Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 23 giugno 2023
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7216 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pirrone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Grandi, Andrea Zanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tecnomedical - S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento:
-Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);
-Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);
-Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);
-Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);
Nonché per quanto occorrer possa
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);
-Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);
-Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
-Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 16/2/2023:
Per l’annullamento:
-Della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022
-Della comunicazione della precedente Determinazione;
-Della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022;
Nonché per quanto occorrer possa
Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali
-deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
-deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
-deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
-deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
-deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
-deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
-deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell'ASL AL;
-deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell'ASL AT;
-deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell'ASL BI;
-deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell'ASL Città di Torino;
-deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell'ASL CN1;
-deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2;
deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO;
-deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3;
-deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4;
-deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5;
-deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC;
-deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO;
-nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 16/2/2023:
Per l’annullamento:
-del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all'Allegato A
-Della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente;
Nonché per quanto occorrer possa
-Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
1. decreto n. 634 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria UL IN (ASUGI)
2. decreto n. 696 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria UL IN (ASUGI)
3. decreto n. 692 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)
4. nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)
5. decreto n. 441 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area UL IN nell'Azienda Sanitaria Universitaria UL IN (ASUGI)
6. decreto n. 187 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)
7. decreto n. 145 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO)
8. decreto n. 376 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
9. decreto n. 149 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
10. decreto n. 130 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
11. decreto n. 101 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS)
13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS).
14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità
15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità
16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento
17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 16/2/2023:
Per l’annullamento:
-Del Decreto n. 7967 del 14/12/2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria recante “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di riparto”.
Nonché per quanto occorre possa:
-Della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 719 del 14/8/2019;
-Della deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 655 del 21/8/2019;
-Della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 397 del 23/8/2019;
-Della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 582 del 22/8/2019;
-Della deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 45 del 22/8/2019;
-Della deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29/8/2019;
-Della deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS Gaslini n. 672 del 26/8/2019;
-Della nota a firma congiunta da parte del Direttore Generale di Alisa e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con prot. n. 2022-1426291 del 7/12/2022;
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirrone S.r.l. il 17/2/2023:
Per l’annullamento:
-Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A;
Nonché per quanto occorrer possa
-Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO TO CHIETI;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO TO CHIETI;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO;
-Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO;
-Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”;
-nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Piemonte e della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e dell’Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 29 dicembre 2022, la società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 (pubblicato sulla GURI n. 216 del 15.09.2022) del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute (pubblicato sulla GURI n. 251 del 26.10.2022), recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe.
In data 09.01.2023 la controinteressata Tecnomedical – S.r.l. ha notificato atto di opposizione ex art. 10 del DPR n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse decisa in sede giurisdizionale e con atto depositato in data 11.01.2023 parte ricorrente ha provveduto alla trasposizione.
La ricorrente ha dedotto che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano (c.d. payback) previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015. Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9 bis del citato art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, le regioni e le province autonome che hanno registrato uno scostamento dai tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme.
Secondo l’esponente il “ payback dispositivi medici ” sarebbe contrastante con principi costituzionali nazionali ed eurounitari.
2. – Con quattro distinti ricorsi per motivi aggiunti, notificati il 24 gennaio 2023 e depositati il 16 ed il 17 febbraio successivo, la ricorrente ha poi impugnato le determinazioni dirigenziali (entrambe adottate il 13/14 dicembre 2022), con cui la Regione Piemonte, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Liguria e la Regione Abruzzo hanno approvato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti.
3. – Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia delle Finanze, la Regione Piemonte, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’A.S.L. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
4. – Con ordinanza presidenziale n. 3582 del 13.06.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami e con decreto presidenziale n. 3233 del 23.06.2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dalla parte ricorrente.
5. – Nelle more della disposta integrazione del contraddittorio, con ordinanza n. 3859 in data 17.07.2023, non appellata, è stata accolta l’istanza cautelare stante il concreto rischio per la ricorrente di subire un danno grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio di merito.
6. – Con memoria depositata il 17.12.2025 la ricorrente ha dichiarato di aver versato in favore delle Regioni Abruzzo, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Liguria la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano delle suddette regioni precedentemente impugnati e di avere, pertanto, a mente dell’art. 7 del DL 30.06.2025, n. 95, convertito con legge 08.08.2025 n. 118 assolto i propri obblighi di pagamento previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
Ciò posto, la ricorrente ha quindi insistito nelle conclusioni già formulate nei precedenti atti depositati nel fascicolo processuale.
7. – In vista della discussione la Regione Friuli Venezia Giulia con nota del 9 gennaio 2026 ha evidenziato che parte ricorrente ha provveduto al pagamento e chiesto che il Collegio provveda a dichiarare cessata la materia del contendere.
8. – All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. – Il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente in ordine alla sua adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118. Va osservato però che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determinerebbe « la cessazione della materia del contendere » tuttavia, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina in effetti è l’improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2026, n. 157).
10. – Sussistono i presupposti, atteso l’esito in rito e le specificità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OI, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | CA OI |
IL SEGRETARIO