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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3015/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U912024 0004005177 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2007/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte ricorrente Ricorrente_1 depositava il ricorso iscritto al Registro Generale Ricorsi al n. 16049/2024 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249079762468000 e la sottesa cartella esattoriale n.
09720050201552801000, recante Iva, sanzioni ed interessi annualità 2001, riguardante il versamento del contributo unificato.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in sede di controllo formale ex art. 15 del d.P.R. n. 115/2002, del citato ricorso RGR n. 16409/2024 rilevava l'omissione, avvenuta in violazione degli artt. 9, comma 1, 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis del T.U.S.G.; l'Ufficio emetteva, in data 13/11/2024, ai sensi degli artt. 16 e 248 del d.P.R. n. 115/2002, l'invito al pagamento prot. n.
543870/2024 - Atto n. U91 2024 000400517 7 - notificato alla Parte ricorrente via Pec, in pari data, presso il domicilio eletto, finalizzato al recupero del CUT dovuto di € 60,00, determinato sulla base del valore della lite riferibile ai singoli atti impugnati.
Entrambe le Parti si sono proposte con memorie illustrative a mezzo delle quali ha partecipato al Giudice la giurisprudenza relativa e connessa.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il ricorso sottostante R.G.R. n. 16049/2024, da cui è scaturita la richiesta del maggior contributo unificato avanzata dall'Ufficio, la Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento non solo della cartella di pagamento n.
09720050201552801000, ma anche dell'atto successivo. Invero, dalla piana lettura del citato ricorso di merito e dal tenore delle stesse doglianze rappresentate, si evince che è la stessa parte ricorrente a confermare la corretta interpretazione dell'Ufficio, contraddicendo la tesi difensiva spiegata nel ricorso de quo, e la chiara volontà di impugnare tutta la sequenza degli atti recanti la pretesa controversa, compreso l'ultimo atto notificato.
Il predetto atto esattivo viene impugnato in quanto, in relazione alla cartella di pagamento n.
09720050201552801000, asseritamente notificata in data 6.11.2007, afferente Iva, sanzioni ed interessi annualità 2001, il ricorrente eccepisce che la stessa “ non risulta essere mai stata notificata all'odierno ricorrente con conseguente attuale estinzione dei crediti ivi contenuti per il decorso del termine decadenziale di cui agli artt. 17 e/o 25 DPR 602/73 nonché del termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. avendo riguardo all'annualità di insorgenza degli stessi (annualità 2001);”. E' di tutta evidenza che la parte ricorrente eccepisce sia la prescrizione della pretesa avvenuta per effetto della mancata notifica della cartella di pagamento, sia quella successiva chiedendo di voler verificare il decorso del termine prescrizionale sia in relazione che a prescindere dalla regolare notifica dell'atto prodromico. La richiesta rivolta al Giudice, di accertare la prescrizione e la decadenza delle pretese, intervenuta “ tra l'annualità di insorgenza delle imposte ( annualità
2001)” e la data di notifica dell'intimazione, capziosamente omessa, è da ritenersi riferibile esclusivamente all'intimazione di pagamento e appare, quindi, del tutto illogico sostenere l'esclusione di quest'ultimo atto dal perimetro dell'impugnazione già chiaramente definito. E' evidente che la Parte ricorrente mirava alla eliminazione integrale della pretesa tributaria.
Nel momento in cui con un ricorso si impugna l'intimazione di pagamento e si eccepisce la mancata notificazione delle sottese cartelle esattoriali con la prescrizione del relativo credito o altre irregolarità o comunque la non debenza delle somme è dovuto il contributo sul valore dell'intimazione di pagamento e su quello delle cartelle. L'interpretazione del ricorso effettuata dalla Parte resistente è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito richiamata alla pag. 10 e segg. della memoria di costituzione. Giurisprudenza condivisa da questo
Giudice.
In particolare, poi ha segnalato le sentenze emesse da questa Corte, la n. 1822/6/2026 e la n. 1433/30/2026, anch'esse condivise.
Circa l'asserita omessa motivazione nell'atto impugnato anch'esso risulta del tutto infondato in fatto ed in diritto. L'Invito di pagamento reca in sé tutti gli elementi validi a definire e motivare la pretesa tributaria, secondo quanto dispone l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), nonché le ragioni di diritto e di fatto alla base del medesimo avviso bonario, il numero di RGR a cui si riferisce la violazione, gli articoli di legge di riferimento, l'indicazione delle irregolarità commesse (nello specifico, omesso/insufficiente pagamento del CUT), il numero degli atti impugnati sul cui valore calcolare il CUT dovuto con il relativo scaglione di riferimento, importo del CUT dovuto.
Ad avviso del Giudice non ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, come si ricava dalla lettura del testo, la proposizione del ricorso appare riconducibile a una non adeguata e approfondita valutazione dei profili di diritto sottesi alla previsione di cui all'art. 395 c.p.c., piuttosto che a un intenzionale abuso del processo per mala fede o colpa grave.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Stante tale decisione consegue la soccombenza delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U912024 0004005177 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2007/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte ricorrente Ricorrente_1 depositava il ricorso iscritto al Registro Generale Ricorsi al n. 16049/2024 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249079762468000 e la sottesa cartella esattoriale n.
09720050201552801000, recante Iva, sanzioni ed interessi annualità 2001, riguardante il versamento del contributo unificato.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in sede di controllo formale ex art. 15 del d.P.R. n. 115/2002, del citato ricorso RGR n. 16409/2024 rilevava l'omissione, avvenuta in violazione degli artt. 9, comma 1, 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis del T.U.S.G.; l'Ufficio emetteva, in data 13/11/2024, ai sensi degli artt. 16 e 248 del d.P.R. n. 115/2002, l'invito al pagamento prot. n.
543870/2024 - Atto n. U91 2024 000400517 7 - notificato alla Parte ricorrente via Pec, in pari data, presso il domicilio eletto, finalizzato al recupero del CUT dovuto di € 60,00, determinato sulla base del valore della lite riferibile ai singoli atti impugnati.
Entrambe le Parti si sono proposte con memorie illustrative a mezzo delle quali ha partecipato al Giudice la giurisprudenza relativa e connessa.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il ricorso sottostante R.G.R. n. 16049/2024, da cui è scaturita la richiesta del maggior contributo unificato avanzata dall'Ufficio, la Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento non solo della cartella di pagamento n.
09720050201552801000, ma anche dell'atto successivo. Invero, dalla piana lettura del citato ricorso di merito e dal tenore delle stesse doglianze rappresentate, si evince che è la stessa parte ricorrente a confermare la corretta interpretazione dell'Ufficio, contraddicendo la tesi difensiva spiegata nel ricorso de quo, e la chiara volontà di impugnare tutta la sequenza degli atti recanti la pretesa controversa, compreso l'ultimo atto notificato.
Il predetto atto esattivo viene impugnato in quanto, in relazione alla cartella di pagamento n.
09720050201552801000, asseritamente notificata in data 6.11.2007, afferente Iva, sanzioni ed interessi annualità 2001, il ricorrente eccepisce che la stessa “ non risulta essere mai stata notificata all'odierno ricorrente con conseguente attuale estinzione dei crediti ivi contenuti per il decorso del termine decadenziale di cui agli artt. 17 e/o 25 DPR 602/73 nonché del termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. avendo riguardo all'annualità di insorgenza degli stessi (annualità 2001);”. E' di tutta evidenza che la parte ricorrente eccepisce sia la prescrizione della pretesa avvenuta per effetto della mancata notifica della cartella di pagamento, sia quella successiva chiedendo di voler verificare il decorso del termine prescrizionale sia in relazione che a prescindere dalla regolare notifica dell'atto prodromico. La richiesta rivolta al Giudice, di accertare la prescrizione e la decadenza delle pretese, intervenuta “ tra l'annualità di insorgenza delle imposte ( annualità
2001)” e la data di notifica dell'intimazione, capziosamente omessa, è da ritenersi riferibile esclusivamente all'intimazione di pagamento e appare, quindi, del tutto illogico sostenere l'esclusione di quest'ultimo atto dal perimetro dell'impugnazione già chiaramente definito. E' evidente che la Parte ricorrente mirava alla eliminazione integrale della pretesa tributaria.
Nel momento in cui con un ricorso si impugna l'intimazione di pagamento e si eccepisce la mancata notificazione delle sottese cartelle esattoriali con la prescrizione del relativo credito o altre irregolarità o comunque la non debenza delle somme è dovuto il contributo sul valore dell'intimazione di pagamento e su quello delle cartelle. L'interpretazione del ricorso effettuata dalla Parte resistente è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito richiamata alla pag. 10 e segg. della memoria di costituzione. Giurisprudenza condivisa da questo
Giudice.
In particolare, poi ha segnalato le sentenze emesse da questa Corte, la n. 1822/6/2026 e la n. 1433/30/2026, anch'esse condivise.
Circa l'asserita omessa motivazione nell'atto impugnato anch'esso risulta del tutto infondato in fatto ed in diritto. L'Invito di pagamento reca in sé tutti gli elementi validi a definire e motivare la pretesa tributaria, secondo quanto dispone l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), nonché le ragioni di diritto e di fatto alla base del medesimo avviso bonario, il numero di RGR a cui si riferisce la violazione, gli articoli di legge di riferimento, l'indicazione delle irregolarità commesse (nello specifico, omesso/insufficiente pagamento del CUT), il numero degli atti impugnati sul cui valore calcolare il CUT dovuto con il relativo scaglione di riferimento, importo del CUT dovuto.
Ad avviso del Giudice non ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, come si ricava dalla lettura del testo, la proposizione del ricorso appare riconducibile a una non adeguata e approfondita valutazione dei profili di diritto sottesi alla previsione di cui all'art. 395 c.p.c., piuttosto che a un intenzionale abuso del processo per mala fede o colpa grave.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Stante tale decisione consegue la soccombenza delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.