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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2023, n. 16783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16783 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nei confronti di AN NE, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa il 14/11/2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16783 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 08/03/2023 lette le conclusioni dei difensori, Avv. Grazia Rita Occhiochiuso e Avv. Tiziano Rossoli, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello ci L'Aquila ha dichiarato la insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione processuale formulata dal Governo della Repubblica di Albania nei confronti di NE AN, per la esecuzione di un provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje in data 18 dicembre 2020 per il reato di concorso in truffa commesso il 10 ottobre 2017 (previsto e punito ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice penale albanese). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dF appello di L'Aquila, deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, per essere stata ritenuta sussistente la causa ostativa all'estradizione prevista nell'ipotesi della pendenza, per il medesimo fatto, di un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana, con riferimento alla pronunciai di una sentenza non definitiva emessa il 2 novembre 2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che condannava il predetto estradando alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per il delitto di appropriazione indebita della medesima autovettura in ordine alla quale procedono le Autorità richiedenti. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 2 marzo 2023 i difensori, Avv. Grazia Rita Occhiochiuso e Avv. Tiziano Rossoli, hanno trasmesso le loro conclusioni alla Cancelleria di questa Suprema Corte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2 2. La sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'estradizione in quanto per il medesimo fatto di reato per il quale è stata proposta domanda di estradizione pende, nei confronti dell'estradando, un procedimento penale in Italia che risulta definito, all'esito del giudizio di primo grado, con una sentenza emessa in data 2 novembre 2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, successivamente impugnata dal difensore con atto di appello del 17 marzo 2022. Diversamente da quanto affermato nel ricorso, l'evenienza procedimentale che viene in rilievo nel caso in esame è regolata non dalla norma convenzionale ivi evocata - ossia l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che consente di rifiutare l'estradizione se la persona richiesta è stata definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto per i fatti oggetto del petitum estradizionale - bensì dall'art. 8 della medesima Convenzione, che disciplina l'ipotesi relativa ai "perseguimenti in corso per gli stessi fatti", stabilendo che «Una Parte richiesta potrà rifiutare d'estradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estradizione». Analoga situazione di litispendenza a fini estradizionali è disciplinata, nell'ordinamento interno, dalla disposizione di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. E' noto, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte (ex multis Sez. 6, n. 48097 del 12/09/2018, Carbone, Rv. 274203; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256565), secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, sussiste la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, sia stata esercitata l'azione penale ovvero sia stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. Una linea interpretativa, questa, che si pone in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 14 febbraio 1998, secondo cui l'art. 705 cit., in assenza di contrastanti disposizioni di convenzioni internazionali (cioè di disposizioni che sanciscano l'obbligo per lo Stato italiano di concedere l'estradizione pur in pendenza di procedimento penale in Italia), comporta ora il divieto di estradare, e dunque comporta una pronuncia di non estradabilità da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro. Alla facoltà, riconosciuta allo Stato nell'ordinamento internazionale, di rifiutare l'estradizione, corrisponde ora ì dunque, nell'ordinamento interno, il divieto di concederla. 3 La pendenza del procedimento penale, dunque, vieta, anche nelle fattispecie in cui risulti applicabile la Convenzione europea di estradizione, di adottare una pronuncia di estradabilità, poiché, Come posto in evidenza dalla Corte costituzionale con la richiamata decisione, l'applicabilità generale dell'art. 705, comma 1, cit. non è derogata né impedita dall'esistenza di una clausola convenzionale che si limita a riconoscere la facoltà dello Stato parte, in detta ipotesi, di rifiutare l'estradizione. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni si impone, conclusivamente la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16783 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 08/03/2023 lette le conclusioni dei difensori, Avv. Grazia Rita Occhiochiuso e Avv. Tiziano Rossoli, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello ci L'Aquila ha dichiarato la insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione processuale formulata dal Governo della Repubblica di Albania nei confronti di NE AN, per la esecuzione di un provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje in data 18 dicembre 2020 per il reato di concorso in truffa commesso il 10 ottobre 2017 (previsto e punito ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice penale albanese). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dF appello di L'Aquila, deducendo il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, per essere stata ritenuta sussistente la causa ostativa all'estradizione prevista nell'ipotesi della pendenza, per il medesimo fatto, di un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana, con riferimento alla pronunciai di una sentenza non definitiva emessa il 2 novembre 2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che condannava il predetto estradando alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per il delitto di appropriazione indebita della medesima autovettura in ordine alla quale procedono le Autorità richiedenti. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 2 marzo 2023 i difensori, Avv. Grazia Rita Occhiochiuso e Avv. Tiziano Rossoli, hanno trasmesso le loro conclusioni alla Cancelleria di questa Suprema Corte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2 2. La sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'estradizione in quanto per il medesimo fatto di reato per il quale è stata proposta domanda di estradizione pende, nei confronti dell'estradando, un procedimento penale in Italia che risulta definito, all'esito del giudizio di primo grado, con una sentenza emessa in data 2 novembre 2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, successivamente impugnata dal difensore con atto di appello del 17 marzo 2022. Diversamente da quanto affermato nel ricorso, l'evenienza procedimentale che viene in rilievo nel caso in esame è regolata non dalla norma convenzionale ivi evocata - ossia l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che consente di rifiutare l'estradizione se la persona richiesta è stata definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto per i fatti oggetto del petitum estradizionale - bensì dall'art. 8 della medesima Convenzione, che disciplina l'ipotesi relativa ai "perseguimenti in corso per gli stessi fatti", stabilendo che «Una Parte richiesta potrà rifiutare d'estradare un individuo reclamato, se egli è perseguito da essa per i fatti motivanti la domanda di estradizione». Analoga situazione di litispendenza a fini estradizionali è disciplinata, nell'ordinamento interno, dalla disposizione di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. E' noto, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte (ex multis Sez. 6, n. 48097 del 12/09/2018, Carbone, Rv. 274203; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256565), secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, sussiste la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, sia stata esercitata l'azione penale ovvero sia stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. Una linea interpretativa, questa, che si pone in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 14 febbraio 1998, secondo cui l'art. 705 cit., in assenza di contrastanti disposizioni di convenzioni internazionali (cioè di disposizioni che sanciscano l'obbligo per lo Stato italiano di concedere l'estradizione pur in pendenza di procedimento penale in Italia), comporta ora il divieto di estradare, e dunque comporta una pronuncia di non estradabilità da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro. Alla facoltà, riconosciuta allo Stato nell'ordinamento internazionale, di rifiutare l'estradizione, corrisponde ora ì dunque, nell'ordinamento interno, il divieto di concederla. 3 La pendenza del procedimento penale, dunque, vieta, anche nelle fattispecie in cui risulti applicabile la Convenzione europea di estradizione, di adottare una pronuncia di estradabilità, poiché, Come posto in evidenza dalla Corte costituzionale con la richiamata decisione, l'applicabilità generale dell'art. 705, comma 1, cit. non è derogata né impedita dall'esistenza di una clausola convenzionale che si limita a riconoscere la facoltà dello Stato parte, in detta ipotesi, di rifiutare l'estradizione. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni si impone, conclusivamente la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente