Articolo 22 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 maggio 1978
Art. 22.

Per l'anno finanziario 1978, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 112.169.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 110.669.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978