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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
SP LL CE, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 977/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze - Piazza Della Repubblica 6
50123 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado TOSCANA sez. 3 e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08150007869U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana. Rilevava che nella sentenza non era stato tenuto conto di un documento prodotto e decisivo per la risoluzione della controversia (definizione agevolata). Chiedeva la condanna alle spese dell'Agenzia delle Dogane.
L'Agenzia delle Dogane riconosceva l'avvenuta definizione agevolata ma si opponeva alla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, pronunciata in data 08.01.2025 e depositata in data 23.01.2025 con la quale veniva rigettato l'appello proposto dalla società Ricorrente_3 nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Rilevava che la suddetta sentenza era affetta da errore revocatorio ex art. 395 comma 1 n. 4 C.P.C., perchè il Giudice non aveva tenuto conto di un documento agli atti depositato il 07.09.2023 dal quale risultava che la controversia di cui alla sentenza era stata oggetto di definizione agevolata e quindi non poteva essere decisa nel merito, ma doveva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Chiedeva la revocazione della sentenza e la condanna dell'Agenzia delle Dogane alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio riconoscendo l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 L. 197/22 ma si opponeva alla condanna alle spese perché nulla poteva essere imputato alla stessa.
Il ricorso in revocatoria è fondato.
Indubbiamente è applicabile l'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. richiamato dal ricorrente, perché la mancata visione del documento prodotto attestante l'avvenuta definizione della controversia ha fatto percepire una realtà diversa dal vero ed ha fatto fondare la decisione sul'inesistenza di un fatto decisivo rappresentato, invece, dal documento prodotto (definizione della controversia). Non può invece accogliersi la richiesta della ricorrente relativa alla condanna alle spese dell'Agenzia delle Dogane, perché a quest'utima non può essere imputato alcun errore. Peraltro deve essere rimarcato che la controversia si è svolta in pubblica udienza e, quindi, la parte che aveva più interesse avrebbe potuto concludere per l'estinzione del giudizio sulla base del documento da essa stessa prodotto.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dispone la revocazione della sentenza n.67/25 della 3 sezione CTR Toscana
e, pronunciandosi nel merito, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
SP LL CE, RE
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 977/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze - Piazza Della Repubblica 6
50123 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado TOSCANA sez. 3 e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08150007869U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana. Rilevava che nella sentenza non era stato tenuto conto di un documento prodotto e decisivo per la risoluzione della controversia (definizione agevolata). Chiedeva la condanna alle spese dell'Agenzia delle Dogane.
L'Agenzia delle Dogane riconosceva l'avvenuta definizione agevolata ma si opponeva alla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, pronunciata in data 08.01.2025 e depositata in data 23.01.2025 con la quale veniva rigettato l'appello proposto dalla società Ricorrente_3 nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Rilevava che la suddetta sentenza era affetta da errore revocatorio ex art. 395 comma 1 n. 4 C.P.C., perchè il Giudice non aveva tenuto conto di un documento agli atti depositato il 07.09.2023 dal quale risultava che la controversia di cui alla sentenza era stata oggetto di definizione agevolata e quindi non poteva essere decisa nel merito, ma doveva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Chiedeva la revocazione della sentenza e la condanna dell'Agenzia delle Dogane alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio riconoscendo l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 L. 197/22 ma si opponeva alla condanna alle spese perché nulla poteva essere imputato alla stessa.
Il ricorso in revocatoria è fondato.
Indubbiamente è applicabile l'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. richiamato dal ricorrente, perché la mancata visione del documento prodotto attestante l'avvenuta definizione della controversia ha fatto percepire una realtà diversa dal vero ed ha fatto fondare la decisione sul'inesistenza di un fatto decisivo rappresentato, invece, dal documento prodotto (definizione della controversia). Non può invece accogliersi la richiesta della ricorrente relativa alla condanna alle spese dell'Agenzia delle Dogane, perché a quest'utima non può essere imputato alcun errore. Peraltro deve essere rimarcato che la controversia si è svolta in pubblica udienza e, quindi, la parte che aveva più interesse avrebbe potuto concludere per l'estinzione del giudizio sulla base del documento da essa stessa prodotto.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dispone la revocazione della sentenza n.67/25 della 3 sezione CTR Toscana
e, pronunciandosi nel merito, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. spese compensate.