni intercettate tra RM IN, zio di EN IN, e TO BÀ e RI AL, il ricorrente sostiene che si tratti di meri pettegolezzi non aventi valore probatorio;
né il Giudice di primo grado poteva dolersi ELla circostanza che RM IN non proclami la innocenza EL nipote. La stessa Corte di merito non attribuisce a tali conversazioni il valore di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.5. Con il quinto motivo, corrispondente al secondo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al rigetto EL motivo di appello con il quale si chiedeva l'esclusione L'aggravante ELla premeditazione. Si sottolinea che essa non emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia diversi dal D'CO, da ritenersi inattendibile in relazione a quanto riferito nel secondo e nel terzo verbale di interrogatorio;
anche il IN, fonte di conoscenza EL IR, è smentito dalle dichiarazioni EL AC. 2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al terzo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente si duole ELla carenza di motivazione in ordine alla estinzione per prescrizione EL reato associativo anche in relazione alla sua posizione;
il collaboratore NT LL ha affermato che il IN si era «messo da parte» già nel 2009 e non è smentito da alcuna prova contraria. 14 2.7. Con il settimo motivo, corrispondente al quarto motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, sul punto, si è limitata ad affermare che dagli atti non emerge alcun elemento utile ai fini ELla loro concessione, in tal modo omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il termine di durata ELle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro ELle notizie di reato, il nome ELla persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto ELla notizia di reato che EL nome ELla persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dALart. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale EL magistrato EL P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 EL 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). 2. La censura contenuta nel primo paragrafo EL quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole contraddittorietà ELla motivazione, per avere la Corte di assise di appello ritenuto probanti nei suoi confronti le sommarie informazioni rese dai parenti ELla vittima, valutandole invece inidonee a sostenere l'accusa nei confronti EL coimputato AB, è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello, al pari EL giudice di primo grado, ha ritenuto che le dichiarazioni dei parenti ELla vittima non fossero idonee, sia pure unite agli altri elementi di prova a carico L'AB, a giustificare una pronuncia di condanna in virtù ELla diversità ELla posizione L'AB rispetto a quella L'odierno ricorrente. Tale diversità trova causa, secondo i Giudici EL merito, nella inattendibilità ELle sole dichiarazioni rese dal D'CO in data 3 dicembre 2020, le sole in cui quest'ultimo accusa l'AB L'omicidio, e quindi nell'inidoneità ELle stesse a valere quale riscontro alle dichiarazioni di IR SI, mentre il D'CO sarebbe attendibile laddove, nelle propalazioni anteriori a quelle EL 3 dicembre 2020, avrebbe costantemente accusato il IN. Non è quindi ravvisabile alcuna illogicità o contraddizione, atteso che la 15 diversa valutazione ELle prove discende dalla ritenuta inattendibilità ELle sole dichiarazioni in cui il D'CO accusa l'AB. 3. È, invece, fondata la censura, contenuta nel secondo paragrafo EL quarto motivo, con la quale si deduce l'inutilizzabilità, ex art. 63 cod. proc. pen., ELle sommarie informazioni rese in data 9 aprile 1990 dALodierno ricorrente ai Carabinieri ELla Stazione di Barcellona. La Corte di merito, per rigettare l'appello di EN IN, ha utilizzato, quale elemento di natura indiziaria a suo carico (vedi pag. 28 ELla motivazione ELla sentenza di secondo grado), la «posizione ambigua assunta dal IN e dALAB» ed in particolare la «circostanza che essi abbiano reso ai Carabinieri, in sede di sommarie informazioni, versioni tra loro decisamente incompatibili in ordine ai loro movimenti nelle ultime ore in cui il IZ SE fu visto» (vedi pag. 30 ELla motivazione di secondo grado); la Corte di assise di appello afferma che i primi elementi di sospetto a carico L'AB e EL IN sono sorti proprio dalla contraddizione tra le versioni dei fatti da essi raccontate alla polizia giudiziaria. Ai sensi L'art. 53, comma 1, cod. proc. pen., se davanti ALautorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore di fiducia e le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate «contro la persona che le ha rese». Da tale ultimo inciso si ricava che le precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate contro altri soggetti imputati o indagati. Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui ALart. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5823 EL 26/11/2020, dep. 2021, NTro, Rv. 280640). L'art. 63, comma 2, cod, proc. pen. esclude, invece, che le precedenti dichiarazioni possano essere utilizzate contro soggetti diversi dal dichiarante se quest'ultimo avrebbe dovuto essere sentito sin dALinizio quale imputato o indagato, a prescindere dal dato formale ELla sua iscrizione nel registro degli indagati. Orbene, nel caso di specie, applicando i principi sopra esposti, deve concludersi che sono utilizzabili a carico di EN IN le dichiarazioni rese dal coimputato AB quando quest'ultimo è stato sentito quale persona 16 informata dei fatti, atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte di merito, ancora non erano emersi a carico di NI AB concreti indizi di reità. Del resto, neppure il ricorrente contesta tale conclusione, atteso che egli si duole, in realtà, L'utilizzazione contro se stesso ELle proprie dichiarazioni rese quale persona informata dei fatti. La Corte di assise di appello, onde affermare l'utilizzabilità a carico di EN IN ELle dichiarazioni da lui rese quando è stato sentito a sommarie informazioni, invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Lo Presti», secondo la quale, in virtù EL principio di conservazione degli atti e ELla regola, ad esso connessa, EL tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni EL soggetto che, al momento ELla deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 EL 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264482). La Corte di merito trascura di considerare che il precedente richiamato riguarda il valore probatorio di una deposizione testimoniale, ossia di una dichiarazione resa da un soggetto necessariamente terzo rispetto al soggetto a carico EL quale si vogliono utilizzare le dichiarazioni rese in qualità di testimone. Nel caso che ci occupa, invece, vengono in rilievo le dichiarazioni rese da un soggetto nel medesimo procedimento penale nell'ambito EL quale egli ha, in un momento successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state rese, assunto la qualità di indagato e poi di imputato. Il discrimine tra dichiarazioni rese agli inquirenti quando il dichiarante non aveva ancora assunto la posizione sostanziale di indagato e dichiarazioni rese in un momento successivo rileva solo ai fini L'utilizzabilità ELle propalazioni a carico dei terzi. L'utilizzabilità ELle dichiarazioni rese dALindagato nell'ambito EL procedimento in un momento anteriore ALassunzione sostanziale di tale qualità è disciplinata dal comma 1 L'art. 63 cod. proc. pen. che esclude che tali dichiarazioni possano essere utilizzate a carico EL medesimo indagato. Tale disposizione, peraltro, non limita la inutilizzabilità a carico L'indagato dichiarante alle sole dichiarazioni autoindizianti che valgono a far sorgere, per gli inquirenti, l'obbligo di avvisare l'indagato che potranno essere avviate indagini nei suoi confronti e di invitarlo a nominare un difensore, ma ha ad oggetto tutte le dichiarazioni anteriori. Essa costituisce attuazione EL generale principio nemo tenetur se detegere, in forza EL quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie. 17 Né può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 EL 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642), ma la disposizione appena citata disciplina le dichiarazioni spontanee rese dALimputato o dIALindagato, mentre nel caso di specie, sulla base ELla motivazione rese dalla Corte di merito, EN IN, quando è stato sentito dai Carabinieri, non aveva ancora assunto, né formalmente né sostanzialmente, la veste di indagato e comunque deve trattarsi di dichiarazioni spontanee, non potendo l'indagato, in applicazione EL principio sopra indicato, essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, mentre nel caso in esame EN IN ha reso dichiarazioni quale persona informata dei fatti su sollecitazione dei Carabinieri, che lo avevano convocato presso i propri uffici per rivolgergli le domande sulle circostanze di loro interesse. L'inutilizzabilità a carico di EN IN ELle dichiarazioni da lui rese quale persona informata dei fatti alla polizia giudiziaria non avrebbe consentito alla Corte di assise di appello di affermare che vi fosse un contrasto tra la sua versione dei fatti e quella, pienamente utilizzabile, riferita da NI AB, atteso che a tal fine è necessario operare un raffronto tra il contenuto ELle dichiarazioni rese da EN IN e quello ELle sommarie informazioni testimoniali di NI AB, che è invece precluso a causa L'inutilizzabilità ELle prime. Ne deriva che le dichiarazioni rese da EN IN sono assolutamente inutilizzabili a carico EL predetto e che il contrasto tra le versioni rese dai due imputati nel corso ELle indagini non può essere utilizzato quale indizio utile a riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 4. Il secondo motivo di ricorso e le censure contenute nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto paragrafo EL quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, perché tutti diretti a mettere in evidenza la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione ELla sentenza di secondo grado in ordine ALaffermazione ELla penale responsabilità EL ricorrente per il ELitto di concorso in omicidio, sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 4.1. Secondo la motivazione ELla sentenza di primo grado, la prova ELla responsabilità di EN IN dovrebbe ricavarsi dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia SI IR, che a sua volta, per la conoscenza 18 dei fatti si riferisce a LI RC e ad TO IN, che apparteneva alla cosca dei Barcellonesi„ contrapposta a quella EL IR, ma era solito confidarsi con quest'ultimo su quanto avveniva ALinterno EL suo clan. Secondo quanto riportato dal collaborante IR, LI RC gli aveva riferito che SE() IZ era stato ucciso dai «barcellonesi», perché, unitamente a ZI AC e a RI FA, aveva commesso il furto di un camion carico di pneumatici ai danni ELla impresa gestita dai fratelli TI. Successivamente il IR aveva ricevuto informazioni sull'omicidio anche da TO IN, che, oltre a confermargli la causale EL ELitto, aveva aggiunto di avere preso parte ALomicidio, raccontandogli ulteriori dettagli. SE IZ era stato prelevato a casa di un suo compare, presso il quale si trovava unitamente alla famiglia, da tale AB, un affiliato alla famiglia dei barcellonesi, su incarico di PE OT, il capo dei barcellonesi;
i due si erano poi recati da EN IN e i tre si erano recati in Contrada Gala di Barcellona, ove erano attesi da PE OT, OR OT, TO RE, dallo stesso IN e da altri soggetti. Al IZ era stato, quindi, contestato il furto degli pneumatici e sebbene egli avesse negato l'addebito, era stato comunque ucciso poiché coloro che lo avevano atteso in quel luogo per ucciderlo già sapevano con certezza ELla sua partecipazione al furto, che gli era stata confermata da ZI AC, che si era salvato affermando che egli non era a conoscenza ELla circostanza che i fratelli TI godessero ELla protezione ELla famiglia mafiosa. Il IR, afferma la sentenza di primo grado, ha anche aggiunto di ricordare, sia pure non in modo «chiaro», che il IN gli aveva riferito che il IZ era stato sottoposto ad un vero e proprio confronto con il AC sul luogo L'omicidio; in seguito, anche RI FA aveva subito la stessa sorte EL IZ. Già nel corso EL giudizio di primo grado la difesa EL ricorrente aveva evidenziato che il racconto EL IN, riportato dal IR, si poneva in contrasto con le dichiarazioni di ZI AC, anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, l'attendibilità EL quale era stata accertata in numerosi processi. Nella sentenza di primo grado si legge che il AC ha spiegato che egli, unitamente a SE IZ, EN IN e a NI AB, era solito commettere rapine per conto ELla famiglia mafiosa e che nel 1990 aveva saputo che SE IZ era cercato dai suoi familiari;
