Art. 31. (Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermita)
Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non e' dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.
Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non e' dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.