Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errore revocatorio ex art. 395 comma 1 n. 4 C.P.C.

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, confermando l'applicabilità dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. poiché la mancata considerazione del documento sulla definizione agevolata ha indotto il giudice a percepire una realtà diversa dal vero, basando la decisione su un fatto inesistente.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte ha rigettato la richiesta di condanna alle spese, ritenendo che nulla potesse essere imputato all'Agenzia delle Dogane e sottolineando che la parte più interessata avrebbe potuto chiedere l'estinzione del giudizio in pubblica udienza.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    In accoglimento del ricorso per revocazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 5
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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