Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02384/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2384 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via IAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego della convocazione datato 8 settembre 2025 notificato al difensore in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Trapani;
Visti gli artt. 35, comma 1 e 85, comma 9 c.p.a.;
Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. sulla sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. CO IA Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
TO e TT
Considerato che, con provvedimento dell’8 settembre 2025, l’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana negava al ricorrente la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno in ragione dell’annullamento, intervenuto l’11 maggio 2025, del visto all’ingresso nel territorio nazionale ottenuto in data 12 febbraio 2024;
Rilevato che il ricorso è stato notificato ed è diretto al Ministero dell’Interno (v. anche epigrafe del ricorso) e non all’amministrazione corretta, cioè all’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana;
Ritenuto, dunque, che il ricorso sia inammissibile perché è stata evocata l’amministrazione errata e, comunque, il difensore non ha provveduto a ricostituire il contraddittorio (sanando il difetto di notifica) nemmeno successivamente all’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, con ciò precludendo al Collegio ogni valutazione in merito alla concessione di una rimessione in termini;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
CO IA Cellini, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CO IA Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO