Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Stigliano e Nicola Preite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del Provvedimento di accertamento definitivo del credito – settore Domanda Unica, prot. n. AG.-OMISSIS-, emesso dall’AG in data 19 gennaio 2026, trasmesso unitamente a comunicazione Prot. N. AG.-OMISSIS-, notificato in data 27 gennaio 2026 a mezzo pec, a mezzo del quale è stata affermata la sussistenza di un credito dell’Amministrazione pari ad € 55.813,56, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al Regime di Pagamento Unico – campagne 2020, 2021 e 2022, nonché ogni altro atto precedente, sebbene non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. EN NO e uditi per le parti i difensori, avv.ti Nicola Preite per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Lydia Fiandaca per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 28.03.2026 e depositato il 02.04.2026:
- ha chiesto l’annullamento del provvedimento AG prot. n. -OMISSIS- del 19.01.2026, notificato il 27.01.2026, con cui è stato accertato in via definitiva un credito dell’Amministrazione pari ad euro 55.813,56 oltre interessi, per asserita indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2020, 2021 e 2022;
- ha allegato di aver stipulato con ISMEA, in data 29.09.2015, un contratto di vendita con patto di riservato dominio avente ad oggetto terreni agricoli siti in agro di -OMISSIS-, per una superficie complessiva di circa 177 ettari, con pagamento dilazionato in 60 rate semestrali; che il possesso materiale e la conduzione dei fondi sono restati in capo all’assegnataria fino allo scioglimento del rapporto giuridico, con il pagamento dell’ultima rata ovvero nel caso di risoluzione; che a seguito di inadempimenti nel pagamento, ISMEA ha inviato più diffide stragiudiziali in data 30.07.2018, 20.02.2019 e 21.10.2019, dal contenuto sostanzialmente reiterativo, con intimazione di pagamento e preannuncio di attivazione della clausola risolutiva in difetto di adempimento; che soltanto con nota del 09.03.2022 ISMEA ha comunicato di attivare la clausola risolutiva espressa e che il verbale di attestazione di inadempimento è stato formalizzato dinanzi a notaio in data 29.07.2022; che dopo tale momento la ricorrente non ha presentato ulteriori domande, ritenendo da allora prodotti gli effetti risolutivi; che AG ha invece retrodatato la perdita del titolo di conduzione alla data della diffida del 21.10.2019 e ha disposto il recupero integrale dei contributi relativi alle tre annualità;
- ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica delle diffide ISMEA e la falsa presupposizione della perdita del titolo sin dal 21.10.2019, il difetto di istruttoria e il travisamento del momento effettivo di cessazione del rapporto contrattuale, la violazione del principio di legittimo affidamento, l’erronea applicazione della clausola di elusione e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e la violazione del principio di proporzionalità.
Premesso altresì che l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, insistendo nel rigetto del ricorso.
Preso atto che all’udienza del 22.04.2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Ritenuto che la domanda è fondata.
Rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il provvedimento impugnato non contesta un inadempimento della beneficiaria rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto contributivo, ma dispone il recupero delle somme erogate assumendo l’insussistenza di un presupposto legittimante, ossia la disponibilità dei fondi oggetto di domanda.
Rilevato che la circostanza per cui tale presupposto è venuto meno in conseguenza dell’inadempimento a un diverso rapporto contrattuale, intercorrente tra la ricorrente e ISMEA, non incide sul riparto di giurisdizione, poiché il collegamento tra la vicenda negoziale e il rapporto di erogazione del contributo è meramente occasionale: AG non ha sanzionato l’inadempimento contrattuale, ma ha esercitato il potere di verifica e recupero sulla base della asserita perdita del titolo di conduzione, pur traendo tale conclusione da un fatto generato nell’ambito di un rapporto giuridico autonomo e distinto.
Rilevato, peraltro, che la fattispecie si distingue da quella scrutinata da questa Sezione nella sentenza n. 283 del 2025, nella quale il titolo di godimento risultava già cessato alla data di presentazione della domanda di contributo, mentre nel presente giudizio la disponibilità dei fondi è venuta meno soltanto con lo scioglimento del contratto, successivamente all’erogazione dei benefici.
Considerato, nel merito, che il provvedimento impugnato costruisce il recupero delle somme relative alle campagne 2020, 2021 e 2022 sulla base del fatto che la ricorrente avrebbe perso la legittima disponibilità dei terreni sin dalla diffida ISMEA del 21.10.2019.
Considerato che tale premessa non trova riscontro nella sequenza negoziale risultante dagli atti, poiché le diffide reiterate nel tempo non hanno prodotto, di per sé, l’effetto risolutivo del contratto, ma si sono limitate a intimare il pagamento e a preannunciare l’attivazione della clausola risolutiva in difetto di adempimento.
La risoluzione si è perfezionata soltanto con la nota del 09.03.2022, nella quale ISMEA ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, producendo da quel momento lo scioglimento del rapporto. Ne consegue che, fino a tale data, la ricorrente ha continuato a condurre i fondi in forza di un contratto ancora efficace e la sua disponibilità dei terreni non può essere posta in discussione ai fini del rapporto contributivo, a prescindere dalla morosità nel pagamento delle rate, che attiene esclusivamente al rapporto con ISMEA.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada accolto e che il provvedimento impugnato debba essere annullato per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, restando salva la possibilità per AG di riesercitare il potere, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione al 2022, verificando a quale esatto periodo si riferisce la richiesta attorea con riguardo a questa annualità.
Ritenuto di poter assorbire tutte le ulteriori censure, compensando le spese in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente
EN Ieva, Consigliere
EN NO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EN NO | CE AN |
IL SEGRETARIO