Articolo 38 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 37Articolo 39
Versione
28 marzo 1989
Art. 38. Composizione del comitato amministratore della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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