Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2708 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. LUDOVISI ALESSANDRA presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025, il procuratore e le parti personalmente comparse hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 le parti esponevano: -di avere contratto matrimonio in Piedimonte Matese (Ce) in data 27/07/2013; che, dallo stesso, è nato un figlio
(16/09/2016); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile. Per_1
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nulla sulla casa coniugale, il cui contratto di locazione è già stato rescisso;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 condiviso, con collocazione presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Alife (Ce), Via
Sferracavallo n. 4;
4) Il Sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, Parte_2
l'importo di €. 100,00 per il primo anno a far data dall'omologa di separazione, in ragione di una contribuzione economica già intercorsa, e l'importo di €. 200,00 negli anni a seguire, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente accordate e valutate, ad eccezione di quei casi particolari e di urgenza che non permettono comune decisione (il tutto come da protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
5) Il suddetto mantenimento verrà versato entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese;
6) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé liberamente il figlio, compatibilmente Parte_2
con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso, previo preavviso;
7) Il Sig. potrà tenere con sé il figlio per almeno sette giorni consecutivi con Parte_2
pernottamento durante le vacanze estive e sette giorni durante le vacanze invernali, sempre con pernottamento;
8) Il figlio trascorrerà le principali festività (Natale, Pasqua, il giorno del compleanno) con
i genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale. In modo particolare durante le festività natalizie e pasquali, le parti terranno ciascuno con sé il minore trascorrendo con lo stesso alternativamente il Natale o il giorno di Santo Stefano;
il giorno del 31 Dicembre o il giorno del 01
Gennaio; la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; il tutto per agevolare le esigenze lavorative dei coniugi;
9) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
10) i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
All'udienza dell'11/03/2025 le parti, personalmente comparse, dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo a modifica delle condizioni del ricorso: “Assegno Unico alla madre al
100%; contributo a carico del padre in favore del figlio minore di 200,00 Euro per il primo anno così come indicato nel ricorso e, per la fase successiva, tale contributo sarà aumentato a 300,00
Euro mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
con conferma delle altre condizioni”.
Ciò posto, chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto e rimettersi la causa in decisione.
La causa era rimessa al Collegio. 3
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza dell'11/03/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2
nato l'[...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTRE MATESE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 30, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'11/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese