CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 26237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26237 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GI TRIBUNALE MODENA nei confronti di: GI GG LI con l'ordinanza del 15/02/2024 del GI TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Emilia Penale Sent. Sez. 1 Num. 26237 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/02/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha convalidato l'arresto di Ahmed Zouhir, Massimo MM e ME IL, applicando loro, rispettivamente, le misure cautelari della custodia in carcere, degli arresti domiciliari e del divieto di dimora;
contestualmente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, quanto alle ipotesi ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 ascritte sub A), B) e C) della provvisoria rubrica, tra loro avvinte dalla continuazione, per essere competente il Tribunale di Modena, così disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede, per la successiva trasmissione degli stessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini del Tribunale di Modena ha parimenti declinato la propria competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte regolatrice, per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che la condizioni necessaria - ai fini della configurabilità del conflitto negativo - sia rappresentata dalla sussistenza di un doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti;
viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l'intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv. 190522; Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro Rv. 202673). 2. Tanto premesso, in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. 2 2.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione - sia per materia, sia per territorio - allorquando l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato, in uno o più di quei fatti, a non essere sottratto al giudice naturale, individuato secondo le regole ordinarie della competenza. Infatti, pacificamente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a una pluralità di fatti costituenti reato, che siano commessi da una sola persona - con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi di tenore unitario, come desumibile dal dato letterale della disposizione normativa. 2.2. Il criterio di determinazione della competenza per territorio - in caso di connessione fra fattispecie - si fonda allora sull'applicazione delle regole dettate dall'art. 16 cod. proc. pen., che consentono di fissare la competenza in base al luogo di commissione del reato più grave e, in caso di pari gravità, del reato più antico. Secondo il risalente - ma mai rivisitato - insegnamento della Corte di cassazione, al quale questo Collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per territorio tra più reati connessi, deve prendersi in considerazione il reato più grave, per tale intendendosi quello per il quale la legge commini una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di pari sanzione nel massimo - nel minimo edittale;
nell'ipotesi poi di uguale previsione dei massimi e dei minimi delle pene detentive, dovrà - nello stesso ordine - tenersi conto delle pene pecuniarie (Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, Rv. 282681; Sez. 1, n. 503 del 9/3/1973, Giacalone, Rv. 124670). 2.3. Il principio di diritto al quale attenersi, di generale applicazione, è poi quello secondo il quale la competenza territoriale deve essere determinata semplicemente facendo rigorosamente riferimento al tenore della contestazione formulata ad opera del Pubblico ministero, con la sola eccezione del caso in cui quest'ultima contenga errori particolarmente determinanti, che siano di macroscopica entità, nonché percepibili ictu ()culi (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 - 01). 3 3. Così segnate le coordinate teoriche della questione, giova sottolineare come il più grave dei reati al momento contestati sia quello di cui al capo A), laddove viene ascritta la fattispecie delittuosa ex art. 73, comma 1 e 80 comma 2 T.U. stup., per aver detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
tale detenzione, attenendosi strettamente al tenore letterale della contestazione sussunta in rubrica, risulta avvenuta in Sassuolo, località ricadente nel circondario del Tribunale di Modena. La contestazione sub A), inoltre, ricomprende effettivamente una duplicità di condotte, rispettivamente consistenti non solo nella detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo, rispettivamente, hashish e cocaina, ma anche nel trasporto della stessa da Sassuolo a Baiso;
l'imputazione contiene però, sempre, il richiamo congiunto a entrambe le tipologie di sostanza, che si contesta esser state ambedue detenute a Sassuolo e poi da tale luogo, congiuntamente, trasportate a Baiso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Emilia Penale Sent. Sez. 1 Num. 26237 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/02/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha convalidato l'arresto di Ahmed Zouhir, Massimo MM e ME IL, applicando loro, rispettivamente, le misure cautelari della custodia in carcere, degli arresti domiciliari e del divieto di dimora;
contestualmente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, quanto alle ipotesi ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 ascritte sub A), B) e C) della provvisoria rubrica, tra loro avvinte dalla continuazione, per essere competente il Tribunale di Modena, così disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede, per la successiva trasmissione degli stessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini del Tribunale di Modena ha parimenti declinato la propria competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte regolatrice, per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che la condizioni necessaria - ai fini della configurabilità del conflitto negativo - sia rappresentata dalla sussistenza di un doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti;
viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l'intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv. 190522; Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro Rv. 202673). 2. Tanto premesso, in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. 2 2.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione - sia per materia, sia per territorio - allorquando l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato, in uno o più di quei fatti, a non essere sottratto al giudice naturale, individuato secondo le regole ordinarie della competenza. Infatti, pacificamente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a una pluralità di fatti costituenti reato, che siano commessi da una sola persona - con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi di tenore unitario, come desumibile dal dato letterale della disposizione normativa. 2.2. Il criterio di determinazione della competenza per territorio - in caso di connessione fra fattispecie - si fonda allora sull'applicazione delle regole dettate dall'art. 16 cod. proc. pen., che consentono di fissare la competenza in base al luogo di commissione del reato più grave e, in caso di pari gravità, del reato più antico. Secondo il risalente - ma mai rivisitato - insegnamento della Corte di cassazione, al quale questo Collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per territorio tra più reati connessi, deve prendersi in considerazione il reato più grave, per tale intendendosi quello per il quale la legge commini una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di pari sanzione nel massimo - nel minimo edittale;
nell'ipotesi poi di uguale previsione dei massimi e dei minimi delle pene detentive, dovrà - nello stesso ordine - tenersi conto delle pene pecuniarie (Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, Rv. 282681; Sez. 1, n. 503 del 9/3/1973, Giacalone, Rv. 124670). 2.3. Il principio di diritto al quale attenersi, di generale applicazione, è poi quello secondo il quale la competenza territoriale deve essere determinata semplicemente facendo rigorosamente riferimento al tenore della contestazione formulata ad opera del Pubblico ministero, con la sola eccezione del caso in cui quest'ultima contenga errori particolarmente determinanti, che siano di macroscopica entità, nonché percepibili ictu ()culi (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 - 01). 3 3. Così segnate le coordinate teoriche della questione, giova sottolineare come il più grave dei reati al momento contestati sia quello di cui al capo A), laddove viene ascritta la fattispecie delittuosa ex art. 73, comma 1 e 80 comma 2 T.U. stup., per aver detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
tale detenzione, attenendosi strettamente al tenore letterale della contestazione sussunta in rubrica, risulta avvenuta in Sassuolo, località ricadente nel circondario del Tribunale di Modena. La contestazione sub A), inoltre, ricomprende effettivamente una duplicità di condotte, rispettivamente consistenti non solo nella detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo, rispettivamente, hashish e cocaina, ma anche nel trasporto della stessa da Sassuolo a Baiso;
l'imputazione contiene però, sempre, il richiamo congiunto a entrambe le tipologie di sostanza, che si contesta esser state ambedue detenute a Sassuolo e poi da tale luogo, congiuntamente, trasportate a Baiso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.