Art. 2.
Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue:
"Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".
Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue:
"Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".