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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1197/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente GA ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4905/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 668/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2011
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza n. 1853/2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza n. n.3842/13/17 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, tesa a confermare la pronuncia della C.T.P. di Ragusa n. n.668/1/11, che aveva riconosciuto il diritto di Ricorrente_1 al rimborso del 90% delle imposte dirette versate nel triennio 1990-92, ai sensi dell'art. 9 co.
17 l. 289/02.
In particolare, la S.C. ha ritenuto che andasse verificata la compatibilità del rimborso con il diritto comunitario, sub specie di sussistenza dei requisiti del regolamento de minimis, in relazione ai redditi derivanti dall'espletamento di attività economica.
Il giudizio è stato dunque riassunto dal contribuente, con ricorso teso ad invocare la conferma della sentenza di prime cure, non avendo mai beneficiato di aiuti de minimis.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio di rinvio, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della controparte, assumendo di aver provveduto a convalidare il rimborso ed ha richiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione.
Si profila, con ogni evidenza, una estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio pagato quanto richiesto dal contribuente, che aveva offerto la prova della sussistenza dei requisiti del regime de minimis, nei termini richiesti dalla pronuncia rescindente della S.C..
L'oggettiva complessità delle questioni affrontate, oggetto di letture giurisprudenziali non sempre univoche e coerenti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dei vari gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dei diversi gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
EA GA GI MB
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente GA ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4905/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 668/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2011
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza n. 1853/2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza n. n.3842/13/17 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, tesa a confermare la pronuncia della C.T.P. di Ragusa n. n.668/1/11, che aveva riconosciuto il diritto di Ricorrente_1 al rimborso del 90% delle imposte dirette versate nel triennio 1990-92, ai sensi dell'art. 9 co.
17 l. 289/02.
In particolare, la S.C. ha ritenuto che andasse verificata la compatibilità del rimborso con il diritto comunitario, sub specie di sussistenza dei requisiti del regolamento de minimis, in relazione ai redditi derivanti dall'espletamento di attività economica.
Il giudizio è stato dunque riassunto dal contribuente, con ricorso teso ad invocare la conferma della sentenza di prime cure, non avendo mai beneficiato di aiuti de minimis.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio di rinvio, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della controparte, assumendo di aver provveduto a convalidare il rimborso ed ha richiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione.
Si profila, con ogni evidenza, una estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio pagato quanto richiesto dal contribuente, che aveva offerto la prova della sussistenza dei requisiti del regime de minimis, nei termini richiesti dalla pronuncia rescindente della S.C..
L'oggettiva complessità delle questioni affrontate, oggetto di letture giurisprudenziali non sempre univoche e coerenti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dei vari gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dei diversi gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
EA GA GI MB