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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 895/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. Dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice Dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 895/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. ROBERTA PARIGIANI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Terni
OGGETTO: autorizzazione alle rettifiche anagrafiche e ai trattamenti chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.6.2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni, (nel prosieguo parte identificata al Parte_1 maschile), premesso di avere già dall'infanzia manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile ha esposto:
- di non essere coniugato e di non avere figli;
- di avere evidenziato, fino dalla più tenera età, una psicosessualità maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione;
- di aver intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, che con plurimi accertamenti, evidenziava un quadro chiaro e netto di incongruenze di genere, come evidenziato nelle certificazioni mediche in atti;
-di aver ottenuto valutazione compiuta dalla psicologa e psicoterapeuta della
[...]
e di aver assunto, dal 2023, terapia ormonale mascolinizzante, presso Parte_2
l'ambulatorio di endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo:
“DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di e Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” di e conseguenza ORDINARE all'ufficio Pt_3 anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.”
All'udienza è comparso il ricorrente presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili il quale ha dichiarato: “Mi riporto al ricorso. Ho iniziato questo percorso ormonale da circa 2 anni e quello psicologico da circa 3-4 anni. Vengo seguito anche dall'Azienda ospedaliera di Perugia, oltre che da un professionista privato. Trovo difficoltà nell'avere le fattezze maschili e i documenti al femminile, ad esempio ultimamente ho trovato difficoltà a fare lo Speed alle Poste, non è facile e per questo ho urgenza ad ottenere i documenti con la mia attuale identità. Confermo che vorrò chiamarmi nome con il quale già mi presento all'esterno. Mi faccio Pt_3 chiamare da circa 4-5 anni.” Pt_3
All'esito dell'udienza, su richiesta del difensore la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Il PM non comparso all'udienza ha espresso parere favorevole, depositato in data 3.10.2025.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica l'Azienda Ospedaliera di Perugia, con plurimi accertamenti, evidenzia un quadro di disforia di genere. Nella relazione del 17/01/2025 si legge: è intenzionato e Pt_3 determinato nel voler proseguire il percorso di affermazione di genere fino al suo complimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste. Si conferma dalle perizie psicologiche che ha ben compreso le implicazioni del riconoscimento di genere Pt_3 evidenziando ferma intenzione e volontà di proseguire le fasi previste per il suo percorso di cambiamento. L'esame obiettivo mostra chiari segni dell'evidenza del trattamento endocrinologico in atto trovandosi in avanzato stato di transizione. […] si richiede al Tribunale della città di residenza (Terni) l'autorizzazione al cambio anagrafico n ottemperanza alla legge 164/82”.
La provenienza delle certificazioni allegate da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire alla parte una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti. Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultino provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici. Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei caratteri sessuali deve essere accolta, dovendo rilevare sul punto come la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 , del d. leg.vo 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda. Nella specie pur dovendo il Collegio rilevare che tali modificazioni si sono verificate, ritiene comunque opportuno pronunciare la richiesta autorizzazione al fine di garantire alla ricorrente la più rapida definizione del percorso di transizione.
Deve essere accolta anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita. Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente. In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . . Parte_4 CP_1
Nel caso di specie, oltre alla autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschile appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
autorizza , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile;
ordina con riguardo a , nata a [...] il [...], la rettifica degli Parte_1 atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da
“ ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge Pt_1 Pt_3
164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. Dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice Dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 895/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. ROBERTA PARIGIANI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Terni
OGGETTO: autorizzazione alle rettifiche anagrafiche e ai trattamenti chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.6.2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni, (nel prosieguo parte identificata al Parte_1 maschile), premesso di avere già dall'infanzia manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile ha esposto:
- di non essere coniugato e di non avere figli;
- di avere evidenziato, fino dalla più tenera età, una psicosessualità maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione;
- di aver intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, che con plurimi accertamenti, evidenziava un quadro chiaro e netto di incongruenze di genere, come evidenziato nelle certificazioni mediche in atti;
-di aver ottenuto valutazione compiuta dalla psicologa e psicoterapeuta della
[...]
e di aver assunto, dal 2023, terapia ormonale mascolinizzante, presso Parte_2
l'ambulatorio di endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo:
“DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di e Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” di e conseguenza ORDINARE all'ufficio Pt_3 anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.”
All'udienza è comparso il ricorrente presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili il quale ha dichiarato: “Mi riporto al ricorso. Ho iniziato questo percorso ormonale da circa 2 anni e quello psicologico da circa 3-4 anni. Vengo seguito anche dall'Azienda ospedaliera di Perugia, oltre che da un professionista privato. Trovo difficoltà nell'avere le fattezze maschili e i documenti al femminile, ad esempio ultimamente ho trovato difficoltà a fare lo Speed alle Poste, non è facile e per questo ho urgenza ad ottenere i documenti con la mia attuale identità. Confermo che vorrò chiamarmi nome con il quale già mi presento all'esterno. Mi faccio Pt_3 chiamare da circa 4-5 anni.” Pt_3
All'esito dell'udienza, su richiesta del difensore la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Il PM non comparso all'udienza ha espresso parere favorevole, depositato in data 3.10.2025.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica l'Azienda Ospedaliera di Perugia, con plurimi accertamenti, evidenzia un quadro di disforia di genere. Nella relazione del 17/01/2025 si legge: è intenzionato e Pt_3 determinato nel voler proseguire il percorso di affermazione di genere fino al suo complimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste. Si conferma dalle perizie psicologiche che ha ben compreso le implicazioni del riconoscimento di genere Pt_3 evidenziando ferma intenzione e volontà di proseguire le fasi previste per il suo percorso di cambiamento. L'esame obiettivo mostra chiari segni dell'evidenza del trattamento endocrinologico in atto trovandosi in avanzato stato di transizione. […] si richiede al Tribunale della città di residenza (Terni) l'autorizzazione al cambio anagrafico n ottemperanza alla legge 164/82”.
La provenienza delle certificazioni allegate da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire alla parte una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti. Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultino provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici. Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei caratteri sessuali deve essere accolta, dovendo rilevare sul punto come la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 , del d. leg.vo 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda. Nella specie pur dovendo il Collegio rilevare che tali modificazioni si sono verificate, ritiene comunque opportuno pronunciare la richiesta autorizzazione al fine di garantire alla ricorrente la più rapida definizione del percorso di transizione.
Deve essere accolta anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita. Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente. In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . . Parte_4 CP_1
Nel caso di specie, oltre alla autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschile appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
autorizza , a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile;
ordina con riguardo a , nata a [...] il [...], la rettifica degli Parte_1 atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da
“ ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge Pt_1 Pt_3
164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti