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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4400/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 4400/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO Parte_1 C.F._1 GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Cerignola alla Via Osteria Ducale n. 74, presso il difensore avv. PIGNATARO GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO Parte_2 C.F._2 GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Cerignola alla Via Osteria Ducale n. 74, presso il difensore avv. PIGNATARO GIANLUCA
APPELLANTI contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. GRAFONE SABRINA, elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Fiorelli n. 18, presso il difensore avv. GRIFONE SABRINA BENEDETTA AN (C.F. , C.F._3 C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATI
OGGETTO: appello CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. Con atto di citazione notificato il 18.6.2019, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n 1465/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Foggia, Dr.ssa Per_1 il 12.12.2018 e pubblicata in data 18.12.2018, a definizione della causa civile recante RG 4952/1648, con cui il suindicato Giudice ha rigettato le domande di risarcimento per le lesioni dai medesimi subite in qualità di terzi trasportati a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf targata BR637GM, di proprietà di TA AN e condotta da in occasione del sinistro avvenuto in Controparte_2 Orta Nova il 21.1.2013, condannandoli al pagamento delle spese di lite. A fondamento del gravame gli appellanti hanno dedotto: 1. la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine al capo della sentenza con la quale veniva sancita l'improcedibilità della domanda attrice per la nullità dell'atto di citazione. L'incompleta valutazione degli atti acquisiti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 165 c.p.c. Nella fattispecie sostengono che “quandanche il procuratore di parte attrice abbia depositato copia dell'atto di citazione notificata alle controparti, tale allegazione comporterebbe una mera irregolarità rispetto a quanto stabilito dal codice di rito e, di fatto, non andrebbe a ledere alcun diritto degli stessi convenuti in giudizio”. Invocano a sostegno di tale tesi difensiva l'insegnamento di Cass. n. 15777/2004. Precisano, a tal uopo, di aver ottemperato all'ordine del Giudice di Pace del 5.7.2018, depositando all'udienza del giorno 11.10.2018, l'originale dell'atto di citazione con mandato sottoscritto dagli attori. Di tanto il Giudice ha preso visione in udienza;
2. la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. L'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'errata valutazione degli atti acquisiti. La pretermissione di documenti, l'errata valutazione di prove orali e il travisamento dei fatti. La violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D.Lgs. 209/05, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
3. la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. L'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'errata valutazione degli atti acquisiti. La pretermissione di documenti, l'errata valutazione delle risultanze della CTU medico-legale. La violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Gli appellanti concludono chiedendo all'On. Tribunale adito di Voler:
1) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
2) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'autovettura Volkwagen Golf targata BR637GM, condotta da nella produzione del sinistro in oggetto;
Controparte_2
3) quantificare i danni subiti da TA AN e (rectius Controparte_2 Pt_1
e ), ciascuno per quanto di ragione, della soma complessiva di € 20,000,00
[...] Parte_2 (ventimila/00), ovvero di quella diversa che dovesse risultare dall'effettuanda istruttoria, oltre la svalutazione monetaria e interessi da calcolarsi dal giorno del sinistro al soddisfo;
4) condannare la al pagamento in favore degli appellanti, ciascuno per quanto di Controparte_3 ragione, della somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi dal dì del sinistro;
5) condannare la al pagamento delle spese di lite e delle spese di Ctu medico-legale. Controparte_3 Con comparsa di costituzione del 28.10.2019, si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando il proposto gravame e concludendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con conferma della sentenza n. 1465/2018 e condanna alle spese di lite anche del secondo grado di giudizio. Ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 27.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti costituite depositavano la comparsa conclusionale e la sola le Controparte_4 memorie di replica.
****** pagina 2 di 4 1. L'appello è infondato e non merita accoglimento. Tuttavia, la sentenza di primo grado va riformulata/riformata ed integrata nella parte motiva come di seguito esplicato. Con il gravame gli odierni appellanti censurano preliminarmente la sentenza impugnata per aver il Giudice di pace di Foggia “dichiarato nullo l'atto di citazione che l'attore ha depositato in originale all'esito dell'ordinanza del giorno 11.7.2018., attesa la difformità della data posta in calce all'atto stesso rispetto alla copia prodotta in atti e notificata ai convenuti. Pertanto, essendo l'atto di citazione depositato in atti privo della sottoscrizione autentica del mandato al difensore, la domanda è improcedibile”. Orbene, dalla suddetta motivazione emergono due distinti profili di rigetto della domanda di primo grado, che necessitano di essere analizzati separatamente. Prendendo le mosse dalla pronuncia di improcedibilità per mancanza della sottoscrizione autentica del mandato al difensore, si evidenzia che, a norma dell'art. 125 c.p.c., comma 2, la procura può essere rilasciata anche dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, se è vero che il termine ultimo per la sua produzione in giudizio è costituito dalla data della costituzione in giudizio dell'attore, è pure vero che, nei giudizi dinanzi al giudice di pace tale costituzione può avvenire (art. 319 c.p.c.) anche presentando la procura al giudice nella prima udienza (Cass. Civ. Sez. I n. 25727/08). Invero, mentre nel processo dinanzi al Tribunale il sistema previsto dagli artt. 165, 166 e 167 c.p.c., nonché dagli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c., è basato sulla contestualità fra iscrizione della causa al ruolo e costituzione, dovendosi almeno una delle parti costituire in cancelleria prima dell'udienza, pena l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., viceversa analogo sistema non vige per il processo dinanzi al Giudice di Pace, nel quale, in virtù della semplificazione delle forme che lo caratterizza, iscrizione a ruolo e costituzione possono non essere contestuali, come risulta dal meccanismo processuale stabilito dall'art. 56 disp. att. c.p.c. Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno iscritto la causa a ruolo depositando l'atto di citazione, datato 4.10.2016, recante la vocatio in ius per il 14.12.2016, sottoscritto dal difensore in originale, con relata di notifica in bianco e privo di procura alle liti. Solo successivamente, all'udienza del 29.6.2017, a seguito di diversi rinvii a tanto finalizzati, il difensore dei medesimi ha provveduto a depositare “le cartoline di ricevimento della notifica dell'atto di citazione, allegandole e spillandole all'atto di citazione” (cfr. verbale di udienza del 29.6.2017). Alla luce di quanto sopra esposto in tesi generale, il deposito di tale ultimo atto avrebbe dovuto perfezionare la costituzione degli attori con efficacia ex tunc, ai sensi del combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il predetto atto è costituito da una mera copia fotostatica e, dunque, non solo privo di sottoscrizione in originale del difensore, Avv. Pasquale Specchio, ma con allegate due procure alla lite prodotte sempre in copia fotostatica e prive di data. Inoltre, a seguito dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace, avvedutosi di tanto, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 182 c.p.c., ha ordinato la produzione in giudizio dell'originale dell'atto di citazione, l'Avv. Pasquale SPECCHIO, all'udienza del giorno 11.10.2018, ha depositato l'originale dell'atto di citazione con allegate procure alla lite, atti tutti palesemente difformi sia dall'atto di citazione con cui è stata effettuata l'iscrizione a ruolo (peraltro privo di procure alla lite) sia dalla copia versata in atti all'udienza del 29.6.2017. Trattasi in buona sostanza di un nuovo atto di citazione recante una diversa vocatio in ius (7.7.2016), una data diversa in calce (5.4.2016) ma soprattutto nuove e diverse sottoscrizioni sia da parte del difensore - in calce all'atto e per autentica delle firme - che delle parti. E' doveroso concludere, così esaminando il secondo profilo della motivazione del giudice di prime cure, che tale nuovo atto di citazione e tali nuove procure, alla luce della palese difformità rispetto alla copia versata in atti all'udienza del 29.6.2017, non possano sanarne i vizi con efficacia ex tunc (art. 182 comma 2 cpc), così determinando la nullità dell'atto introduttivo e di tutta la consequenziale attività pagina 3 di 4 processuale per difetto di ius postulandi del procuratore (cfr. Trib. Roma n. 74503/16 secondo cui
“Qualora difetti la procura alle liti, l'attività del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte essendo l'atto di conferimento della cosiddetta rappresentanza tecnica elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività di parte”). Inoltre, trattandosi di una nullità posta a presidio dell'interesse di natura pubblicistica al corretto funzionamento della giustizia e al trasparente svolgimento del processo, giammai potrebbe ritenersi operante, nel caso di specie, la sanatoria della detta nullità in forza del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., pur essendo di fatto il processo proseguito sino alla fase decisionale. La questione trattata risulta assorbente rispetto alle altre doglianze sollevate che, pertanto, non richiedono ulteriore esame. Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tabella “procedimenti innanzi al Tribunale”, scaglione da 5.200,00 a 26.000,00, con individuazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza n. 1465/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Foggia, Dr.ssa il 12.12.2018 e pubblicata in data 18.12.2018, a Per_1 definizione della causa civile recante RG 4952/1648;
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore della che si Controparte_1 liquidano in euro 3397,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
3) dà atto della ricorrenza delle condizioni per l'esazione del pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 115/2002. Così deciso in Foggia, il 11/11/2025 Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 4400/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO Parte_1 C.F._1 GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Cerignola alla Via Osteria Ducale n. 74, presso il difensore avv. PIGNATARO GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATARO Parte_2 C.F._2 GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Cerignola alla Via Osteria Ducale n. 74, presso il difensore avv. PIGNATARO GIANLUCA
APPELLANTI contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. GRAFONE SABRINA, elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Fiorelli n. 18, presso il difensore avv. GRIFONE SABRINA BENEDETTA AN (C.F. , C.F._3 C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATI
OGGETTO: appello CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. Con atto di citazione notificato il 18.6.2019, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n 1465/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Foggia, Dr.ssa Per_1 il 12.12.2018 e pubblicata in data 18.12.2018, a definizione della causa civile recante RG 4952/1648, con cui il suindicato Giudice ha rigettato le domande di risarcimento per le lesioni dai medesimi subite in qualità di terzi trasportati a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf targata BR637GM, di proprietà di TA AN e condotta da in occasione del sinistro avvenuto in Controparte_2 Orta Nova il 21.1.2013, condannandoli al pagamento delle spese di lite. A fondamento del gravame gli appellanti hanno dedotto: 1. la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine al capo della sentenza con la quale veniva sancita l'improcedibilità della domanda attrice per la nullità dell'atto di citazione. L'incompleta valutazione degli atti acquisiti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 165 c.p.c. Nella fattispecie sostengono che “quandanche il procuratore di parte attrice abbia depositato copia dell'atto di citazione notificata alle controparti, tale allegazione comporterebbe una mera irregolarità rispetto a quanto stabilito dal codice di rito e, di fatto, non andrebbe a ledere alcun diritto degli stessi convenuti in giudizio”. Invocano a sostegno di tale tesi difensiva l'insegnamento di Cass. n. 15777/2004. Precisano, a tal uopo, di aver ottemperato all'ordine del Giudice di Pace del 5.7.2018, depositando all'udienza del giorno 11.10.2018, l'originale dell'atto di citazione con mandato sottoscritto dagli attori. Di tanto il Giudice ha preso visione in udienza;
2. la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. L'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'errata valutazione degli atti acquisiti. La pretermissione di documenti, l'errata valutazione di prove orali e il travisamento dei fatti. La violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D.Lgs. 209/05, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
3. la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. L'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'errata valutazione degli atti acquisiti. La pretermissione di documenti, l'errata valutazione delle risultanze della CTU medico-legale. La violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Gli appellanti concludono chiedendo all'On. Tribunale adito di Voler:
1) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
2) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'autovettura Volkwagen Golf targata BR637GM, condotta da nella produzione del sinistro in oggetto;
Controparte_2
3) quantificare i danni subiti da TA AN e (rectius Controparte_2 Pt_1
e ), ciascuno per quanto di ragione, della soma complessiva di € 20,000,00
[...] Parte_2 (ventimila/00), ovvero di quella diversa che dovesse risultare dall'effettuanda istruttoria, oltre la svalutazione monetaria e interessi da calcolarsi dal giorno del sinistro al soddisfo;
4) condannare la al pagamento in favore degli appellanti, ciascuno per quanto di Controparte_3 ragione, della somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi dal dì del sinistro;
5) condannare la al pagamento delle spese di lite e delle spese di Ctu medico-legale. Controparte_3 Con comparsa di costituzione del 28.10.2019, si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando il proposto gravame e concludendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con conferma della sentenza n. 1465/2018 e condanna alle spese di lite anche del secondo grado di giudizio. Ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 27.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti costituite depositavano la comparsa conclusionale e la sola le Controparte_4 memorie di replica.
****** pagina 2 di 4 1. L'appello è infondato e non merita accoglimento. Tuttavia, la sentenza di primo grado va riformulata/riformata ed integrata nella parte motiva come di seguito esplicato. Con il gravame gli odierni appellanti censurano preliminarmente la sentenza impugnata per aver il Giudice di pace di Foggia “dichiarato nullo l'atto di citazione che l'attore ha depositato in originale all'esito dell'ordinanza del giorno 11.7.2018., attesa la difformità della data posta in calce all'atto stesso rispetto alla copia prodotta in atti e notificata ai convenuti. Pertanto, essendo l'atto di citazione depositato in atti privo della sottoscrizione autentica del mandato al difensore, la domanda è improcedibile”. Orbene, dalla suddetta motivazione emergono due distinti profili di rigetto della domanda di primo grado, che necessitano di essere analizzati separatamente. Prendendo le mosse dalla pronuncia di improcedibilità per mancanza della sottoscrizione autentica del mandato al difensore, si evidenzia che, a norma dell'art. 125 c.p.c., comma 2, la procura può essere rilasciata anche dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, se è vero che il termine ultimo per la sua produzione in giudizio è costituito dalla data della costituzione in giudizio dell'attore, è pure vero che, nei giudizi dinanzi al giudice di pace tale costituzione può avvenire (art. 319 c.p.c.) anche presentando la procura al giudice nella prima udienza (Cass. Civ. Sez. I n. 25727/08). Invero, mentre nel processo dinanzi al Tribunale il sistema previsto dagli artt. 165, 166 e 167 c.p.c., nonché dagli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c., è basato sulla contestualità fra iscrizione della causa al ruolo e costituzione, dovendosi almeno una delle parti costituire in cancelleria prima dell'udienza, pena l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., viceversa analogo sistema non vige per il processo dinanzi al Giudice di Pace, nel quale, in virtù della semplificazione delle forme che lo caratterizza, iscrizione a ruolo e costituzione possono non essere contestuali, come risulta dal meccanismo processuale stabilito dall'art. 56 disp. att. c.p.c. Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno iscritto la causa a ruolo depositando l'atto di citazione, datato 4.10.2016, recante la vocatio in ius per il 14.12.2016, sottoscritto dal difensore in originale, con relata di notifica in bianco e privo di procura alle liti. Solo successivamente, all'udienza del 29.6.2017, a seguito di diversi rinvii a tanto finalizzati, il difensore dei medesimi ha provveduto a depositare “le cartoline di ricevimento della notifica dell'atto di citazione, allegandole e spillandole all'atto di citazione” (cfr. verbale di udienza del 29.6.2017). Alla luce di quanto sopra esposto in tesi generale, il deposito di tale ultimo atto avrebbe dovuto perfezionare la costituzione degli attori con efficacia ex tunc, ai sensi del combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il predetto atto è costituito da una mera copia fotostatica e, dunque, non solo privo di sottoscrizione in originale del difensore, Avv. Pasquale Specchio, ma con allegate due procure alla lite prodotte sempre in copia fotostatica e prive di data. Inoltre, a seguito dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace, avvedutosi di tanto, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 182 c.p.c., ha ordinato la produzione in giudizio dell'originale dell'atto di citazione, l'Avv. Pasquale SPECCHIO, all'udienza del giorno 11.10.2018, ha depositato l'originale dell'atto di citazione con allegate procure alla lite, atti tutti palesemente difformi sia dall'atto di citazione con cui è stata effettuata l'iscrizione a ruolo (peraltro privo di procure alla lite) sia dalla copia versata in atti all'udienza del 29.6.2017. Trattasi in buona sostanza di un nuovo atto di citazione recante una diversa vocatio in ius (7.7.2016), una data diversa in calce (5.4.2016) ma soprattutto nuove e diverse sottoscrizioni sia da parte del difensore - in calce all'atto e per autentica delle firme - che delle parti. E' doveroso concludere, così esaminando il secondo profilo della motivazione del giudice di prime cure, che tale nuovo atto di citazione e tali nuove procure, alla luce della palese difformità rispetto alla copia versata in atti all'udienza del 29.6.2017, non possano sanarne i vizi con efficacia ex tunc (art. 182 comma 2 cpc), così determinando la nullità dell'atto introduttivo e di tutta la consequenziale attività pagina 3 di 4 processuale per difetto di ius postulandi del procuratore (cfr. Trib. Roma n. 74503/16 secondo cui
“Qualora difetti la procura alle liti, l'attività del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte essendo l'atto di conferimento della cosiddetta rappresentanza tecnica elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività di parte”). Inoltre, trattandosi di una nullità posta a presidio dell'interesse di natura pubblicistica al corretto funzionamento della giustizia e al trasparente svolgimento del processo, giammai potrebbe ritenersi operante, nel caso di specie, la sanatoria della detta nullità in forza del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., pur essendo di fatto il processo proseguito sino alla fase decisionale. La questione trattata risulta assorbente rispetto alle altre doglianze sollevate che, pertanto, non richiedono ulteriore esame. Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tabella “procedimenti innanzi al Tribunale”, scaglione da 5.200,00 a 26.000,00, con individuazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza n. 1465/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Foggia, Dr.ssa il 12.12.2018 e pubblicata in data 18.12.2018, a Per_1 definizione della causa civile recante RG 4952/1648;
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore della che si Controparte_1 liquidano in euro 3397,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
3) dà atto della ricorrenza delle condizioni per l'esazione del pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 115/2002. Così deciso in Foggia, il 11/11/2025 Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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