egli non aveva chiesto se la scomparsa EL IZ fosse ascrivibile al clan dei barcellonesi, ma un episodio aveva destato in lui forte preoccupazione e lo aveva indotto ad allontanarsi da Barcellona. Una mattina, avendo la necessità di acquistare un 19 motore usato per un'automobile, aveva contattato OR OF, titolare di un'impresa di autodemolizioni e appartenente alla famiglia mafiosa, il quale aveva affermato di avere la disponibilità EL pezzo di ricambio, ma di poterglielo consegnare solo nel pomeriggio ELlo stesso giorno;
tale comportamento aveva allertato il AC che aveva confidato i suoi timori a suo padre, il quale, atteso che anche SE IZ era scomparso, gli aveva consigliato di recarsi a Rapallo, dove la sua famiglia già disponeva di un'abitazione. Egli aveva accolto il consiglio, trasferendosi a Rapallo e facendo ritorno di tanto in tanto a Terme Vigliatore. Aveva in seguito appreso dai sodali OR Di SA e Giovanni Rao, che l'avevano invitato a non interessarsi ELla vicenda, che l'omicidio trovava causa nella relazione allacciata da SE IZ con la moglie di IO BE, altro esponente EL clan dei barcellonesi. Mentre il IN colloca ZI AC sul luogo L'omicidio di SE IZ e riferisce, sia pure in modo non certo, di un confronto tra ZI AC e a vittima prima che questa venisse soppressa, ZI AC esclude la verità di tali circostanze. Il Giudice di primo grado, nel tentativo di rendere compatibili le propalazioni EL IR con quelle EL AC, dapprima colloca il confronto tra in un momento anteriore ma prossimo alla esecuzione EL ELitto, ma il contrasto rimane, poiché il Sirac:usa non parla affatto EL confronto e sostiene di non avere in alcun modo preso parte al ELitto, essendo venuto a conoscenza ELla scomparsa di SE IZ solo dopo che i suoi parenti avevano iniziato a cercarlo, e poi, consapevole L'incompatibilità tra le propalazioni dei due collaboratori, arriva a sostenere che ZI AC era stato reticente, in quanto intenzionato a celare ai parenti ELla vittima, di cui era intimo amico, di averlo incolpato EL furto cagionandone indirettamente la morte. Tale conclusione sarebbe avvalorata dalle dichiarazioni di NZ SI, compagna di SE IZ, la quale ha segnalato che ZI AC si era allontanato da Barcellona già da prima ELla sparizione ELla vittima e neppure si era fatto sentire con i suoi parenti, pur essendo stato da loro informato ELla sua scomparsa. Con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto che la falsità EL racconto che TO IN aveva riportato a SI IR emergeva chiaramente dalle dichiarazioni di ZI AC, la cui credibilità risultava ormai verificata ALesito di numerosi processi avviati a seguito ELla sua collaborazione e che, in ogni caso, dal racconto EL IN riferito da SI IR emergeva con chiarezza che il primo gli aveva dato per certa la circostanza che il AC fosse stato presente sul luogo ove SE IZ era stato ucciso e che l'omicidio era stato eseguito subito dopo il 20 confronto, mentre il Giudice di primo grado aveva travisato le dichiarazioni EL IR. Con il suo gravame l'odierno ricorrente aveva anche evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, le dichiarazioni rese dai parenti ELla vittima si ponevano anch'esse in contrasto con il racconto EL IN, atteso che secondo costoro il AC si era allontanato da Barcellona già da prima ELla scomparsa EL loro congiunto, mentre per il IN e secondo la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado il confronto tra la vittima ed il AC si collocherebbe in un momento anteriore ma prossimo alla scomparsa EL IZ. La Corte di merito, ribadendo il contenuto ELla motivazione ELla sentenza di primo grado, ha affermato che anche il IR era un collaborante di provata affidabilità (mentre l'appellante non aveva contestato la attendibilità EL collaborante, ma quella ELla sua fonte, il IN, segnalando anche che le confidenze rese da quest'ultimo al IR erano state smentite da EL RU che, avendo partecipato ALomicidio di GI AC, aveva negato la partecipazione al ELitto, quale esecutore, di PE OT, affermata invece dal IN) e che in relazione ALomicidio di SE IZ le dichiarazioni di ZI AC erano contraddette da quelle dei parenti ELla vittima, che avevano affermato che egli si era allontanato già prima ELla scomparsa EL suo amico, ma non ha affrontato le censure formulate con l'atto di appello con le quali si sosteneva che, secondo il racconto reso dal IN al IR, ZI AC era stato presente ALomicidio, avvenuto subito dopo il confronto, e che non era verosimile che questo fosse avvenuto a distanza di molto tempo dal confronto. Peraltro, laddove il Giudice di primo grado afferma che il contrasto tra il racconto EL IN e quello EL AC andrebbe risolto facendo prevalere il primo, egli sostiene che tale conclusione troverebbe giustificazione nell'esigenza EL AC di nascondere ai parenti ELla vittima la sua responsabilità morale per la soppressione EL loro congiunto, responsabilità che dovrebbe ricavarsi proprio dalla partecipazione EL AC a detto confronto che è invece un dato non accertato, in quanto viene riferito esclusivamente dal IN, la cui credibilità è da dimostrare. Peraltro, come osservato dal ricorrente, la credibilità EL IN non può logicamente trovare riscontro nelle dichiarazioni dei parenti ELla vittima, atteso che NZ SI, sentita in data 30 aprile 1990, afferma che ZI AC si era allontanato da Barcellona già diversi mesi prima;
la scomparsa di SE IZ è avvenuta in data 8 aprile 1990, cosicché se, come evidenziato dai giudici EL merito, il AC si era allontanato già diversi mesi prima dal territorio di Barcellona, egli non solo non poteva essere stato presente al 21 momento L'omicidio, ma neppure poteva aver preso parte al confronto che il Giudice di primo grado colloca temporalmente in un momento anteriore ma prossimo alla soppressione EL IZ. Paradossalmente, proprio le dichiarazioni dei parenti ELla vittima valgono a riscontrare quelle EL AC, laddove quest'ultimo nega di avere assistito ALomicidio o di avere partecipato, nella sua imminenza, ad un confronto con la vittima. Né in questa sede può essere invocata un'efficacia vincolante ELla sentenza di questa Corte di cassazione che ha deciso a seguito di ricorso di EN IN avverso il provvedimento EL Tribunale EL riesame che ha confermato l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare personale. La precedente sentenza di questa Corte di cassazione che è intervenuta nel corso EL procedimento è stata emesse a seguito di impugnazione di ordinanza EL Tribunale EL riesame, ossia in una fase diversa da quella EL giudizio, cosicché essa non poteva vincolare il Giudice L'udienza preliminare prima e la Corte di assise di appello poi ALapplicazione di alcun principio di diritto. L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione EL materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata ELla Corte di cassazione sussiste, ai sensi L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., solo per il giudice EL rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi ELlo stesso (Sez. 3, n. 23052 EL 23/04/2013, S., Rv. 256170, che ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito ELla motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale EL Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento ELla misura;
vedi pure Sez. 1, n. 18215 EL 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527). Peraltro, mentre ai fini ELla conferma EL provvedimento cautelare personale è sufficiente che ricorrano gravi indizi di colpevolezza, ai fini ELla condanna è richiesta la prova ELla penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, ossia la applicazione di un canone di valutazione probatoria ben più rigoroso. Né l'obiezione sollevata dalla difesa EL ricorrente, che ha segnalato che in altro processo per l'omicidio di GI AC il racconto EL IN è risultato EL tutto smentito da quello EL collaborante RU EL, che ha escluso la partecipazione di PE OT quale esecutore, può essere superata facendo riferimento alla comprovata attendibilità di SI IR, poiché in questa sede non rileva l'attendibilità di quest'ultimo, ma quella ELla sua fonte di riferimento. 22 I giudici EL merito avrebbero dovuto valutare anche la attendibilità di TO IN, in applicazione EL principio affermato dalla sentenza ELle Sezioni Unite «Aquilina», secondo la quale è necessario che siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici ELla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo (Sez. U, n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141). Sul punto la Corte di merito si è limitata ad affermare che non sono emerse ragioni per le quali il IN avrebbe dovuto mentire a SI IR, omettendo di motivare, come si è già detto, in ordine alla inattendibilità, dedotta dal ricorrente sulla base L'esito EL processo «Mare Nostrum», ELle dichiarazioni rese dal IN al IR in ordine alla partecipazione di PE OT ALomicidio di GI AC. 4.2. La Corte di assise di appello, confermando il ragionamento già esplicitato dal Giudic:e di primo grado, ha ritenuto di accordare prevalenza al racconto EL IN, riportato dal IR, anche perché ritenuto riscontrato, quanto alla partecipazione di EN IN, dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia RM D'CO. Dalla sentenza di primo grado emerge che quest'ultimo ha reso dichiarazioni sul ELitto in tre diverse occasioni e precisamente in data 22 luglio 2014, in data 25 settembre 2020 ed in data 3 dicembre 2020. In data 22 luglio 2014, nel periodo di centottanta giorni dALinizio ELla sua collaborazione, RM D'CO ha riferito che l'omicidio fu argomento di conversazione mentre egli era con PE IS, OR Di SA e EN IN a bordo EL fuoristrada di quest'ultimo, subito dopo la consumazione EL duplice omicidio, avvenuto il 21 gennaio 1992, ai danni di TO IR e PE CE presso il cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto. In tale occasione il D'CO avrebbe rivolto allo IS, con tono canzonatorio, la frase «ti scanti pure dei morti ora!», perché l'IS si era rifiutato di frugare nelle tasche dei pantaloni dei cadaveri per trovare le chiavi ELle loro automobili onde sportarle e poi bruciarle;
l'IS aveva replicato affermando di avere dimostrato il proprio coraggio quando, dopo che i Carabinieri avevano trovato, in data 7 agosto 1991, quattro cadaveri sotterrati in località Migliardo, non aveva esitato a recarsi sul luogo per spostare il cadavere EL IZ, che era stato sepolto nella stessa località, onde evitare che fosse rinvenuto e che EN IN venisse arrestato quale responsabile;
era allora intervenuto nella discussione EN IN, che aveva confermato che il cadavere era stato spostato «sennò mi attaccavano». Entrambi i Giudici di merito affermano che dalla conversazione emerge che EN IN ha confermato sia lo spostamento EL cadavere, sia la sua partecipazione ALomicidio di SE IZ. 23 Il D'CO ha spiegato la frase «sennò mi attaccavano» da lui attribuita a EN IN affermando che poiché era stato lui a prelevare il IZ dalla sua abitazione e portarlo nel luogo ove era stato ucciso, il ritrovamento EL cadavere avrebbe consentito agli inquirenti di procedere nei suoi confronti per il reato di omicidio;
tuttavia, ha cura di precisare il Giudice di primo grado, questa è una spiegazione che non gli è stata riferita dai suoi compagni di viaggio, ma è stata elaborata dal D'CO sulla base ELle informazioni di cui egli disponeva. Il movente L'omicidio EL IZ viene dal D'CO ricondotto alla guerra in corso tra gli esponenti EL gruppo criminale capeggiato da RI FA, suocero di SI IR, e la famiglia dei barcellonesi ed alla circostanza che egli fosse da questi, sia pure erroneamente, ritenuto, assieme a ZI AC, un «chiofaliano». Nel corso ELle dichiarazioni rese da RM D'CO il 25 settembre 2020 il collaborante si limita ad affermare di non ricordare che NI AB avesse avuto un ruolo nell'omicidio di SE IZ. Tuttavia, in data :3 dicembre 2020, appena pochi mesi dopo il secondo interrogatorio, RM D'CO afferma che gli sono affiorati alla mente alcuni ricordi di cui si era dimenticato in occasione L'interrogatorio EL 22 luglio 2014. Più specificamente, ha dichiarato il D'CO di essere assolutamente certo che, sia nell'immediatezza L'omicidio, sia in occasione ELla conversazione avvenuta immediatamente dopo il duplice omicidio avvenuto il 21 gennaio 1992, EN IN aveva riferito c:he SE IZ era stato prelevato presso la sua abitazione dallo stesso IN e da NI AB a bordo di due motociclette Yamaha ed entrambi lo avevano condotto nel luogo ove era stato ucciso ed entrambi sapevano, in tale frangente, che il IZ sarebbe stato poi ucciso. I Giudici EL merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal D'CO in data 3 dicembre 2020 — in quanto nettamente contrastanti sia con le precedenti dichiarazioni ELlo stesso collaboratore di giustizia, sia con le dichiarazioni, ritenute assolutamente attendibili, dei parenti ELla vittima, che hanno riferito che la vittima venne prelevato esclusivamente da NI AB —, ma hanno ritenuto pienamente attendibili le altre, affermando di applicare i canoni ermeneutici in tema di valutazione frazionata. Tuttavia, la Corte di merito, per affermare che, sulla base dei criteri in tema di valutazione frazionata, le dichiarazioni EL D'CO anteriori a quelle EL 3 dicembre 2020 possono essere ritenute pienamente attendibili, si è limitata a richiamare le argomentazioni in proposito addotte dal Giudice di primo grado e a segnalare che le stesse erano state avallate anche da questa Corte di cassazione con la sentenza emessa in data 20 luglio 2023, emessa nell'ambito EL 24 procedimento relativo alla posizione cautelare EL IN. Occorre, allora, ribadire, anche a tale proposito, che l'obbligo di uniformarsi, nella valutazione EL materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata ELla Corte di cassazione sussiste, ai sensi L'art. 627, comma 3, cod. proc pen., solo per il giudice EL rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi ELlo stesso (Sez. 3, n. 23052 EL 23/04/2013, S., Rv. 256170) e che in questa sede non si tratta di valutare la mera sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma di accertare la responsabilità L'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, la Corte di merito, come segnalato dal ricorrente, avrebbe dovuto valutare se le palesi incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese da RM D'CO in data 3 dicembre 2020 fossero tali da compromettere la complessiva credibilità EL collaborante in ordine alla posizione di EN IN, da valutarsi sulla base ELla precisione, coerenza, costanza e spontaneità ELle dichiarazioni, a prescindere dalla presenza di eventuali riscontri alle stesse, atteso che i riscontri possono rilevare solo laddove sia stata accertata la intrinseca attendibilil:à EL dichiarante. Difatti, anche ai soli fini L'applicazione di misure cautelari, ai fini di una corretta valutazione ELla chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo, verificare l'attendibilità soggettiva EL dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima ELla sua risoluzione alla confessione ed ALaccusa dei complici;
in secondo luogo, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche ELle dichiarazioni EL chiamante, secondo i criteri ELla precisione, coerenza, costanza, spontaneità ELle medesime, rapportate ALoggetto ELle stesse in relazione ALaccusa rivolta al chiamato in correità; infine, passare, in applicazione EL disposto L'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ALesame ELle circostanze costituenti il riscontro esterno alle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia (Sez. 1, n. 1647 EL 17/03/1995, Barbetta, Rv. 201168). Inoltre, la valul:azione frazionata ELle dichiarazioni accusatorie rese dalla medesima persona è possibile a condizione, da un lato, che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte EL narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti EL racconto e, dALaltro, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità EL dichiarante (Sez. 6 n. 35327 EL 18/07/2013, Rv. 256097; Sez. 6 n. 6221 EL 20/04/2005; Rv. 233095). Ne deriva che la motivazione in proposito fornita dalla Corte di assise di 25 appello appare carente. Neppure la Corte di merito'ha dato risposta ai rilievi formulati con l'atto di appello in ordine alle dichiarazioni EL collaboratore MA LA. Nell'atto di appello si segnalava che questo collaborante avrebbe riferito che l'omicidio era stato commesso da PE OT, EN Galea, NT TT e AL Fichera, senza riferire ELla partecipazione EL D'CO, e che SI IR ha riferito di avere appreso da TO IN che i mandanti L'omicidio erano i fratelli OT, i fratelli OF, i fratelli ER ed EN RE;
si sosteneva che poiché i due collaboranti non riferivano ELla partecipazione EL D'CO al ELitto, quest'ultimo doveva ritenersi inattendibile oppure doveva ritenersi che il IN avesse mentito al IR e pertanto anche quanto da lui portato a conoscenza EL IR relativamente ALomicidio di SE IZ non fosse credibile. Anche in ordine a tale censura la Corte di assise di appello omette di pronunciarsi. 4.3. Le suddette carenze motivazionali sono sufficienti da sole a rendere il ragionamento logico-giuridico illustrato dalla Corte di merito nella motivazione ELla sentenza impugnata inidoneo a sorreggere la affermazione ELla penale responsabilità di EN IN in ordine al capo relativo ALomicidio di SE IZ. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione a tale capo con rinvio ad altra sezione ELla Corte di assise di IN, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private ELle spese processuali relative al giudizio di legittimità. Le altre censure e gli altri motivi di ricorso attinenti a tale capo restano assorbiti, incluso il settimo motivo, relativo al diniego ELle attenuanti generiche. 5. È, invece, manifestamente infondato il sesto motivo. La Corte di assise di appello ha spiegato che risulta accertato che EN IN ha preso parte ALassociazione di tipo mafioso almeno sino al febbraio 2009, mentre per NI AB l'appartenenza risulta dimostrata solo fino al tentato omicidio di IE NÉ, avvenuto nel novembre EL 2001 Conseguentemente, non solo per i due imputati il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere da momenti diversi, ma poiché la condotta di EN IN si è protratta sino al 2009, soltanto nei suoi confronti è applicabile, per le ragioni già esplicitate nella sentenza qui impugnata, la più grave cornice edittale introdotta a a seguito ELla entrata in vigore ELla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha pure modificato l'ultimo comma L'art. 160 cod. pen. escludendo l'applicazione EL limite massimo di cui ALultimo comma L'art. 161 cod. pen. 26 ai reati di cui ALart. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. peri., tra i quali vi è appunto il ELitto di cui ALart. 416-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ELitto di omicidio volontario, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale PE Riccardi, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito il difensore ELle parti civili AR MÀ, CE IZ, IE IZ, IA IZ, IE IZ, NT RA IZ, avv. Fabio Repici, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso o, in subordine, il suo rigetto e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori EL ricorrente, avv.ti PE Lo Presti e Claudio Davino, che hanno insistito per l'accoglimento EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di IN ha parzialmente riformato la sentenza EL 24 maggio 2023 EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di IN che, ALesito EL giudizio Penale Sent. Sez. 5 Num. 1680 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 15/10/2024 abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NI AB e di EN IN per il ELitto di cui ALart. 416-bis cod. pen., per avere partecipato dal 1989 ALassociazione di tipo mafioso denominata Cosa nostra e nello specifico alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, operante sul versante tirrenico ELla Provincia di IN, con l'aggravante L'essere l'associazione armata, e la responsabilità EL solo EN IN per il ELitto di concorso in omicidio ai danni di SE IZ, con l'aggravante ELla premeditazione, ed aveva condannato entrambi alle pene ritenute di giustizia ed il solo IN al risarcimento EL danno, da liquidarsi separatamente, in favore dei parenti ELla vittima, costituitisi parte civile;
il Giudice per le indagini preliminari aveva, invece, CI NI AB dALimputazione di concorso in omicidio per non aver commesso il fatto. Più precisamente, la Corte di assise di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI AB per il reato associativo perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso EN IN, a mezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha presentato un autonomo atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sette motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo L'atto sottoscritto dALavv. Davino, lamenta, ai sensi L'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inutilizzabilità degli atti di indagine, in quanto, sebbene le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI IR e RM D'CO fossero a conoscenza ELla pubblica accusa sin dal 2014 e da essa emergessero elementi di reità a carico L'imputato, la Procura ELla Repubblica aveva omesso di iscrivere il nome EL IN nel registro degli indagati ed aveva più volte disposto la archiviazione EL procedimento a carico di ignoti e la sua riapertura;
in tal modo la Procura ELla Repubblica aveva eluso le disposizioni relative al termine massimo di durata ELle indagini preliminari, avendo proceduto alla iscrizione EL IN nel registro degli indagati solo in data 8 agosto 2020 senza richiedere al giudice competente la autorizzazione alla riapertura ELle indagini, cosicché gli atti di indagine svolti dovevano ritenersi in utilizza bili. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo L'atto sottoscritto dALavv. Davino, il ricorrente denuncia la mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione. Sostiene che la Corte di assise di appello si sarebbe limitata a richiamarsi alla motivazione ELla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure 2 formulate nell'atto di appello, cosicché la motivazione risulta meramente apparente, mancando un nucleo essenziale di argomentazione dal quale possa desumersi che il Giudice di appello, esaminate le censure, abbia fatto proprie le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado. Tale carenza sarebbe evidente soprattutto con riguardo alla attendibilità ELle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SI IR e RM D'CO in relazione alla specifica posizione L'imputato. In particolare, la valutazione EL compendio probatorio risulterebbe errata e comunque illogica. Con l'atto di appello era stato segnalato che la convergenza ELle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia era la conseguenza ELla genericità ELle loro propalazioni e che i dichiaranti erano inattendibili e le conversazioni intercettate irrilevanti, ma il Giudice di secondo grado non si è confrontato con tali censure, rigettate sulla base di ragionamenti apodittici e privi di logica. In particolare, nell'appello si era sostenuto che il collaboratore IR, che per la conoscenza dei fatti aveva fatto riferimento ad TO IN, sarebbe stato tratto in inganno da quest'ultimo, come dimostrato dalla circostanza che il collaboratore ZI AC — che secondo il racconto EL IN avrebbe, in occasione di un confronto con SE IZ avvenuto poco prima L'omicidio, indicato quest'ultimo ai membri ELla famiglia mafiosa dei barcellonesi come colui che, insieme allo stesso AC ed a RI FA, aveva realizzato un furto ai danni di una società protetta dal sodalizio mafioso, dando causa alla reazione di quest'ultimo e quindi alla soppressione EL IZ e di RI FA — aveva negato di essere a conoscenza ELle motivazioni L'omicidio e di avere appreso solo molto tempo dopo che SE IZ era stato ucciso perché aveva avviato una relazione con la moglie di un esponente di tale sodalizio. Sul punto la Corte di assise di appello — oltre ad affermare di condividere il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che aveva sostenuto che il AC era stato reticente sull'omicidio in quanto non voleva far conoscere ai parenti ELla vittima che la rivelazione, da parte sua, ELla partecipazione EL IZ al furto era stata la causa ELla morte EL loro congiunto — ha svolto ulteriori considerazioni, testualmente riportate nel suo atto di impugnazione dal ricorrente, che sostiene che diversi sono i rilievi difensivi trascurati dalla Corte di merito. Con l'appello era stato evidenziato, in particolare, che mentre il Giudice di primo grado aveva attestato in motivazione che il IR avrebbe affermato in forma dubitativa, sia nel verbale EL 12 maggio 1995, sia in quello EL 20 3 novembre 2019, che il confronto tra la vittima ed il AC era avvenuto sul posto L'omicidio e solo poco prima di questo, in realtà i dubbi erano stati espressi dal collaborante solo in occasione EL verbale EL 12 maggio 1995 e solo in relazione al confronto, non in relazione alla presenza EL AC sul posto in occasione L'omicidio, commesso alla presenza EL IN, che era la fonte ELla conoscenza EL IR. Permane, quindi, un insanabile contrasto tra le dichiarazioni di ZI AC, che ha negato la sua presenza in occasione L'omicidio, e quelle EL IR. Dal tenore EL verbale EL 20 novembre 2020 emerge che il IR afferma in modo sicuro di avere appreso dal IN ELla presenza EL AC ALomicidio, anche se poi il IN afferma di non avere un ricordo chiaro, senza tuttavia specificare quale fosse l'oggetto di tale incertezza. Tuttavia, poi aggiungeva il collaborante di ricordare che il IN gli aveva riferito di un confronto operato in quella circostanza tra il IZ ed il AC. Tale ultima parte ELle propalazioni EL IR era stata EL tutto pretermessa dal Giudice di primo grado e la relativa doglianza, contenuta nell'atto di appello, era stata trascurata. Il AC, interrogato sulla sorte di SE IZ, aveva affermato di avere saputo che lo avevano fatto «scomparire», senza tuttavia indicare chi fosse stato l'autore L'omicidio e le sue modalità esecutive e quindi, in sostanza, aveva negato di sapere alcunché EL ELitto. Doveva, pertanto, ritenersi che le confidenze EL IN al IR fossero fallaci e quindi inattendibili, con la conseguenza che le stesse non potevano valere quale riscontro ELle dichiarazioni EL D'CO, costituendo esse l'unico riscontro individualizzante per queste ultime. Con l'atto si appello si era segnalato anche che il Giudice di primo grado, arrivando a sostenere che secondo il IR il confronto e l'omicidio fossero avvenuti in tempi diversi, aveva affermato, quanto ALattendibilità di ZI AC, che: 1) poiché il confronto non era avvenuto il giorno L'omicidio, il AC non aveva collegato il confronto con la morte EL IZ, il che conduce al travisamento ELle dichiarazioni EL IR che aveva affermato che il confronto era avvenuto lo stesso giorno L'omicidio; 2) che ZI AC ha mentito, negando di avere partecipato al confronto, poiché in occasione di quest'ultimo egli aveva attribuito la responsabilità EL furto al IZ, determinandone la morte ed aveva interesse a nascondere ai parenti ELla vittima la sua responsabilità morale per l'omicidio, stante il suo stretto rapporto con la vittima, ma questa ipotesi è puramente congetturale ed illogica, poiché il AC, dopo aver assistito ALomicidio, avrebbe potuto rivelare ai parenti ELla vittima l'accaduto, onde porre fine alla loro sofferenza;
peraltro, con l'atto di 4 appello si era evidenziato che detto interesse non poteva giustificare la protrazione, da parte di ZI AC, fino a ventinove anni dopo l'omicidio ELla sua condotta menzognera, che metteva a rischio i risultati ottenuti attraverso la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Inoltre, le dichiarazioni di ZI AC, riportate nella sentenza di primo grado, sono riscontrate da quelle di NZ SI, compagna EL IZ, la quale, oltre a ribadire la stretta amicizia di ZI AC con la vittima, ha riscontrato le dichiarazioni di quest'ultimo, laddove ha negato il confronto, affermando che il AC, al momento ELla sparizione EL Rizzotto, si era allontanato da Barcellona Pozzo di Gotto già da diversi mesi. Anche CE PA riscontra le dichiarazioni EL AC, affermando di non aver potuto parlare con quest'ultimo ELla scomparsa EL IZ perché il AC si era da tempo allontanato da Terme Vigliatore. Sulla base di tali ulteriori elementi di prova, risultano confermate le dichiarazioni EL AC e smentite quelle EL IN, riferite dal IR ALautorità giudiziaria, cosicché la motivazione risulta manifestamente illogica. Peraltro, la attendibilità di ZI AC è stata dichiarata con la sentenza cosiddetta «Gotha 6». A fronte di un contrasto tra due fonti parimenti attendibili, ossia AC ZI, che sarebbe stato presente al fatto, e SI IR, che riferisce circostanze apprese dal IN, doveva accordarsi preferenza al AC e ritenersi che il IN avesse mentito al IR. La Corte di merito ha risposto che SI IR aveva giovato L'attenuante ELla collaborazione, non considerando che nel caso di specie non è in discussione l'attendibilità EL IR, ma quella ELla sua fonte di conoscenza, ossia il IN. Inoltre, la Corte di assise di appello ha affermato che la difesa L'imputato non avrebbe fornito alcuna valida ragione in ordine alla menzogna riferita dal IN al IR, ma vi è la prova evidente ELla menzogna, sulla base ELle dichiarazioni rese da ZI AC, NZ SI e CE PA, e non è onere ELla difesa spiegarne le ragioni. La motivazione risulta illogica anche laddove le dichiarazioni EL IN non sono state ritenute veritiere per giungere alla condanna L'AB, che pure era stato indicato come presente ALomicidio ed è stato però assolto da tale imputazione, e sono state invece ritenute attendibili in relazione alla posizione EL AC, che è stato condannato. Le propalazioni di RM D'CO rimarrebbero, quindi, il solo elemento di prova a carico EL ricorrente, atteso che OR IC ha riferito quanto appreso dallo stesso RM D'CO e da fonte non verificabile, ossia il defunto 5 ZI MA. In ogni caso, le dichiarazioni EL D'CO sono inattendibili, atteso che non possono definirsi continue, costanti e coerenti, in quanto le sue dichiarazioni accusatorie emergono da un solo verbale di interrogatorio. Le dichiarazioni rese nel 2020, ossia a distanza di sei anni ELla sua collaborazione e di trenta anni dal fatto, sono inutilizzabili per le stesse ragioni per le quali la Corte di merito ha confermato l'assoluzione di NI AB, ossia la impossibilità di escludere interferenze esterne, considerati i periodi di libertà goduti dal D'CO, al quale, in occasione EL suo interrogatorio in data 25 settembre 2020, è stata data lettura EL verbale EL 22 luglio 2024, relativo al solo interrogatorio reso entro centottanta giorni dALinizio ELla sua collaborazione in cui egli ha parlato L'omicidio di SE IZ. Il D'CO, nel corso ELle sue propalazioni, ha pure modificato il ruolo assunto dal IN nell'omicidio, avendo dapprima affermato che l'imputato aveva prelevato il IZ presso la sua abitazione, risultando contraddetto dalle dichiarazioni rese dai familiari ELla vittima. Dal verbale EL 25 settembre 2020 risulta che il D'CO ha appreso dal IN che quest'ultimo aveva prelevato il IZ dalla sua abitazione, ma non sa riferire in ordine alla partecipazione L'AB al ELitto. Risentito il 3 dicembre 2020, egli ha affermato che il IN e l'AB erano entrambi andati a prelevare il IZ presso la sua abitazione con due motociclette, ELle quali ha specificato marca e moELlo, precisando che entrambi gli imputati erano ben consapevoli che il IZ sarebbe stato ucciso nel luogo dove lo stavano conducendo. Il D'CO modifica il momento in cui ha ricevuto dal IN le sue confidenze, aggiunge altri confidenti e fornisce una causale diversa da quella EL IR. Mentre in relazione alla posizione L'AB le dichiarazioni EL D'CO sono state ritenute inattendibili, le stesse sono state ritenute attendibili quanto alla posizione EL ricorrente. Il ricorrente richiama, quindi, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione L'attendibilità frazionata, evidenziando che: 1) le parti EL racconto ritenuto attendibile devono essere riscontrate;
2) non vi deve essere interferenza fattuale e logica tra la parte EL narrato ritenuto falso o inattendibile e le rimanenti parti EL racconto;
3) l'inattendibilità non deve essere talmente macroscopica da compromettere la stessa credibilità EL dichiarante;
4) deve essere fornita una puntuale spiegazione ELle ragioni per le quali la parte di narrazione che è risultata smentita non è idonea ad inficiare il giudizio positivo sulla credibilità EL dichiarante;
6) in caso di chiamata in reità de relato deve essere verificata anche l'attendibilità ELla fonte diretta. 6 Sostiene che la Corte di merito non ha rispettato alcuno di detti principi, omettendo di chiarire le ragioni per le quali il D'CO avrebbe erroneamente accusato NI AB, limitandosi a prendere in considerazione solo le dichiarazioni anteriori a quelle in cui il collaboratore di giustizia ha accusato il predetto ed in particolare quelle EL 22 luglio 2014 quando il D'CO era ancora detenuto;
i Giudici di merito, tuttavia, hanno omesso di spiegare le ragioni ELla inattendibile accusa rivolta ALAB, avvenuta sostenendo che era proprio EN IN colui che aveva raccontato al D'CO, subito dopo l'omicidio, ELla partecipazione L'AB al ELitto. I giudici EL merito non hanno spiegato perché l'inattendibilità L'accusa ALAB non interferirebbe con le accuse rivolte al IN, considerato che il D'CO si riferisce per la conoscenza dei fatti proprio al IN, che sarebbe quindi attendibile quando accusa se stesso ed inattendibile quando accusa l'AB. Risulta omessa la valutazione L'attendibilità di EN IN quale fonte di conoscenza di quanto dichiarato dal D'CO. Inoltre, risultano utilizzate solo le dichiarazioni rese dal D'CO il 22 luglio 2014 ed il 25 settembre 2020 e trascurate quelle EL 3 dicembre 2020, senza che venga chiarito perché l'inattendibilità di queste non sarebbe idonea a travolgere la credibilità EL collaborante e ELle altre parti EL suo racconto. Sul punto era svolta specifica censura con l'atto di appello. RM D'CO ha dichiarato in data 22 luglio 2014 che PE IS, mentre era con lui a bordo di una jeep di ritorno da un altro ELitto, aveva detto che quando, insieme ad altri, aveva trovato quattro cadaveri sepolti in un «cimitero» ELla 'ndrangheta, aveva dovuto spostare il corpo EL IZ, poiché, se lo avessero trovato, avrebbero arrestato EN IN che «era indagato in prima persona perché era quello che aveva preso IZ a casa e poi era scomparso» e che anche il IN, in tale circostanza, gli aveva confermato quanto affermato dALIS. Tale dichiarazione, segnala il ricorrente, risulta inattendibile, poiché contrasta con l'accertamento, contenuto nella stessa sentenza impugnata, che fu NI AB e non il IN che ebbe a prelevare il IZ e peraltro quest'ultimo venne prelevato non presso la sua abitazione, ma mentre si trovava a casa di RI La CA. Che l'IS avesse partecipato ALomicidio EL IZ era frutto di una deduzione logica EL D'CO, fondata sul rilievo che laddove egli non avesse partecipato ALomicidio, non avrebbe avuto interesse a spostarne il corpo, come si desume dalle dichiarazioni EL 22 luglio 2014. Nelle dichiarazioni EL D'CO EL 2020, invece, la partecipazione L'IS al ELitto si trasforma in certezza per il D'CO, che insiste nel sostenere che il IN prelevò il IZ presso 7 la sua abitazione. La costanza e reiterazione ELle dichiarazioni EL D'CO sono solo apparenti e comunque esiste una interferenza fattuale e logica tra le dichiarazioni accusatorie a carico L'AB e quelle a carico EL IN. La Corte di merito, nel valutare le propalazioni EL D'CO, ha anche omesso di considerare le dichiarazioni di MA LA, altro collaboratore di giustizia, il quale ha smentito il D'CO nella individuazione dei responsabili di altro duplice omicidio ai danni di tali IR e CE, mentre, in relazione al medesimo ELitto, ha confermato le dichiarazioni EL IR, che per la conoscenza EL fatti aveva anche in questo caso fatto riferimento al IN. Quanto alle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia OR IC, con l'atto di appello si era dedotto che la sua collaborazione era recente e doveva ancora essere vagliata, che egli aveva iniziato a collaborare dopo l'inizio EL processo a carico EL IZ, cosicché la valutazione ELla sua attendibilità doveva essere particolarmente rigorosa ed approfondita, e che egli aveva fatto riferimento per la conoscenza dei fatti allo stesso RM D'CO ed a ZI MA, ormai deceduto. Sull'attendibilità EL IC la Corte di merito si è limitata ad affermare che la circostanza che il MA sia deceduto non vale a far ritenere il collaborante inattendibile, senza affrontare il problema relativo alla circolarità ELla prova. Avendo il IC appreso i fatti dal D'CO, le sue propalazioni non potevano valere a riscontrare le accuse di quest'ultimo. Non risultano applicati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Aquilina», secondo i quali la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini ELla prova ELla responsabilità penale L'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione ELla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e L'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri ELla specificità, ELla coerenza, ELla costanza, ELla spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici ELla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza ELle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti EL thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza ELle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica ELle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 8 Peraltro, il IC si era limitato ad affermare di avere appreso dal D'CO non che il IN aveva partecipato ALomicidio EL IZ, ma solo che, avendo il D'CO determinato lo spostamento EL cadavere, il IN avrebbe dovuto ringraziarlo, cosicché il IC conferma l'inattendibilità ELle dichiarazioni accusatorie EL D'CO, laddove quest'ultimo sostiene che il IN avrebbe partecipato ALomicidio. Il D'CO non ha mai riferito al IC di avere appreso dal IN EL suo coinvolgimento nel ELitto. Peraltro il D'CO non ha dichiarato ALautorità giudiziaria di avere spostato o fatto spostare il cadavere, cosicché non vi è coincidenza tra il propalato EL IC e quello EL D'CO. Con riferimento a quanto il IC avrebbe appreso da ZI MA, quest'ultimo avrebbe riferito al IC solo che in caso di ritrovamento EL cadavere EL IZ EN IN avrebbe rischiato l'arresto. Peraltro, la Corte di merito non ha in alcun modo valutato l'attendibilità EL MA, sebbene la difesa avesse offerto elementi a sostegno ELla sua non credibilità, o accertato quali fossero i rapporti tra quest'ultimo ed il IC. Relativamente alle conversazioni intercettate tra RM IN, zio di EN IN, e il nipote TO BÀ e RI AL, il primo si era limitato ad affermare che EN IN si preoccupava inutilmente circa un suo coinvolgimento nel ELitto, poiché il corpo EL IZ non era mai stato ritrovato e gli inquirenti non avrebbero mai potuto muovergli un'accusa di omicidio;
egli, nelle conversazioni, non aveva mai affermato che EN IN fosse realmente coinvolto nell'omicidio. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. Davino, il ricorrente si duole EL diniego ELle circostanze attenuanti generiche, motivato esclusivamente con un riferimento alla particolare gravità EL fatto e non considerando il lungo lasso di tempo trascorso dal ELitto, e L'applicazione L'aggravante ELla premeditazione, sostenendo che questa non emerge da alcun elemento di prova. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al primo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente si duole ELla contraddittorietà ELla motivazione in relazione a più questioni, a ciascuna ELle quali è dedicato un paragrafo EL più ampio motivo. 2.4.1. Nel primo paragrafo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ELla motivazione laddove non vengono utilizzati a carico L'AB gli indizi emersi dalle dichiarazioni rese dai parenti ELla vittima, dal IN e dALAB ed acquisiti nella prima indagine avviata e poi archiviata e vengono utilizzati i medesimi indizi a carico EL IN, sebbene anche quest'ultimo fosse stato sottoposto alle indagini poi archiviate. 2.4.2. Nel secondo paragrafo si eccepisce la inutilizzabilità, ex art. 63 cod. 9 proc. pen., ELle dichiarazioni rese da EN IN il 9 aprile 1990 quale persona informata sui fatti, con le quali egli rende una versione dei propri spostamenti contrastante con quella di NI AB. 2.4.3. Nel terzo paragrafo si evidenzia che le dichiarazioni EL collaboratore di giustizia SI IR contrastano con quelle di ZI AC e sono smentite da quelle di RM D'CO. SI IR ha dichiarato di avere appreso L'omicidio di SE IZ da LI RC, deceduto, e poi da TO IN, appartenente ad un sodalizio criminale opposto al suo, ma suo confidente. Il IN gli aveva riferito che il IZ era stato ucciso perché autore, unitamente a ZI AC e a RI FA, di un furto di pneumatici ai danni di una impresa protetta dal gruppo criminale EL IN;
secondo quanto affermato da quest'ultimo, il IZ era stato prelevato da NI AB, che lo aveva condotto da EN IN e quindi i tre si sarebbero diretti in località Gala, ove erano attesi da PE OT, OR OT, TO RE e lo stesso TO IN, oltre ad altri soggetti;
il IR ha affermato che forse il IN gli aveva riferito che prima di essere ucciso il IZ aveva avuto un confronto con ZI AC nello stesso posto in cui era stato commesso l'omicidio. Secondo RM D'CO, il IN non aveva partecipato ALomicidio. Inoltre, il racconto EL IN era contraddetto dalle dichiarazioni EL AC. Il ricorrente non mette in dubbio l'attendibilità di entrambi i collaboratori di giustizia, il IR ed il AC, che hanno beneficiato L'attenuante ELla collaborazione con sentenza passata in giudicato, ma sostiene che le confidenze effettuate dal IN sono inattendibili, come accertato e confermato nella sentenza qui impugnata (pag. 13), in relazione ALomicidio di GI AC. Risulta, quindi, illogica la motivazione ELla sentenza qui impugnata laddove afferma che le confidenze EL IN sono attendibili. La motivazione, aggiunge il ricorrente, è illogica anche laddove si afferma che ZI AC sarebbe inattendibile. La illogicità è conseguenza EL travisamento L'interrogatorio di ZI AC, avendo i Giudici EL merito ritenuto che egli, nell'interrogatorio EL 20 novembre 2019, avesse affermato di essersi trasferito in Liguria dopo la scomparsa EL IZ, mentre NZ SI, IE IZ e CE PA hanno riferito che egli era partito per la Liguria prima ELla scomparsa ELla vittima e dunque deve ritenersi che il confronto sia avvenuto prima EL giorno L'omicidio. In realtà il AC non ha precisato se egli fosse partito prima o dopo l'omicidio. È il Pubblico ministero che ha introdotto una circostanza di fatto mai 10 menzionata dal collaboratore di giustizia, ossia che quando egli comunicò al padre le sue preoccupazioni per il comportamento degli OF, il suo genitore lo mandò in Liguria «anche in considerazione ELla recente scomparsa EL IZ». Egli si era recato dALOF per acquistare un motore di un'autovettura dopo la scomparsa EL IZ e si era insospettito poiché, pur essendo possibile consegnargli immediatamente il motore da lui richiesto, era stato invitato a tornare nel pomeriggio;
su suggerimento di suo padre, si era definitivamente trasferito in Liguria, dove lavorava e disponeva di un'abitazione e dalla quale era solito scendere in Sicilia per poi risalire al Nord. Manifestamente illogica è quindi la affermazione L'inattendibilità EL AC per avere mentito, specie ove si consideri che NZ SI, IE IZ e CE PA hanno sostenuto che egli era partito prima L'omicidio. In ogni caso il AC ha espressamente negato di avere assistito ALomicidio e le sue dichiarazioni sono riscontrate proprio dai testi appena indicati, mentre il IN ha affermato che egli era presente. Costituisce, poi, una mera congettura l'affermazione EL Giudice di primo grado secondo la quale il AC avrebbe mentito per non far sapere ai parenti ELla vittima che il IZ era stato ucciso proprio in conseguenza ELla rivelazione da parte ELlo stesso AC, in occasione EL confronto, che la vittima aveva partecipato al furto degli pneumatici. Peraltro, una sua condotta menzognera sarebbe stata EL tutto irrazionale, perché avrebbe potuto mettere a rischio i risultati da lui ottenuti attraverso la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria. 2.4.4. Nel quarto paragrafo il ricorrente evidenzia che le dichiarazioni di RM D'CO restano prive di riscontro. OR IC ha affermato di avere appreso L'omicidio di SE IZ dallo stesso RM D'CO e da un soggetto deceduto ZI MA, cosicché le sue dichiarazioni, nella parte in cui si riferiscono allo stesso D'CO quale fonte di conoscenza, non possono valere come riscontro. In ogni caso, le dichiarazioni rese da RM D'CO non appaiono attendibili, poiché nelle sue iniziali dichiarazioni il collaborante aveva accusato il IN solo di occultamento di cadavere e solo successivamente lo aveva accusato di avere partecipato ALomicidio, con la conseguenza che le sue dichiarazioni non potevano ritenersi costanti;
nel corso EL tempo il collaborante ha modificato le fonti da cui avrebbe appreso le circostanze da lui riferite ed anche il ruolo da lui attribuito ALimputato. Neppure può pervenirsi ad un giudizio di attendibilità frazionata EL D'CO, poiché risulterebbero violati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Aquilina» sopra richiamata, in quanto non sono state spiegate le ragioni per le 11 quali il D'CO avrebbe falsamente o erroneamente accusato NI AB. Peraltro, il D'CO afferma di avere appreso ELla partecipazione EL IN e L'AB dallo stesso EN IN, il cui racconto, quindi, sarebbe da ritenere attendibile nella parte in cui incolpa se stesso ed inattendibile laddove accusa l'AB. Non può, quindi, ritenersi che non vi sia interferenza fattuale o logica tra le accuse che il D'CO rivolge ALAB e quelle a carico EL IN con la conseguenza che non è possibile una loro valutazione frazionata e comunque sulla mancanza di interferenza non vi è motivazione. Sussiste anche contrasto tra le dichiarazioni rese dal D'CO in data 3 dicembre 2020 e quelle precedenti. Nelle dichiarazioni EL 22 luglio 2014 il D'CO ha affermato che il IZ era stato prelevato dal IN presso la sua abitazione e poi condotto nel luogo ove era stato ucciso e che in occasione ELla conversazione ALinterno ELla jeep EN IN e PE IS, nel riferirsi ALomicidio, non avevano menzionato altri soggetti. Tali dichiarazioni sono smentite da quelle dei parenti ELla vittima, che hanno affermato che fu l'AB a prelevare il IZ e che egli non fu prelevato presso la sua abitazione, ma a casa di RI La CA. Nelle dichiarazioni EL 25 settembre 2020 il D'CO, dopo che gli sono state lette le sue precedenti dichiarazioni, afferma che il IN gli ha confidato di avere prelevato il IZ e di averlo portato a coloro che lo avrebbero ucciso, ribadendo di non sapere se l'AB abbia partecipato ALomicidio. Infine, il 3 dicembre 2020 il D'CO afferma che il IZ venne prelevato presso la sua abitazione dal IN e dALAB, ciascuno dei quali era a bordo di una motocicletta, e che gli stessi erano consapevoli di condurre la vittima dai suoi carnefici. Inoltre, il D'CO fornisce una causale L'omicidio, la guerra tra clan, diversa da quella indicata dal IR. La Corte di merito non ha spiegato perché, nonostante detti contrasti, il collaboratore di giustizia sarebbe comunque attendibile. Tali questioni erano state sollevate con l'atto di appello, ma la Corte di merito è rimasta silente. Dalle dichiarazioni EL 2014 emerge anche che la partecipazione L'IS ALomicidio non viene da quest'ultimo riferita al D'CO, ma è lo stesso collaborante che arriva ad affermarla sulla base di una deduzione logica, ossia che l'avere l'IS provveduto a spostare il corpo EL IZ per nasconderlo alle forze L'ordine stava necessariamente a significare che egli aveva partecipato ALomicidio, atteso che solo detta partecipazione poteva giustificare un suo interesse allo spostamento EL cadavere. Tale sua deduzione contrasta però con 12 l'affermazione di avere appreso già in precedenza, poco dopo l'omicidio, che il IN aveva preso parte, insieme ALAB, al ELitto. Infine, il ricorrente evidenzia che il D'CO, laddove aveva sostenuto di avere partecipato ALomicidio di IR e CE e durante il quale avrebbe ricevuto le confidenze EL IN, è stato smentito dal collaborante MA LA, che ha attribuito il duplice ELitto ad altri soggetti, senza menzionare il D'CO. Anche SI IR ha affermato di avere appreso dal IN che i mandanti EL duplice omicidio erano gli stessi soggetti indicati dALLA, tra i quali non era compreso il D'CO. 2.4.5. Nel quinto paragrafo il ricorrente affronta la questione relativa alle dichiarazioni rese da OR IC il 5 aprile 2023. Evidenzia che le sue dichiarazioni sono successive ALarresto L'imputato ed alla pubblicazione ELle notizie relative alle indagini. Inoltre, il IC riferisce di avere appreso da RM D'CO e ZI MA le circostanze relative ALomicidio;
di conseguenza, le sue dichiarazioni non possono fungere da riscontro a quelle EL D'CO; a tale proposito il ricorrente richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza «Aquilina» sopra richiamata, secondo la quale la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini ELla prova ELla responsabilità penale L'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione ELla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e L'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri ELla specificità, ELla coerenza, ELla costanza, ELla spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici ELla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza ELle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti EL thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza ELle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica ELle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U., n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Peraltro, il IC ha affermato di avere appreso dal D'CO solo che quest'ultimo aveva determinato lo spostamento EL cadavere EL IZ prima che venisse scoperto dALautorità giudiziaria e che il IN per tale spostamento avrebbe dovuto ringraziarlo. Il D'CO, invece, non ha dichiarato di avere disposto lo spostamento, ma solo che questo era stato attuato 13 direttamente dALIS e dal IN, il quale non aveva, quindi, alcun motivo di ringraziarlo. Tale divergenza trova causa nel fatto che le dichiarazioni EL D'CO erano state mal riportate dalla stampa, come emerge anche dalla copia di un quotidiano prodotto dalla difesa EL IN nel corso EL giudizio di primo grado, ed il IC si è limitato a fare proprio tale errore, ripetendolo nelle sue dichiarazioni ALautorità giudiziaria. Per affermare la veridicità ELle dichiarazioni EL IC, il Giudice di primo grado ha affermato che egli non si era fatto suggestionare dalle dichiarazioni EL D'CO riportate dalla stampa che accusavano anche NI AB, ma il Giudice non ha considerato che quando il IC è stato interrogato, l'AB era già stato scarcerato dal Tribunale EL riesame. Neppure la Corte di merito ha affrontato il tema L'attendibilità EL MA, fonte di riferimento EL IC. Risulta, anzi, che il MA aveva riferito al IC che il IN e l'AB avevano svolto un servizio di vigilanza armata in occasione EL matrimonio EL OT, venendo sul punto smentito dai verbali relativi ai servizi di osservazione, pedinamento e controllo svolti dalle forze L'ordine. 2.4.6. Nel sesto paragrafo, relativo alle conversazioni intercettate tra RM IN, zio di EN IN, e TO BÀ e RI AL, il ricorrente sostiene che si tratti di meri pettegolezzi non aventi valore probatorio;
né il Giudice di primo grado poteva dolersi ELla circostanza che RM IN non proclami la innocenza EL nipote. La stessa Corte di merito non attribuisce a tali conversazioni il valore di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.5. Con il quinto motivo, corrispondente al secondo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al rigetto EL motivo di appello con il quale si chiedeva l'esclusione L'aggravante ELla premeditazione. Si sottolinea che essa non emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia diversi dal D'CO, da ritenersi inattendibile in relazione a quanto riferito nel secondo e nel terzo verbale di interrogatorio;
anche il IN, fonte di conoscenza EL IR, è smentito dalle dichiarazioni EL AC. 2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al terzo motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente si duole ELla carenza di motivazione in ordine alla estinzione per prescrizione EL reato associativo anche in relazione alla sua posizione;
il collaboratore NT LL ha affermato che il IN si era «messo da parte» già nel 2009 e non è smentito da alcuna prova contraria. 14 2.7. Con il settimo motivo, corrispondente al quarto motivo L'atto di impugnazione sottoscritto dALavv. PE Lo Presti, il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, sul punto, si è limitata ad affermare che dagli atti non emerge alcun elemento utile ai fini ELla loro concessione, in tal modo omettendo di confrontarsi con le specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il termine di durata ELle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro ELle notizie di reato, il nome ELla persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto ELla notizia di reato che EL nome ELla persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dALart. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale EL magistrato EL P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 EL 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). 2. La censura contenuta nel primo paragrafo EL quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole contraddittorietà ELla motivazione, per avere la Corte di assise di appello ritenuto probanti nei suoi confronti le sommarie informazioni rese dai parenti ELla vittima, valutandole invece inidonee a sostenere l'accusa nei confronti EL coimputato AB, è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello, al pari EL giudice di primo grado, ha ritenuto che le dichiarazioni dei parenti ELla vittima non fossero idonee, sia pure unite agli altri elementi di prova a carico L'AB, a giustificare una pronuncia di condanna in virtù ELla diversità ELla posizione L'AB rispetto a quella L'odierno ricorrente. Tale diversità trova causa, secondo i Giudici EL merito, nella inattendibilità ELle sole dichiarazioni rese dal D'CO in data 3 dicembre 2020, le sole in cui quest'ultimo accusa l'AB L'omicidio, e quindi nell'inidoneità ELle stesse a valere quale riscontro alle dichiarazioni di IR SI, mentre il D'CO sarebbe attendibile laddove, nelle propalazioni anteriori a quelle EL 3 dicembre 2020, avrebbe costantemente accusato il IN. Non è quindi ravvisabile alcuna illogicità o contraddizione, atteso che la 15 diversa valutazione ELle prove discende dalla ritenuta inattendibilità ELle sole dichiarazioni in cui il D'CO accusa l'AB. 3. È, invece, fondata la censura, contenuta nel secondo paragrafo EL quarto motivo, con la quale si deduce l'inutilizzabilità, ex art. 63 cod. proc. pen., ELle sommarie informazioni rese in data 9 aprile 1990 dALodierno ricorrente ai Carabinieri ELla Stazione di Barcellona. La Corte di merito, per rigettare l'appello di EN IN, ha utilizzato, quale elemento di natura indiziaria a suo carico (vedi pag. 28 ELla motivazione ELla sentenza di secondo grado), la «posizione ambigua assunta dal IN e dALAB» ed in particolare la «circostanza che essi abbiano reso ai Carabinieri, in sede di sommarie informazioni, versioni tra loro decisamente incompatibili in ordine ai loro movimenti nelle ultime ore in cui il IZ SE fu visto» (vedi pag. 30 ELla motivazione di secondo grado); la Corte di assise di appello afferma che i primi elementi di sospetto a carico L'AB e EL IN sono sorti proprio dalla contraddizione tra le versioni dei fatti da essi raccontate alla polizia giudiziaria. Ai sensi L'art. 53, comma 1, cod. proc. pen., se davanti ALautorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore di fiducia e le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate «contro la persona che le ha rese». Da tale ultimo inciso si ricava che le precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate contro altri soggetti imputati o indagati. Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui ALart. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5823 EL 26/11/2020, dep. 2021, NTro, Rv. 280640). L'art. 63, comma 2, cod, proc. pen. esclude, invece, che le precedenti dichiarazioni possano essere utilizzate contro soggetti diversi dal dichiarante se quest'ultimo avrebbe dovuto essere sentito sin dALinizio quale imputato o indagato, a prescindere dal dato formale ELla sua iscrizione nel registro degli indagati. Orbene, nel caso di specie, applicando i principi sopra esposti, deve concludersi che sono utilizzabili a carico di EN IN le dichiarazioni rese dal coimputato AB quando quest'ultimo è stato sentito quale persona 16 informata dei fatti, atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte di merito, ancora non erano emersi a carico di NI AB concreti indizi di reità. Del resto, neppure il ricorrente contesta tale conclusione, atteso che egli si duole, in realtà, L'utilizzazione contro se stesso ELle proprie dichiarazioni rese quale persona informata dei fatti. La Corte di assise di appello, onde affermare l'utilizzabilità a carico di EN IN ELle dichiarazioni da lui rese quando è stato sentito a sommarie informazioni, invoca i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza «Lo Presti», secondo la quale, in virtù EL principio di conservazione degli atti e ELla regola, ad esso connessa, EL tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni EL soggetto che, al momento ELla deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 EL 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264482). La Corte di merito trascura di considerare che il precedente richiamato riguarda il valore probatorio di una deposizione testimoniale, ossia di una dichiarazione resa da un soggetto necessariamente terzo rispetto al soggetto a carico EL quale si vogliono utilizzare le dichiarazioni rese in qualità di testimone. Nel caso che ci occupa, invece, vengono in rilievo le dichiarazioni rese da un soggetto nel medesimo procedimento penale nell'ambito EL quale egli ha, in un momento successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state rese, assunto la qualità di indagato e poi di imputato. Il discrimine tra dichiarazioni rese agli inquirenti quando il dichiarante non aveva ancora assunto la posizione sostanziale di indagato e dichiarazioni rese in un momento successivo rileva solo ai fini L'utilizzabilità ELle propalazioni a carico dei terzi. L'utilizzabilità ELle dichiarazioni rese dALindagato nell'ambito EL procedimento in un momento anteriore ALassunzione sostanziale di tale qualità è disciplinata dal comma 1 L'art. 63 cod. proc. pen. che esclude che tali dichiarazioni possano essere utilizzate a carico EL medesimo indagato. Tale disposizione, peraltro, non limita la inutilizzabilità a carico L'indagato dichiarante alle sole dichiarazioni autoindizianti che valgono a far sorgere, per gli inquirenti, l'obbligo di avvisare l'indagato che potranno essere avviate indagini nei suoi confronti e di invitarlo a nominare un difensore, ma ha ad oggetto tutte le dichiarazioni anteriori. Essa costituisce attuazione EL generale principio nemo tenetur se detegere, in forza EL quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie. 17 Né può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 EL 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642), ma la disposizione appena citata disciplina le dichiarazioni spontanee rese dALimputato o dIALindagato, mentre nel caso di specie, sulla base ELla motivazione rese dalla Corte di merito, EN IN, quando è stato sentito dai Carabinieri, non aveva ancora assunto, né formalmente né sostanzialmente, la veste di indagato e comunque deve trattarsi di dichiarazioni spontanee, non potendo l'indagato, in applicazione EL principio sopra indicato, essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, mentre nel caso in esame EN IN ha reso dichiarazioni quale persona informata dei fatti su sollecitazione dei Carabinieri, che lo avevano convocato presso i propri uffici per rivolgergli le domande sulle circostanze di loro interesse. L'inutilizzabilità a carico di EN IN ELle dichiarazioni da lui rese quale persona informata dei fatti alla polizia giudiziaria non avrebbe consentito alla Corte di assise di appello di affermare che vi fosse un contrasto tra la sua versione dei fatti e quella, pienamente utilizzabile, riferita da NI AB, atteso che a tal fine è necessario operare un raffronto tra il contenuto ELle dichiarazioni rese da EN IN e quello ELle sommarie informazioni testimoniali di NI AB, che è invece precluso a causa L'inutilizzabilità ELle prime. Ne deriva che le dichiarazioni rese da EN IN sono assolutamente inutilizzabili a carico EL predetto e che il contrasto tra le versioni rese dai due imputati nel corso ELle indagini non può essere utilizzato quale indizio utile a riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 4. Il secondo motivo di ricorso e le censure contenute nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto paragrafo EL quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, perché tutti diretti a mettere in evidenza la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità ELla motivazione ELla sentenza di secondo grado in ordine ALaffermazione ELla penale responsabilità EL ricorrente per il ELitto di concorso in omicidio, sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 4.1. Secondo la motivazione ELla sentenza di primo grado, la prova ELla responsabilità di EN IN dovrebbe ricavarsi dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia SI IR, che a sua volta, per la conoscenza 18 dei fatti si riferisce a LI RC e ad TO IN, che apparteneva alla cosca dei Barcellonesi„ contrapposta a quella EL IR, ma era solito confidarsi con quest'ultimo su quanto avveniva ALinterno EL suo clan. Secondo quanto riportato dal collaborante IR, LI RC gli aveva riferito che SE() IZ era stato ucciso dai «barcellonesi», perché, unitamente a ZI AC e a RI FA, aveva commesso il furto di un camion carico di pneumatici ai danni ELla impresa gestita dai fratelli TI. Successivamente il IR aveva ricevuto informazioni sull'omicidio anche da TO IN, che, oltre a confermargli la causale EL ELitto, aveva aggiunto di avere preso parte ALomicidio, raccontandogli ulteriori dettagli. SE IZ era stato prelevato a casa di un suo compare, presso il quale si trovava unitamente alla famiglia, da tale AB, un affiliato alla famiglia dei barcellonesi, su incarico di PE OT, il capo dei barcellonesi;
i due si erano poi recati da EN IN e i tre si erano recati in Contrada Gala di Barcellona, ove erano attesi da PE OT, OR OT, TO RE, dallo stesso IN e da altri soggetti. Al IZ era stato, quindi, contestato il furto degli pneumatici e sebbene egli avesse negato l'addebito, era stato comunque ucciso poiché coloro che lo avevano atteso in quel luogo per ucciderlo già sapevano con certezza ELla sua partecipazione al furto, che gli era stata confermata da ZI AC, che si era salvato affermando che egli non era a conoscenza ELla circostanza che i fratelli TI godessero ELla protezione ELla famiglia mafiosa. Il IR, afferma la sentenza di primo grado, ha anche aggiunto di ricordare, sia pure non in modo «chiaro», che il IN gli aveva riferito che il IZ era stato sottoposto ad un vero e proprio confronto con il AC sul luogo L'omicidio; in seguito, anche RI FA aveva subito la stessa sorte EL IZ. Già nel corso EL giudizio di primo grado la difesa EL ricorrente aveva evidenziato che il racconto EL IN, riportato dal IR, si poneva in contrasto con le dichiarazioni di ZI AC, anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, l'attendibilità EL quale era stata accertata in numerosi processi. Nella sentenza di primo grado si legge che il AC ha spiegato che egli, unitamente a SE IZ, EN IN e a NI AB, era solito commettere rapine per conto ELla famiglia mafiosa e che nel 1990 aveva saputo che SE IZ era cercato dai suoi familiari;
egli non aveva chiesto se la scomparsa EL IZ fosse ascrivibile al clan dei barcellonesi, ma un episodio aveva destato in lui forte preoccupazione e lo aveva indotto ad allontanarsi da Barcellona. Una mattina, avendo la necessità di acquistare un 19 motore usato per un'automobile, aveva contattato OR OF, titolare di un'impresa di autodemolizioni e appartenente alla famiglia mafiosa, il quale aveva affermato di avere la disponibilità EL pezzo di ricambio, ma di poterglielo consegnare solo nel pomeriggio ELlo stesso giorno;
tale comportamento aveva allertato il AC che aveva confidato i suoi timori a suo padre, il quale, atteso che anche SE IZ era scomparso, gli aveva consigliato di recarsi a Rapallo, dove la sua famiglia già disponeva di un'abitazione. Egli aveva accolto il consiglio, trasferendosi a Rapallo e facendo ritorno di tanto in tanto a Terme Vigliatore. Aveva in seguito appreso dai sodali OR Di SA e Giovanni Rao, che l'avevano invitato a non interessarsi ELla vicenda, che l'omicidio trovava causa nella relazione allacciata da SE IZ con la moglie di IO BE, altro esponente EL clan dei barcellonesi. Mentre il IN colloca ZI AC sul luogo L'omicidio di SE IZ e riferisce, sia pure in modo non certo, di un confronto tra ZI AC e a vittima prima che questa venisse soppressa, ZI AC esclude la verità di tali circostanze. Il Giudice di primo grado, nel tentativo di rendere compatibili le propalazioni EL IR con quelle EL AC, dapprima colloca il confronto tra in un momento anteriore ma prossimo alla esecuzione EL ELitto, ma il contrasto rimane, poiché il Sirac:usa non parla affatto EL confronto e sostiene di non avere in alcun modo preso parte al ELitto, essendo venuto a conoscenza ELla scomparsa di SE IZ solo dopo che i suoi parenti avevano iniziato a cercarlo, e poi, consapevole L'incompatibilità tra le propalazioni dei due collaboratori, arriva a sostenere che ZI AC era stato reticente, in quanto intenzionato a celare ai parenti ELla vittima, di cui era intimo amico, di averlo incolpato EL furto cagionandone indirettamente la morte. Tale conclusione sarebbe avvalorata dalle dichiarazioni di NZ SI, compagna di SE IZ, la quale ha segnalato che ZI AC si era allontanato da Barcellona già da prima ELla sparizione ELla vittima e neppure si era fatto sentire con i suoi parenti, pur essendo stato da loro informato ELla sua scomparsa. Con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto che la falsità EL racconto che TO IN aveva riportato a SI IR emergeva chiaramente dalle dichiarazioni di ZI AC, la cui credibilità risultava ormai verificata ALesito di numerosi processi avviati a seguito ELla sua collaborazione e che, in ogni caso, dal racconto EL IN riferito da SI IR emergeva con chiarezza che il primo gli aveva dato per certa la circostanza che il AC fosse stato presente sul luogo ove SE IZ era stato ucciso e che l'omicidio era stato eseguito subito dopo il 20 confronto, mentre il Giudice di primo grado aveva travisato le dichiarazioni EL IR. Con il suo gravame l'odierno ricorrente aveva anche evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, le dichiarazioni rese dai parenti ELla vittima si ponevano anch'esse in contrasto con il racconto EL IN, atteso che secondo costoro il AC si era allontanato da Barcellona già da prima ELla scomparsa EL loro congiunto, mentre per il IN e secondo la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado il confronto tra la vittima ed il AC si collocherebbe in un momento anteriore ma prossimo alla scomparsa EL IZ. La Corte di merito, ribadendo il contenuto ELla motivazione ELla sentenza di primo grado, ha affermato che anche il IR era un collaborante di provata affidabilità (mentre l'appellante non aveva contestato la attendibilità EL collaborante, ma quella ELla sua fonte, il IN, segnalando anche che le confidenze rese da quest'ultimo al IR erano state smentite da EL RU che, avendo partecipato ALomicidio di GI AC, aveva negato la partecipazione al ELitto, quale esecutore, di PE OT, affermata invece dal IN) e che in relazione ALomicidio di SE IZ le dichiarazioni di ZI AC erano contraddette da quelle dei parenti ELla vittima, che avevano affermato che egli si era allontanato già prima ELla scomparsa EL suo amico, ma non ha affrontato le censure formulate con l'atto di appello con le quali si sosteneva che, secondo il racconto reso dal IN al IR, ZI AC era stato presente ALomicidio, avvenuto subito dopo il confronto, e che non era verosimile che questo fosse avvenuto a distanza di molto tempo dal confronto. Peraltro, laddove il Giudice di primo grado afferma che il contrasto tra il racconto EL IN e quello EL AC andrebbe risolto facendo prevalere il primo, egli sostiene che tale conclusione troverebbe giustificazione nell'esigenza EL AC di nascondere ai parenti ELla vittima la sua responsabilità morale per la soppressione EL loro congiunto, responsabilità che dovrebbe ricavarsi proprio dalla partecipazione EL AC a detto confronto che è invece un dato non accertato, in quanto viene riferito esclusivamente dal IN, la cui credibilità è da dimostrare. Peraltro, come osservato dal ricorrente, la credibilità EL IN non può logicamente trovare riscontro nelle dichiarazioni dei parenti ELla vittima, atteso che NZ SI, sentita in data 30 aprile 1990, afferma che ZI AC si era allontanato da Barcellona già diversi mesi prima;
la scomparsa di SE IZ è avvenuta in data 8 aprile 1990, cosicché se, come evidenziato dai giudici EL merito, il AC si era allontanato già diversi mesi prima dal territorio di Barcellona, egli non solo non poteva essere stato presente al 21 momento L'omicidio, ma neppure poteva aver preso parte al confronto che il Giudice di primo grado colloca temporalmente in un momento anteriore ma prossimo alla soppressione EL IZ. Paradossalmente, proprio le dichiarazioni dei parenti ELla vittima valgono a riscontrare quelle EL AC, laddove quest'ultimo nega di avere assistito ALomicidio o di avere partecipato, nella sua imminenza, ad un confronto con la vittima. Né in questa sede può essere invocata un'efficacia vincolante ELla sentenza di questa Corte di cassazione che ha deciso a seguito di ricorso di EN IN avverso il provvedimento EL Tribunale EL riesame che ha confermato l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare personale. La precedente sentenza di questa Corte di cassazione che è intervenuta nel corso EL procedimento è stata emesse a seguito di impugnazione di ordinanza EL Tribunale EL riesame, ossia in una fase diversa da quella EL giudizio, cosicché essa non poteva vincolare il Giudice L'udienza preliminare prima e la Corte di assise di appello poi ALapplicazione di alcun principio di diritto. L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione EL materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata ELla Corte di cassazione sussiste, ai sensi L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., solo per il giudice EL rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi ELlo stesso (Sez. 3, n. 23052 EL 23/04/2013, S., Rv. 256170, che ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito ELla motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale EL Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento ELla misura;
vedi pure Sez. 1, n. 18215 EL 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527). Peraltro, mentre ai fini ELla conferma EL provvedimento cautelare personale è sufficiente che ricorrano gravi indizi di colpevolezza, ai fini ELla condanna è richiesta la prova ELla penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, ossia la applicazione di un canone di valutazione probatoria ben più rigoroso. Né l'obiezione sollevata dalla difesa EL ricorrente, che ha segnalato che in altro processo per l'omicidio di GI AC il racconto EL IN è risultato EL tutto smentito da quello EL collaborante RU EL, che ha escluso la partecipazione di PE OT quale esecutore, può essere superata facendo riferimento alla comprovata attendibilità di SI IR, poiché in questa sede non rileva l'attendibilità di quest'ultimo, ma quella ELla sua fonte di riferimento. 22 I giudici EL merito avrebbero dovuto valutare anche la attendibilità di TO IN, in applicazione EL principio affermato dalla sentenza ELle Sezioni Unite «Aquilina», secondo la quale è necessario che siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici ELla corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo (Sez. U, n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141). Sul punto la Corte di merito si è limitata ad affermare che non sono emerse ragioni per le quali il IN avrebbe dovuto mentire a SI IR, omettendo di motivare, come si è già detto, in ordine alla inattendibilità, dedotta dal ricorrente sulla base L'esito EL processo «Mare Nostrum», ELle dichiarazioni rese dal IN al IR in ordine alla partecipazione di PE OT ALomicidio di GI AC. 4.2. La Corte di assise di appello, confermando il ragionamento già esplicitato dal Giudic:e di primo grado, ha ritenuto di accordare prevalenza al racconto EL IN, riportato dal IR, anche perché ritenuto riscontrato, quanto alla partecipazione di EN IN, dalle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia RM D'CO. Dalla sentenza di primo grado emerge che quest'ultimo ha reso dichiarazioni sul ELitto in tre diverse occasioni e precisamente in data 22 luglio 2014, in data 25 settembre 2020 ed in data 3 dicembre 2020. In data 22 luglio 2014, nel periodo di centottanta giorni dALinizio ELla sua collaborazione, RM D'CO ha riferito che l'omicidio fu argomento di conversazione mentre egli era con PE IS, OR Di SA e EN IN a bordo EL fuoristrada di quest'ultimo, subito dopo la consumazione EL duplice omicidio, avvenuto il 21 gennaio 1992, ai danni di TO IR e PE CE presso il cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto. In tale occasione il D'CO avrebbe rivolto allo IS, con tono canzonatorio, la frase «ti scanti pure dei morti ora!», perché l'IS si era rifiutato di frugare nelle tasche dei pantaloni dei cadaveri per trovare le chiavi ELle loro automobili onde sportarle e poi bruciarle;
l'IS aveva replicato affermando di avere dimostrato il proprio coraggio quando, dopo che i Carabinieri avevano trovato, in data 7 agosto 1991, quattro cadaveri sotterrati in località Migliardo, non aveva esitato a recarsi sul luogo per spostare il cadavere EL IZ, che era stato sepolto nella stessa località, onde evitare che fosse rinvenuto e che EN IN venisse arrestato quale responsabile;
era allora intervenuto nella discussione EN IN, che aveva confermato che il cadavere era stato spostato «sennò mi attaccavano». Entrambi i Giudici di merito affermano che dalla conversazione emerge che EN IN ha confermato sia lo spostamento EL cadavere, sia la sua partecipazione ALomicidio di SE IZ. 23 Il D'CO ha spiegato la frase «sennò mi attaccavano» da lui attribuita a EN IN affermando che poiché era stato lui a prelevare il IZ dalla sua abitazione e portarlo nel luogo ove era stato ucciso, il ritrovamento EL cadavere avrebbe consentito agli inquirenti di procedere nei suoi confronti per il reato di omicidio;
tuttavia, ha cura di precisare il Giudice di primo grado, questa è una spiegazione che non gli è stata riferita dai suoi compagni di viaggio, ma è stata elaborata dal D'CO sulla base ELle informazioni di cui egli disponeva. Il movente L'omicidio EL IZ viene dal D'CO ricondotto alla guerra in corso tra gli esponenti EL gruppo criminale capeggiato da RI FA, suocero di SI IR, e la famiglia dei barcellonesi ed alla circostanza che egli fosse da questi, sia pure erroneamente, ritenuto, assieme a ZI AC, un «chiofaliano». Nel corso ELle dichiarazioni rese da RM D'CO il 25 settembre 2020 il collaborante si limita ad affermare di non ricordare che NI AB avesse avuto un ruolo nell'omicidio di SE IZ. Tuttavia, in data :3 dicembre 2020, appena pochi mesi dopo il secondo interrogatorio, RM D'CO afferma che gli sono affiorati alla mente alcuni ricordi di cui si era dimenticato in occasione L'interrogatorio EL 22 luglio 2014. Più specificamente, ha dichiarato il D'CO di essere assolutamente certo che, sia nell'immediatezza L'omicidio, sia in occasione ELla conversazione avvenuta immediatamente dopo il duplice omicidio avvenuto il 21 gennaio 1992, EN IN aveva riferito c:he SE IZ era stato prelevato presso la sua abitazione dallo stesso IN e da NI AB a bordo di due motociclette Yamaha ed entrambi lo avevano condotto nel luogo ove era stato ucciso ed entrambi sapevano, in tale frangente, che il IZ sarebbe stato poi ucciso. I Giudici EL merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal D'CO in data 3 dicembre 2020 — in quanto nettamente contrastanti sia con le precedenti dichiarazioni ELlo stesso collaboratore di giustizia, sia con le dichiarazioni, ritenute assolutamente attendibili, dei parenti ELla vittima, che hanno riferito che la vittima venne prelevato esclusivamente da NI AB —, ma hanno ritenuto pienamente attendibili le altre, affermando di applicare i canoni ermeneutici in tema di valutazione frazionata. Tuttavia, la Corte di merito, per affermare che, sulla base dei criteri in tema di valutazione frazionata, le dichiarazioni EL D'CO anteriori a quelle EL 3 dicembre 2020 possono essere ritenute pienamente attendibili, si è limitata a richiamare le argomentazioni in proposito addotte dal Giudice di primo grado e a segnalare che le stesse erano state avallate anche da questa Corte di cassazione con la sentenza emessa in data 20 luglio 2023, emessa nell'ambito EL 24 procedimento relativo alla posizione cautelare EL IN. Occorre, allora, ribadire, anche a tale proposito, che l'obbligo di uniformarsi, nella valutazione EL materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata ELla Corte di cassazione sussiste, ai sensi L'art. 627, comma 3, cod. proc pen., solo per il giudice EL rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi ELlo stesso (Sez. 3, n. 23052 EL 23/04/2013, S., Rv. 256170) e che in questa sede non si tratta di valutare la mera sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma di accertare la responsabilità L'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, la Corte di merito, come segnalato dal ricorrente, avrebbe dovuto valutare se le palesi incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese da RM D'CO in data 3 dicembre 2020 fossero tali da compromettere la complessiva credibilità EL collaborante in ordine alla posizione di EN IN, da valutarsi sulla base ELla precisione, coerenza, costanza e spontaneità ELle dichiarazioni, a prescindere dalla presenza di eventuali riscontri alle stesse, atteso che i riscontri possono rilevare solo laddove sia stata accertata la intrinseca attendibilil:à EL dichiarante. Difatti, anche ai soli fini L'applicazione di misure cautelari, ai fini di una corretta valutazione ELla chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo, verificare l'attendibilità soggettiva EL dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima ELla sua risoluzione alla confessione ed ALaccusa dei complici;
in secondo luogo, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche ELle dichiarazioni EL chiamante, secondo i criteri ELla precisione, coerenza, costanza, spontaneità ELle medesime, rapportate ALoggetto ELle stesse in relazione ALaccusa rivolta al chiamato in correità; infine, passare, in applicazione EL disposto L'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ALesame ELle circostanze costituenti il riscontro esterno alle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia (Sez. 1, n. 1647 EL 17/03/1995, Barbetta, Rv. 201168). Inoltre, la valul:azione frazionata ELle dichiarazioni accusatorie rese dalla medesima persona è possibile a condizione, da un lato, che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte EL narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti EL racconto e, dALaltro, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità EL dichiarante (Sez. 6 n. 35327 EL 18/07/2013, Rv. 256097; Sez. 6 n. 6221 EL 20/04/2005; Rv. 233095). Ne deriva che la motivazione in proposito fornita dalla Corte di assise di 25 appello appare carente. Neppure la Corte di merito'ha dato risposta ai rilievi formulati con l'atto di appello in ordine alle dichiarazioni EL collaboratore MA LA. Nell'atto di appello si segnalava che questo collaborante avrebbe riferito che l'omicidio era stato commesso da PE OT, EN Galea, NT TT e AL Fichera, senza riferire ELla partecipazione EL D'CO, e che SI IR ha riferito di avere appreso da TO IN che i mandanti L'omicidio erano i fratelli OT, i fratelli OF, i fratelli ER ed EN RE;
si sosteneva che poiché i due collaboranti non riferivano ELla partecipazione EL D'CO al ELitto, quest'ultimo doveva ritenersi inattendibile oppure doveva ritenersi che il IN avesse mentito al IR e pertanto anche quanto da lui portato a conoscenza EL IR relativamente ALomicidio di SE IZ non fosse credibile. Anche in ordine a tale censura la Corte di assise di appello omette di pronunciarsi. 4.3. Le suddette carenze motivazionali sono sufficienti da sole a rendere il ragionamento logico-giuridico illustrato dalla Corte di merito nella motivazione ELla sentenza impugnata inidoneo a sorreggere la affermazione ELla penale responsabilità di EN IN in ordine al capo relativo ALomicidio di SE IZ. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione a tale capo con rinvio ad altra sezione ELla Corte di assise di IN, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private ELle spese processuali relative al giudizio di legittimità. Le altre censure e gli altri motivi di ricorso attinenti a tale capo restano assorbiti, incluso il settimo motivo, relativo al diniego ELle attenuanti generiche. 5. È, invece, manifestamente infondato il sesto motivo. La Corte di assise di appello ha spiegato che risulta accertato che EN IN ha preso parte ALassociazione di tipo mafioso almeno sino al febbraio 2009, mentre per NI AB l'appartenenza risulta dimostrata solo fino al tentato omicidio di IE NÉ, avvenuto nel novembre EL 2001 Conseguentemente, non solo per i due imputati il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere da momenti diversi, ma poiché la condotta di EN IN si è protratta sino al 2009, soltanto nei suoi confronti è applicabile, per le ragioni già esplicitate nella sentenza qui impugnata, la più grave cornice edittale introdotta a a seguito ELla entrata in vigore ELla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha pure modificato l'ultimo comma L'art. 160 cod. pen. escludendo l'applicazione EL limite massimo di cui ALultimo comma L'art. 161 cod. pen. 26 ai reati di cui ALart. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. peri., tra i quali vi è appunto il ELitto di cui ALart. 416-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ELitto di omicidio volontario, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15/10/2024.