Articolo 2 della Legge 8 ottobre 1973, n. 645
Articolo 1
Versione
18 novembre 1973
Art. 2.
Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue:
"Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".

Entrata in vigore il 18 novembre 1973