TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3347
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Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
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Ordinanza presidenziale 6 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
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Ordinanza collegiale 30 novembre 2023
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Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione di norme costituzionali e sovranazionali

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la compatibilità costituzionale della normativa del 'payback', ritenendo la misura ragionevole e proporzionata, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria e di solidarietà. La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività, la lesione della libertà d'impresa e la discriminazione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione degli articoli 16 e 52 CDFUE

    Il Collegio ritiene che la normativa del 'payback', essendo stata ritenuta ragionevole e proporzionata dalla Corte Costituzionale, non ostacoli l'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal TFUE.

  • Rigettato
    Vizi propri del decreto: mancata considerazione della composizione pubblico-privata dell'offerta regionale

    Il Collegio rileva che la scelta di applicare un tetto uniforme del 4,4% a tutte le regioni, pur riconoscendo la difficoltà di modulare la percentuale in base alla composizione pubblico-privata, è stata condivisa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, la misura è considerata ragionevole e funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e l'incidenza è proporzionata al fatturato. La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Illegittimità per presunta discriminazione alla rovescia

    Il Collegio ritiene che la normativa sia conforme ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, poiché le differenze tra i sistemi sanitari nazionali e la natura puramente economica della misura non giustificano una tale censura. L'incidenza è proporzionata al fatturato.

  • Rigettato
    Illegittima portata retroattiva del meccanismo del payback

    Il Collegio richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, la quale ha escluso la retroattività, affermando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La normativa del 2022 ha reso operative procedure esistenti.

  • Rigettato
    Tetti di spesa regionali definiti retroattivamente

    Il Collegio rinvia a quanto già esposto in relazione al ricorso introduttivo, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha escluso la retroattività della normativa.

  • Rigettato
    Calcolo del superamento del tetto di spesa non basato sul fatturato al lordo dell'IVA

    Il Collegio rileva che il riferimento ai dati di costo non costituisce una base di calcolo differente dal fatturato al lordo dell'IVA, ma solo una modalità di calcolo dello stesso. Le appostazioni nei bilanci regionali sono soggette al controllo della Corte dei conti.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata proporzionalità della misura del payback

    Il Collegio rinvia alle argomentazioni già esposte e alle statuizioni della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità di questi ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali e provinciali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza discrezionalità, e riguardano la quantificazione di un debito patrimoniale. La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse a seguito del pagamento della quota ridotta del payback

    Il Collegio dichiara l'improcedibilità di questi ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., in quanto la ricorrente ha adempiuto all'obbligo di pagamento ridotto. Le spese di lite sono compensate.

  • Rigettato
    Richiesta di accesso alla documentazione relativa alla quantificazione della spesa e degli oneri di ripiano

    La domanda è stata rigettata implicitamente nel rigetto dei ricorsi nel merito o nella dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi

    Il Collegio ha rigettato il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure e non sussistendo i presupposti per la rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto la normativa è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla stessa Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3347
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3347
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo