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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n° 807 /2025
promossa con ricorso depositato il giorno 28/01/2025
da
, con l'avv. BERTOLINI FABRIZIO Parte_1
-ricorrente-
contro con l'avv. PIGNOLI ROBERTA Controparte_1
-resistente –
con l'intervento del pubblico ministero
Conclusioni congiunte delle parti:
“1) le parti concordano in € 180,00 l'assegno di mantenimento mensile dovuto
dal padre alla madre per il mantenimento da versarsi entro il 15 di ogni mese
da rivalutarsi annualmente secondi indici Istat statuendo che lo stesso
rimborsi per la figlia nella misura del 50% quelle inerenti la Persona_1
frequentazione dell'Università oltre al pagamento del 50% delle spese
straordinarie così come disciplinate e di seguito specificato:
2) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: -
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale 2
prescritte dal medico curante;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
3) - spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e
fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
ai fini del
rimborso che avverrà mensilmente sarà sufficiente che il genitore che ha
sostenuto la spesa presenti idonea fattura e/o ricevuta fiscale e/o
documentazione giustificativa.
4) Nulla sul diritto di vista la maggiore età della figlia convivente.
5) spese di lite integralmente compensate”.
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
motivi della decisione
Rilevato che i genitori hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe;
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse della figlia maggiorenne studentessa universitaria non ancora autosufficiente economicamente;
Ritenuto che l'esito della controversia e la concorde volontà
delle parti anche sul punto giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 16/12/2025
La Presidente dott. Antonella Guerra