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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA IA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 885/2025 , introdotta da
(NAPOLI (NA), 19/04/1965 e Parte_1 Parte_2
(ANI (CA), 22/04/1965), entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. FRANCESCA MARIANI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/07/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti 2 condizioni.
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
La dimora coniugale ubicata nel
Comune di Roma sarà nel pieno godimento del figlio ai sensi di legge Per_1
con la possibilità di quest'ultimo di riscattare l'immobile seguendo le direttive della regione Lazio (che al socio locatario ovvero assegnatario in uso e godimento, ricorrendone tutti i requisiti di legge, è attribuita la facoltà, decorsi almeno tre anni con riferimento alla data di stipula del primo contratto di locazione o di assegnazione in uso e godimento, di modificare i termini di locazione obbligatoria ai fini della trasformazione dei titoli di godimento, alle condizioni e nel rispetto delle determine della Giunta Regionale del Lazio
numero G17592 del 18 dicembre 2017 e numero G09688 del 30 luglio 2018 –
Repertorio n. 24847 – Raccolta n. 14 Registrato a Latina il 30/04/2021 al n.
7289/1T), per poi divenirne pieno proprietario e la madre dovrà lasciare l'immobile entro due anni dalla sentenza di divorzio.
- Il marito, come già sta facendo da alcuni anni, andrà a vivere altrove e la moglie ha la volontà di ritornare nella sua città natale di Napoli avendo tutti i familiari li.
- Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig.
verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c con disposizione Pt_2 Parte_1
di bonifico permanente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 600,00.
- Il Sig. verserà € 400,00 al figlio a titolo di restituzione prestito, Pt_2 Per_1
posto che questi si è accollato negli ultimi anni vari prestiti di denaro.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di 3 prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 19/04/1965) e NI
[...] Parte_2
(CA), 22/04/1965), che hanno contratto matrimonio in Napoli in data
24/07/1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Napoli al n. 86, Parte 2 , Serie A, sez. T, Anno 1993, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA IA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 885/2025 , introdotta da
(NAPOLI (NA), 19/04/1965 e Parte_1 Parte_2
(ANI (CA), 22/04/1965), entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. FRANCESCA MARIANI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/07/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti 2 condizioni.
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
La dimora coniugale ubicata nel
Comune di Roma sarà nel pieno godimento del figlio ai sensi di legge Per_1
con la possibilità di quest'ultimo di riscattare l'immobile seguendo le direttive della regione Lazio (che al socio locatario ovvero assegnatario in uso e godimento, ricorrendone tutti i requisiti di legge, è attribuita la facoltà, decorsi almeno tre anni con riferimento alla data di stipula del primo contratto di locazione o di assegnazione in uso e godimento, di modificare i termini di locazione obbligatoria ai fini della trasformazione dei titoli di godimento, alle condizioni e nel rispetto delle determine della Giunta Regionale del Lazio
numero G17592 del 18 dicembre 2017 e numero G09688 del 30 luglio 2018 –
Repertorio n. 24847 – Raccolta n. 14 Registrato a Latina il 30/04/2021 al n.
7289/1T), per poi divenirne pieno proprietario e la madre dovrà lasciare l'immobile entro due anni dalla sentenza di divorzio.
- Il marito, come già sta facendo da alcuni anni, andrà a vivere altrove e la moglie ha la volontà di ritornare nella sua città natale di Napoli avendo tutti i familiari li.
- Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig.
verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c con disposizione Pt_2 Parte_1
di bonifico permanente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 600,00.
- Il Sig. verserà € 400,00 al figlio a titolo di restituzione prestito, Pt_2 Per_1
posto che questi si è accollato negli ultimi anni vari prestiti di denaro.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di 3 prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 19/04/1965) e NI
[...] Parte_2
(CA), 22/04/1965), che hanno contratto matrimonio in Napoli in data
24/07/1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Napoli al n. 86, Parte 2 , Serie A, sez. T, Anno 1993, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR IE