TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7216
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Contrasto con principi costituzionali ed eurounitari

    La Corte ha preso atto che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con l. n. 118/2025, che determina la cessazione della materia del contendere. Dal punto di vista processuale, ciò comporta l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Adesione al meccanismo di risoluzione controversie

    La Corte ha preso atto che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con l. n. 118/2025, che determina la cessazione della materia del contendere. Dal punto di vista processuale, ciò comporta l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Adesione al meccanismo di risoluzione controversie

    La Corte ha preso atto che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con l. n. 118/2025, che determina la cessazione della materia del contendere. Dal punto di vista processuale, ciò comporta l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Adesione al meccanismo di risoluzione controversie

    La Corte ha preso atto che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con l. n. 118/2025, che determina la cessazione della materia del contendere. Dal punto di vista processuale, ciò comporta l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Adesione al meccanismo di risoluzione controversie

    La Corte ha preso atto che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con l. n. 118/2025, che determina la cessazione della materia del contendere. Dal punto di vista processuale, ciò comporta l'improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7216
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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