Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3015
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella esattoriale e prescrizione del credito

    Il giudice rileva che il ricorso impugna sia la cartella sia l'intimazione di pagamento, e che la richiesta di accertare la prescrizione è riferibile all'intimazione. Pertanto, il contributo unificato è dovuto sul valore dell'intimazione e delle cartelle.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto impugnato

    Il giudice ritiene che l'invito al pagamento contenga tutti gli elementi necessari a definire e motivare la pretesa tributaria, inclusi riferimenti normativi e indicazioni sulle irregolarità commesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3015
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 3015
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo